Trasferimento d’azienda: la forma necessaria per la pubblicità nel registro imprese

Il contratto di trasferimento d’azienda (ad esempio cessione o affitto d’azienda) va sottoscritto per forza davanti a un notaio? Proviamo a rispondere a questo quesito con l’analisi delle norme del codice civile.

Il contratto di trasferimento d’azienda (ad esempio cessione o affitto d’azienda) va sottoscritto per forza davanti a un notaio?

RISPOSTA – trasferimento d’azienda la forma necessaria per l’iscrizione nel registro imprese

L’art. 2556 del Codice Civile, comma  1, prevede che i contratti con i quali si trasferisce la proprietà o il godimento dell’azienda (o del ramo di essa) devono essere provati per iscritto, salva la particolare forma che la legge possa prevedere in base alla natura del bene costituente l’azienda. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede, inoltre, che per depositare detti contratti al Registro delle Imprese è necessario che questi siano effettuati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Sull’interpretazione di tale dettato normativo vi sono state differenti correnti. Pare, comunque, ragionevole aderire alla teoria interpretativa più recente (Notariato) secondo cui

“appare più plausibile l’interpretazione condivisa dalla dottrina prevalente che ricostruisce l’intero impianto normativo dell’art. 2556 c.c. convenendosi, da un lato, con la affermazione secondo la quale atto pubblico e scrittura privata autenticata non sono imposti a pena di nullità, e dall’altro lato considerando gli stessi comunque come una forma obbligata, in funzione dell’iscrizione, che rimane in ogni caso un adempimento obbligatorio. Quindi una forma, ad regularitatem, necessitata in vista di un adempimento obbligatorio”.

In conclusione, non è del tutto corretto, ma neppure contrario al dettato normativo, affermare che l’obbligo di iscrizione nasca solo per quei contratti che siano stati stipulati (in ragione della natura dei beni o del contratto o per volontà delle parti di ricorrere a tale forma) per scrittura privata autenticata o per atto pubblico, con la conseguenza che i contratti stipulati per iscritto, ma senza autentica notarile, sarebbero esenti da iscrizione. Si ritiene tuttavia più prudente e coerente col sistema normativo procedere sempre per atto pubblico (col notaio) o scrittura privata autenticata e poi iscrivere l’atto nel Registro delle Imprese.

13 luglio 2017

Maria Liso