Imposta di registro e riqualificazione degli atti: novità dalla giurisprudenza (il caso della cessione di tutte le quote equiparata a cessione d'azienda)

il Fisco non può richiedere ai contribuenti un’imposta di registro diversa da quella applicata agli atti facendo riferimento agli effetti economici delle operazioni, anziché alla loro natura giuridica; la cessione di tutte le quote di una società potrebbe essere riqualificata come cessione d’azienda oppure come cessione di immobili?

Secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, l’Agenzia delle Entrate non può richiedere ai contribuenti un’imposta di registro diversa da quella applicata agli atti, facendo riferimento agli effetti economici delle operazioni, anziché alla loro natura giuridica, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986.

Ciò in quanto la normativa attualmente in vigore, così come il suo precedente art. 19 del D.P.R. n. 634 del 1972, che ha costituito la vera svolta normativa rispetto ai precedenti, evidenzia come gli atti presentati per la registrazione scontino l’imposta sulla base dei loro effetti giuridici al di là di come le parti abbiano denominato il negozio giuridico incorporato.

 

IL CASO

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emila, con sentenza del 10 luglio 2017, n. 189, ha esaminato il ricorso presentato contro un avviso di rettifica e liquidazione da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate locale, il quale ha contestato ai fini dell’imposta di registro un’operazione di cessione totalitaria di quote.

In particolare, l’Ufficio ha tassato delle operazioni, considerate unitarie, di cessione dell’intero capitale da parte di alcuni soci, come un unico atto di cessione di azienda, con conseguente liquidazione dell’imposta di registro su base proporzionale, anziché fissa. Alla base della rettifica, l’Agenzia delle entrate ha eccepito di dover tener conto, ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della natura intrinseca dell’operazione, consistente in una cessione d’azienda, come tale tassabile con imposta proporzionale.

Considerato, inoltre, che il patrimonio della società oggetto di cessione, era costituito principalmente da beni immobili, l’Ufficio ha proceduto, non solo ad richiedere l’imposta applicabile a codesta tipologia di beni, ma anche a rettificare il loro valore contabile di bilancio, elevando il relativo importo.

Proponendo ricorso, parte contribuente ha contrastato la rettifica effettuata dall’Ufficio, sostenendo, fra l’altro, che l’articolo 20, di cui si tratta, consente, in armonia con tutto il sistema impositivo del registro, di dare rilevanza agli effetti giuridici finali degli atti, non già a quelli economici finali: sulla base della norma di cui all’articolo 20 l’Amministrazione dovrebbe limitarsi alla riqualificazione giuridica dell’atto senza poter attribuire rilievo alle vicende economiche eventualmente sottese al medesimo o a qualunque altro elemento che sia esterno rispetto all’atto registrato.

L’Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ha sostenuto che, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, l’Amministrazione ha il potere, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, di dare rilievo preminente alla causa reale e alla regolazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.

I giudici emiliani hanno accolto il ricorso della parte contribuente, sostenendo che non è possibile riqualificare l’operazione come cessione di azienda, dal momento che la disposizione dettata dall’articolo 20 in esame, si riferisce espressamente agli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione. Tale conclusione si basa sul fatto che l’art. 20 in esame, così come il suo precedente art. 19 del D.P.R. n. 634 del 1972, è innovativo rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 8 R.D. 3269/23 che faceva generico riferimento agli “effetti” degli atti ai fini della loro interpretazione, e ha introdotto il concetto di “effetti giuridici” distinguendo quindi quest’ultimi dagli “effetti economici” dell’atto. Il motivo della differenza è notoriamente dovuto, secondo la CTP di Reggio Emilia, alla volontà del Legislatore di porre fine al dibattito, dottrinario e giurisprudenziale, in ordine a quali tipi di effetti, se giuridici od economici, concretizzassero il presupposto d’imposta. Pertanto l’introduzione dell’aggettivo “giuridici” nell’art. 19, poi ripreso nell’art. 20,è la conferma di quale sia la volontà del Legislatore che, per altro, appare chiaramente anche da una lettura “atomistica” dell’art. 20.

LA QUESTIONE

L’Agenzia delle Entrate, anche a causa di alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, è solita effettuare degli accertamenti ai fini dell’imposta di registro, eccependo che il conferimento di un’azienda in una società seguita in un breve lasso temporale dalla cessione delle partecipazioni ricevute in cambio, debbano essere assoggettate ad imposizione proporzionale quali cessioni di azienda (cfr. sentenza del 15 marzo 2017 n. 6758 la Sezione Tributaria della Cassazione).

Tale rilievo, che presuppone evidentemente lo svilimento dello strumento societario scelto dal contribuente (considerato come totalmente inesistente ai fini dell’inquadramento tributario dell’operazione) viene effettuato in forza del noto art. 20 del Testo Unico sull’imposta di registro che consentirebbe agli Uffici tributari di “reinterpretare” gli atti dei contribuenti, tassandoli in ragione della loro “intrinseca natura” e degli “effetti giuridici” da essi spiegati, al di là della “forma apparente”.

Ciò accade anche nel caso in cui si sia in presenza di un’operazione di cessione totalitaria di partecipazioni.

Infatti, secondo la Suprema Corte, anche con la recente sentenza del 12 maggio 2017, n. 1187, l’art. 20 del DPR n. 131 del 1986 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo.

In particolare, i giudici di legittimità, sulla falsariga di altre recenti pronunce della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. 3562/2017), pur ribadendo come l’art. 20 non sia una norma anti-elusiva e, pertanto, non permetta all’Ufficio di fondare la propria pretesa contestando la mancanza di ragioni valide economiche e l’abuso del diritto, sostengono che la norma nondimeno legittima una lettura volta ad individuare e valorizzare la causa concreta, intesa quale sintesi degli interessi “oggettivati nell’operazione economica”.

Tale tesi viene confermata da alcuni giudici di merito (cfr. sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana del 7 luglio 2016, n. 1252), mentre è respinta da altri (cfr: Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 14467/18 del 2016 e Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 156/3 del 2017).

Ne deriva perciò un’interpretazione del negozio tesa alla valorizzazione della relativa causa reale, quale elemento sintetico degli effetti economici finali delle operazioni poste in essere.

LE SOLUZIONI GIURIDICHE

Come rilevato da Assonime (Circolare n. 21 del 4 agosto 2016, p. 23), questa tesi, però, si rivela intrinsecamente contradittoria, finendo per legittimare di fatto un’applicazione dell’art. 20 che, nel travalicare l’interpretazione degli atti per il loro contenuto giuridico, sconfina, senza oltretutto assicurare le tutele procedurali altrimenti previste, proprio in quella logica antiabuso che la stessa Cassazione nega possa essere attribuita all’art. 20.

Del resto, la trasposizione in ambito tributario della teoria della “causa concreta”, intesa come manifestazione degli interessi reali delle parti che la pattuizione mira a soddisfare, si trasforma di fatto in un’indagine, peraltro erronea, in merito al risultato economico perseguito, che viene assunto a paradigma per la qualificazione del tipo di negozio e/o del suo oggetto, in una prospettiva propria delle disposizioni anti-abuso.

Con ciò, a ben vedere, esce snaturata la stessa teoria della causa concreta, sviluppatasi in seno alla dottrina civilistica, per la quale gli interessi concretamente perseguiti dalle parti devono essere ricercati nel testo del contratto e non anche attraverso un’analisi extra-testuale, ossia attraverso un’analisi di coerenza (in termini di effetti giuridici) tra la forma (il cosiddetto nomen iuris) del contratto e il suo contenuto.

Il dato letterale della norma, oltre che l’evoluzione normativa che lo ha interessato, depone in tal senso.

L’art. 20, infatti, espressamente menziona gli “effetti giuridici” e costituisce una svolta innovativa rispetto alla disposizione già contenuta nell’art. 8 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che faceva, invece, riferimento, ai fini dell’interpretazione degli atti, ai loro generici “effetti”, lasciando gli interpreti dell’epoca discordanti sull’esigenza di considerare gli effetti giuridici ovvero quelli economici.

I due concetti, del resto, sono all’evidenza diversi e in nessun caso devono essere confusi: infatti, mentre gli effetti giuridici sono gli effetti che la legge fa conseguire agli atti e ai negozi codificati, quelli economici sono, invece, quelle modificazioni sostanziali che si realizzano in conseguenza della messa in atto di uno o più atti e/o negozi.

Peraltro, anche giurisprudenza di merito ha preso una posizione netta e chiara in materia, evidenziando la necessità “di evitare l’equivoco, …, di confondere gli effetti giuridici dell’atto, o degli atti collegati, presentati alla registrazione, con gli effetti economici dell’operazione, ossia di confondere la sostanza giuridica con quella economica. E’ imprescindibile, infatti, ai fini della “riqualificazione”, che vi sia omogeneità dei risultati giuridici tra gli atti da tassare ed il modello di riferimento” (così CTP Emilia-Romagna Reggio Emilia, 14 luglio 2016, n. 228).

Il procedimento logico seguito dalla giurisprudenza di legittimità favorevole all’erario di cui sopra nega il ricorso al principio dell’abuso del diritto, ma a ben vedere contraddice se stesso perché è fondato proprio sui medesimi presupposti.

Di fatto, la Suprema Corte finisce per legittimare un utilizzo della norma teso alla valorizzazione degli effetti economici degli atti sottoposti a registrazione, presupposti propri delle disposizioni antielusive.

Poco persuasiva appare allora l’effettiva intenzione della Cassazione di prendere le distanze dall’applicazione dell’articolo 20 come clausola antielusiva, per ricondurla alla sua corretta natura di norma di qualificazione degli atti soggetti a registrazione.

Si auspica che le criticità rilevate, inducano la Suprema Corte a non ritenere sopito il contrasto, sorto in merito alla possibilità di qualificare (applicando l’art. 20 di cui si discute) le operazioni di specie quali cessioni d’azienda, e portino invece a valorizzare la differente pronuncia resa con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2054.

In tale occasione, con estrema chiarezza, il collegio giudicante, pur rilevando che l’Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero quella “forma apparente” al quale lo stesso art. 20 fa riferimento, ha ritenuto indubbio che in tale attività riqualificatoria non sia possibile travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. In altre parole non deve essere ricercato un presunto effetto economico dell’atto tanto più se e quando, come nel caso di specie, lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare.

Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (con sentenza del 27 gennaio 2017, n. 2048.) in occasione di un giudizio avente per oggetto l’imponibilità o meno ai fini dell’imposta di registro di una passività trasferita con un ramo d’azienda, i giudici tributari devono sempre vagliare scrupolosamente la documentazione probatoria di parte contribuente e, qualora quest’ultimo riesca a dimostrare che gli effetti di un determinato atto siano diversi da quelli contestati, gli stessi giudici hanno l’obbligo di annullare le pretese dell’Ufficio.

Di conseguenza, le eventuali eccezioni di possibili abusi normativi dovranno essere sollevate esclusivamente facendo riferimento all’art 10-bis L. 27 luglio 2000 n. 212, sia per i profili sostanziali, che procedimentali in modo d’assicurare condizioni di certezza del diritto e di concorrenza uniformi.

OSSERVAZIONI

In caso di contestazione, si potrebbe, quindi, sostenere che il riferimento agli effetti giuridici contenuto nella norma comporta che l’imposta debba essere applicata in relazione allo schema giuridico che l’atto sottoposto a registrazione è idoneo a realizzare, alla sintesi, cioè, delle conseguenze giuridiche che è idoneo a produrre, indipendentemente dalla denominazione indicata dalle parti e dalla veste formale che lo racchiude.

La ratio della norma, avente natura interpretativa, è quella di consentire all’Amministrazione finanziaria di non fermarsi al nomen iuris attribuito dalle parti agli atti sottoposti a registrazione, avendo il dovere di verificare che vi sia coerenza tra la denominazione dell’atto e le clausole in esso contenute, valorizzandone a tal fine esclusivamente i relativi effetti giuridici.

In altri termini, la disposizione è tesa a fugare la possibilità di intitolare l’atto in un modo e poi redigere le clausole disponendo regole non coerenti con l’intitolazione, sostenendo gli oneri tributari corrispondenti al nomen iuris improprio risultante dal contratto. Seguendo quanto previsto dall’art. 20, ad esempio, potrà essere tassato come atto di conferimento di immobili quello che, pur essendo definito un conferimento d’azienda dal contribuente, in realtà è un trasferimento di un complesso immobiliare, piuttosto che un complesso aziendale.

Inoltre, non si può trascurare come l’effetto giuridico finale dell’atto di cessione quote sia diverso da quello proprio di una cessione di azienda: il cessionario diventa titolare di un bene di secondo grado (la partecipazione) e non di un bene di primo grado (il complesso di beni integranti l’azienda), con indubbie differenze in tema di responsabilità e di commistione del proprio patrimonio con quello del soggetto acquisito.

Il trasferimento di azienda e il trasferimento di quote non sono, in altre parole, operazioni sovrapponibili e intercambiabili né dal punto di vista giuridico, né da quello economico. Ciò perché essere direttamente titolari di un’azienda ed essere titolari del 100% delle quote di una società proprietaria di un’unica azienda, non comporta i medesimi effetti.

Come evidenziato da Assonime nella Circolare 20 del 3 agosto 2017, la titolarità delle azioni o quote non permette l’esercizio da parte del socio della facoltà inerenti al diritto di proprietà dell’azienda (ad esempio la facoltà di affittarla, di ipotecarne le componenti immobiliari), né permette l’imputabilità al socio degli oneri connessi alla proprietà dei beni (ad esempio, le imposte sul possesso di determinati beni, le spese relative alla manutenzione di tali beni o anche gli eventuali obblighi di risarcimento che potrebbero derivare dal loro improprio utilizzo). Così come l’acquisto dell’azienda comporta la conseguenza che l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta ai sensi dell’art. 2560, circostanza che non si verifica in capo al socio della società le cui partecipazioni sono state trasferite. Inoltre, i creditori della società, se si tratta di società di capitali, hanno a disposizione il patrimonio della stessa per il soddisfacimento del loro credito, ma non anche quello del socio

Come sancito recentemente dalla Corte di Cassazione (sentenza del 19 luglio 2017, n. 17785), è necessario, pertanto, procedere ad un’indagine sulla reale intenzione delle parti, desumibile dal risultato finale ottenuto mediante la stipula dei documenti contrattuali.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto acquisti l’intera partecipazione a seguito di una gara pubblica, che non preveda, come alternativa, il trasferimento dell’azienda. In tale caso, sarebbe facile sostenere che, se le due operazioni fossero economicamente indifferenti ed interscambiabili, il bando contemplerebbe anche tale alternativa. Inoltre, non va taciuto il fatto che l’operazione di cessione di partecipazioni potrebbe risultare, per entrambe le parti, più semplice ed immediata rispetto all’operazione di cessione di azienda. Infatti, nel caso in cui si ceda il ramo d’azienda, parte acquirente dovrebbe effettuare numerosissimi adempimenti che, in caso di trasferimento di partecipazioni, non sarebbero necessari, tra cui, ad esempio, quello di comunicare a tutti i clienti e fornitori dell’azienda il cambio di numero di partita IVA, circostanza da non trascurare quando tali soggetti sono di numero elevato; al contrario, in caso di cessazione dell’attività a seguito della cessione di azienda, parte venditrice dovrebbe procedere a mettere in liquidazione la stessa target, con ulteriori adempimenti, circostanza che non si verificherebbe in caso di cessione di quote.

Infine, non va taciuto il fatto che tali contestazione potrebbero violare la direttiva comunitaria n. 2008/7/CE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Tale direttiva, in breve, esclude la possibilità di applicare forme di tassazione indiretta ad operazioni che hanno ad oggetto partecipazioni sul presupposto che gli strumenti finanziari rappresentativi del capitale di società devono poter circolare senza che tale circolazione possa essere ostacolata da oneri di carattere tributario.

18 settembre 2017

Fabio Gallio