Quadro LM istruzioni pratiche per i soggetti in regime forfettario

una guida rigo per rigo alla compilazione del quadro LM per i contribuenti forfettari; analizziamo anche il passaggio dal quadro LM al quadro RR dedicato ai contributi previdenziali e la gestione di eventuali ritenute subite

 Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Dichiarazione_Redditi   Il quadro LM, Sezione II deve essere utilizzato dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che aderiscono al regime di determinazione forfetaria del reddito, con applicazione dei coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta, da applicare all’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati e che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef,delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, in misura pari al 15% (art. 1, cc. 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Nota: l’imposta del 15% è ridotta al 5% in caso nuove attività per un periodo massimo di 5 anni; tale possibilità è legata al possesso di alcuni requisiti: il non esercizio di attività nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività; l’attività non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come dipendente o autonomo; la prosecuzione di altra attività svolta da altro soggetto deve rispettare i limiti di ricavi/compensi.

Tale regime costituisce un regime naturale fatta salva l’applicazione del regime ordinario con vincolo di applicazione triennale.

IL REGIME FORFETTARIO: CARATTERISTICHE GENERALI

Il regime forfettario agevolato è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) e ha sostituito tutti i regimi agevolati in essere in precedenza (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli ex minimi).

I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario presentano le seguenti particolarità oggettive:

a) sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri;

b) il reddito del soggetto è determinano applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti (si applica il principio di cassa) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati);

c) per il versamento dell’imposta pari al 15% sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015 ovvero: tributo 1790 (acconto prima rata), 1791 (acconto seconda rata o in unica soluzione); 1792 (saldo);

d) i soggetti di cui al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte (sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti IVA).

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