Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta, il D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito con modif. Legge 96/2017 ha previsto, a decorrere dallo scorso 24.4.2017, la riduzione da euro 15.000,00 ad euro 5.000,00 del limite annuo di utilizzo in compensazione (con altri tributi e contributi) dei crediti tributari (Iva, Ires / Irpef, Irap...), oltre il quale è necessario il visto di conformità.
In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., possono far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).
Sempre a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.4.2017, n. 50 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita Iva dovranno eseguire le compensazioni orizzontali dei crediti tributari.
In particolare l’art. 3, comma 3, del D.L. 24.4.2017 n. 50, modificando l’art. 37, c. 49-bis, del D.L. 223/2006, ha stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita Iva,