il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive si può cumulare col super ammortamento! Questa notizia rende ulteriormente conveniente effettuare gli interventi di ristrutturazione sulle strutture alberghiere ricettive
I tecnici delle Entrate forniscono chiarimenti sulla cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con il super ammortamento. In particolare, la risoluzione precisa che il divieto di cumulo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale non è applicabile nel caso in cui, per le medesime spese, il contribuente voglia beneficiare del super ammortamento
Con la risoluzione n. 118/E del 15 settembre 2017, l’Agenzia delle Entrate a seguito di alcune richieste, ha chiarito che il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (cosiddetto bonus alberghi di cui all’articolo 10, del DL 83/2014) e la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (cosiddetto super ammortamento di cui all’articolo 1, commi da 91 a 94, legge 208/2015), sono tra loro cumulabili e non alternativi benché possano riguardare gli stessi investimenti.
Il quesito
L’Agenzia delle Entrate fa presente che da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare, sui medesimi investimenti:
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il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 10 del D. L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 (cd. bonus alberghi);
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con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super ammortamento).
Il bonus alberghi: cenni
L’art. 10, del DL 31 maggio 2014, n. 83, prevede che al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2014) e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data dell’1 gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d’imposta sopra indicati per gli interventi che di seguito si riportano.
Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b – c – d, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
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