RC dei professionisti: la clausola CLAIMS MADE una evoluzione necessaria

dedichiamo un approfondimento alle problematiche dei contratti di assicurazione professionale e alla clausola Claims Made, che copre generalmente eventi del passato che si manifestano nel presente (la vigenza contrattuale) mentre una polizza standard con clausola loss occurrance copre eventi del presente che si manifestano nel futuro

abbonata-Commercialista_TelematicoIl mercato delle coperture RC Professionali si è evoluto passando dal sistema del “LOSS OCCURRENCE” a quello del “CLAIMS MADE”.

In passato il sistema previsto per la copertura RC Professionale (sistema LOSS OCCURRENCE) limitava l’operatività della garanzia ai “fatti” avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti della legge in tema di prescrizione del diritto (2 anni).

Questo modello evidenziava però due punti deboli:

  • Difficoltà nell’individuare il momento in cui il fatto si è verificato e determinare così l’efficacia della polizza.

  • Spesso il massimale nel contratto a suo tempo stipulato poteva rivelarsi insufficiente in un periodo successivo a causa di mutamenti economici intervenuti (l’inflazione ad esempio) e dell’ampliamento delle ipotesi risarcitorie.

Ecco quindi la necessità di introdurre la clausola “CLAIMS MADE”.

Una polizza con clausola claims made copre generalmente eventi del passato che si manifestano nel presente (la vigenza contrattuale) mentre una polizza con clausola loss occurrance copre eventi del presente che si manifestano nel futuro. In altre parole per la prima clausola la data che conta è quella della denuncia del sinistro, per la seconda invece è la data di avvenimento del fatto generatore della responsabilità che genera il sinistro.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza il mercato assicurativo ha introdotto nella struttura della nuova clausola due importanti modi che estendono la portata temporale della garanzia, ampliandone la funzione di copertura:

  • la garanzia di retroattività, vale a dire che la richiesta risarcitoria denunciata nel periodo di vigenza contrattuale può essere riferita anche a danni verificatisi in un periodo prestabilito anteriore alla stipulazione della polizza;

  • la garanzia postuma o ultrattività, vale a dire che la denuncia di richiesta risarcitoria è ammessa anche se effettuata in un prestabilito periodo successivo alla scadenza della polizza, purchè relativa a danni originatisi nella vigenza di contratto.

Sia la retroattività sia l’ultrattività sono disponibili sul mercato, ovviamente devono essere correttamente considerate nel premio di polizza. Inoltre, per eliminare lo svantaggio dovuto alla perdita della clausola di miglior favore, alcune compagnie sono solite mantenere ai nuovi clienti lo stesso periodo di retroattività accordato dal precedente assicuratore.

Cosa prevede il regime temporale “Claims Made”?

  • che la polizza sia valida per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato durante il periodo di validità della polizza, e riferite a prestazioni professionali rese nel passato a partire dalla data di retroattività prevista dalla polizza.

Nel momento in cui la polizza dovesse cessare per qualsiasi motivo (disdetta da parte dell’assicurato o della compagnia assicurativa, cessazione dell’attività professionale, decesso dell’assicurato), la copertura perderebbe efficacia per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato dopo la data di cessazione della polizza, anche se in passato il professionista è stato assicurato.

Se nella polizza non è prevista una data di retroattività, la copertura è valida per le prestazioni professionali rese dal momento di decorrenza della polizza (polizza senza retroattività).

E’ pertanto di fondamentale importanza valutare l’opportunità di richiedere alla compagnia assicurativa l’inserimento di una data di retroattività ragionevolmente utile in considerazione della storia professionale dell’assicurato, nonché di richiedere una data di ultrattività della polizza nel caso di cessazione della stessa e di mancato rinnovo con altre compagnie assicurative. Questo passaggio è il passaggio chiave per tutelare il professionista in caso di cessazione della polizza evitando così la scoperta di danni che si sono verificati nel momento della validità del contratto ma sono stati denunciati tardivamente rispetto alla scadenza.

Cosa succede se un professionista cambia la propria compagnia assicuratrice?

Nel momento in cui il professionista dovesse cambiare la compagnia assicurativa è di fondamentale importanza concordare con la nuova compagnia un adeguato periodo di retroattività, onde evitare “buchi temporali” di copertura.

Alcune compagnie, per determinate attività professionali, consentono il mantenimento della retroattività vigente sulla precedente polizza, in modo tale da garantire all’assicurato una copertura senza soluzione di continuità.

In altri casi, per professioni considerate maggiormente a rischio, è necessario trattare un periodo di retroattività di alcuni anni – solitamente da 2 a 5 – con un premio variabile in funzione del periodo opzionale “acquistato”.

Cessazione della copertura assicurativa e richiesta dell’ultrattività.

Nel momento in cui la polizza dovesse cessare per disdetta dell’assicurato o della compagnia, il professionista, con l’ausilio del proprio assicuratore , dovrà trovare una nuova copertura assicurativa con una compagnia che possa garantire un’adeguata retroattività.

Nel caso di cessazione dell’attività professionale conseguente a cancellazione dall’ordine o albo professionale (con esclusione del caso di radiazione conseguente a provvedimento disciplinare), la polizza cesserà alla scadenza contrattuale e si renderà necessario richiedere alla compagnia l’attivazione della garanzia ultrattiva, finalizzata a mantenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento che dovessero pervenirgli negli anni successivi alla cessazione dell’attività professionale.

Alcune polizze prevedono già nelle condizioni contrattuali questa possibilità, anche con il calcolo del premio richiesto per il periodo di ultrattività (tipicamente dai 2 ai 5 anni); in altri casi si rende necessario trattare il caso specifico con la compagnia, qualora non sia precontrattualizzato.

Nel caso di decesso del professionista assicurato, tutte le polizze prevedono la facoltà degli eredi di mantenere in vigore la polizza a loro favore, nel caso in cui si manifestasse l’integrale accettazione dell’eredità senza beneficio di inventario; in questo caso gli eventuali debiti per responsabilità professionale si trasmettono agli eredi.

In estrema sintesi il nostro consiglio è quello di scegliere una copertura che garantisca anche i danni del passato denunciati tardivamente dando più importanza quindi al testo ed alle clausole della polizza rispetto alle differenze di prezzo.

22 agosto 2017

Leonardo Alberti