I nuovi limiti alle compensazioni a 5.000 euro e al visto di conformità

in vista dei versamenti del 21 agosto dedichiamo un approfondimento di 12 pagine ai nuovi limiti alle compensazioni fiscali: le nuove norme sul visto di conformità ed i nuovi vincoli alla compensazione dei crediti tributari, il ruolo del revisore legale, le modalità di utilizzo dei crediti in F24, la polizza assicurativa del professionista…

ivaAl fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta, il D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito  con modif. Legge 96/2017 ha previsto, a decorrere dallo scorso 24.4.2017, la riduzione da euro 15.000,00 ad euro 5.000,00 del limite annuo di utilizzo in compensazione (con altri tributi e contributi) dei crediti tributari (Iva, Ires / Irpef, Irap…), oltre il quale è necessario il visto di conformità.

In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., possono far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione).

Sempre a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24.4.2017, n. 50 sono state modificate le modalità operative mediante le quali i contribuenti titolari di partita Iva dovranno eseguire le compensazioni orizzontali dei crediti tributari.

In particolare l’art. 3, comma 3, del D.L. 24.4.2017 n. 50, modificando l’art. 37, c. 49-bis, del D.L. 223/2006, ha stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo) riguarda i crediti relativi alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e all’Iva (annuali o trimestrali), senza limiti di importo.

Il visto di conformità

Il visto di conformità, introdotto dal D.Lgs. n. 241/1997, meglio conosciuto come visto leggero, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore, a soggetti estranei all’Amministrazione Finanziaria, nello specifico ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti a ciò abilitati, iscritti in un apposito elenco informatizzato. L’attestazione di conformità, già obbligatoria per la presentazione delle dichiarazioni 730 e per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro annui, è stata prevista, con l’art. 1, c. 574, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), per la compensazione anche di altri tributi.

Dall’1 gennaio 2014, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, per l’utilizzo in compensazione dei crediti emergenti da dichiarazioni diverse dall’IVA (IRPEF, addizionali, IRES, IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive) per importi superiori a € 15.000,00, era diventata necessaria l’apposizione di tale visto di conformità, ex art. 35, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 241/1997.

In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, i contribuenti che intendevano utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, nonché i contribuenti che, utilizzavano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per importi superiori a 15.000 euro annui avevano l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emergeva il credito.

Dunque, oltre che per i crediti IVA, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità è previsto anche per i crediti relativi :

  • alle imposte sui redditi;
  • alle addizionali alle imposte sui redditi;
  • alle ritenute alla fonte indicate nell’art. 3 del D.P.R. n. 602/1973;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  • all’imposta regionale sulle attività produttive.

Non è necessario apporre il visto di conformità, in caso di compensazione della stessa imposta.

L’obbligo del visto riguarda, infatti, solo le compensazioni orizzontali, cioè quelle operate tra crediti e debiti di diversa natura.

In sostanza già dal periodo d’imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24, il credito superiore ad € 15.000, relativo a imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP; il contribuente doveva richiedere l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso fosse emerso.

Non è, invece, richiesta l’apposizione del visto di conformità in caso di riporto del credito nell’anno successivo.

Il limite di 15.000 euro doveva essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito d’imposta e non per ogni tipo di dichiarazione.

Novità del D.L. 50/2017

L’articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 conv con modif. Legge 96/2017 al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta e la violazione delle modalità di utilizzo in compensazione previste dalle leggi vigenti per alcune tipologie di crediti, da un lato, estende l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e, dall’altro, estende l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA, potenziando ulteriormente gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero dei crediti utilizzati indebitamente in compensazione.

Entrando nel dettaglio, la disposizione riduce dagli attuali euro 15.000 a euro 5.000 l’importo al di sopra del quale i crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

L’articolo sui nuovi limiti alle compensazioni a 5.000 euro continua nel pdf…

Scarica il documento