Contributi gestione separata in aumento per collaboratori, amministratori e sindaci

una sgradita novità per l’anno 2017: l’aumento dei contributi alla gestione separata dovuti da collaboratori, amministratori e sindaci, ma anche dottorandi e assegnisti di ricerca; la gestione dell’aumento dopo le novità di luglio 2017 e il rispetto della prossima scadenza del 16 ottobre prossimo

Commercialista Telematico - Software,ebook,videoconferenzeL’aumento dei contributi alla Gestione Separata dello 0,51% previsto dall’art. 7 della L. n. 81/2017 aumenta ulteriormente l’onere per alcuni dei soggetti iscritti alla medesima Gestione, quali dottorandi, assegnisti di ricerca, collaboratori (che hanno diritto alla tutela dell’indennità DIS-COLL) ma anche amministratori, sindaci e revisori di società, non tutelati ancor’oggi dalla DIS-COLL.

L’aumento dei contributi Gestione Separata

L’articolo 7 della Legge n. 81 del 22 maggio scorso, recante misure per la tutela del lavoro autonomo imprenditoriale, così come misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, ha introdotto anche delle particolari modifiche, riguardanti le aliquote contributive dovute per l’anno 2017 per alcuni iscritti alla Gestione Separata. In particolare, con l’articolo 7 della L. n. 81/2017 è stata estesa l’indennità di disoccupazione DIS-COLL anche per soggetti quali assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, per eventi di disoccupazione verificatisi a partire del 1° luglio 2017. Successivamente, l’articolo 7 continua sostenendo che a decorrere dal 1° luglio 2017 per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio – i quali hanno diritto ad accedere alla DIS-COLL – dovranno pagare un’aliquota contributiva maggiorata pari allo 0,51%.

Ciò che non è chiaro è perché l’aumento dell’aliquota è previsto dall’articolo 7 anche per amministratori e sindaci in quali:

  • siano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;

  • non siano pensionati;

  • siano privi di Partita Iva.

Tale aliquota dello 0,51% va così ad aggiungersi a quelle già in vigore, che sono:

  • 32%, ai sensi dell’articolo 2, comma 57, L. n. 92/2012¸

  • 0,5%, ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della L. n. 449/1997;

  • 0,22% sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione del comma 791, articolo 1, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

per una contribuzione totale per tali soggetti del 33,23%. Resta comunque fermo il fatto che l’onere contributivo debba essere ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo per il primo di due terzi per il secondo. Inoltre, le aliquote sono applicabili sempre tenendo conto del raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995, il quale è fissato per l’anno 2017 a € 100.324,00.

I soggetti interessati

Come già segnalato, i soggetti interessati da tale aumento contributivo sono soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e privi di altre coperture previdenziali obbligatorie, non pensionati e non titolari di Partita Iva, i cui compensi derivino da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di: società, associazioni ed altri Enti con o senza personalità giuridica;

  • collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e collaborazione occasionale;

  • dottorati di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio.

Restano perciò esclusi da tale aumento i compensi corrisposti come componenti di commissione, collegi, amministratori di enti locali, vendita porta a porta, rapporti occasionali autonomi, associati in partecipazione, medici in formazione specialistica.

La gestione dell’aumento

È opportuno segnalare che tale aliquota aggiuntiva sarà operativa a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017: ciò significa che i versamenti del contributo per i soggetti interessati da tale aumento, sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre prossimo, senza aggravi aggiuntivi.

Ad ogni modo la causale di riferimento è CCX, e il versamento potrà essere effettuato con F24, sulla base di quanto è stato messo a conoscenza da parte dell’INPS con la Circolare n. 122/2017 alla quale si rimanda per maggiori informazioni. Rimane da segnalare che nella denuncia Emens devono essere indicate le aliquote di competenza, e la presentazione della denuncia per i soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% potrà in questo caso essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Per coloro i quali hanno invece effettuato il pagamento dei contributi e il relativo versamento senza considerare l’aumento dello 0,51% previsto dall’art. 7, L. n. 81/2017, sarà necessario procedere a regolarizzare la situazione allineando gli importi pagati con ciò che invece è dichiarato all’interno del flusso Uniemens.

Rimane comunque la perplessità, segnalata da più fronti, in riferimento all’aumento dell’aliquota anche per amministratori, sindaci e revisori di società: tali soggetti a tutt’oggi infatti non hanno ottenuto alcuna estensione dell’indennità di disoccupazione a fronte invece della maggiorazione dei contributi.

25 settembre 2017

Antonella Madia