Dis-Coll estesa e prorogata: le modalità e i requisiti della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

dedichiamo questo articolo alla Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e alle novità entrate in vigore dal mese di Luglio col Jobs act del Lavoro autonomo: il calcolo dell’indennità, la durata, i termini per la presentazione della domanda, esempi pratici…

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_QuestitiLa richiesta di indennità Dis-Coll dall’1 luglio 2017

Come noto la Dis-Coll (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) è stata introdotta dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 il quale, per l’anno 2015, istituiva in via sperimentale l’indennità di disoccupazione mensile, per quegli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall’1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.

In seguito, il D.L. 244/2016, convertito con modificazioni in L. 19/2017, con l’articolo 3 comma 3-octies, ha previsto l’estensione della tutela di indennità Dis-Coll per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e dall’1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Di conseguenza, il regime instaurato da parte delle passate modifiche legislative ha previsto una tutela per i collaboratori fino al 30 giugno 2017, creando in sostanza un’assenza di tutela a partire dall’1 luglio 2017, colmato però dall’emanazione della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), che ha recato anche disposizioni sul tema in esame.

L’integrazione del Jobs Act lavoro autonomo

Proprio per via di tale “vuoto normativo”, sono state avanzate numerose richieste (anche da parte dei sindacati) proprio per capire come gestire gli eventi occorsi a partire dall’1 luglio 2017. Così, è stato necessario per il Legislatore provvedere ad analizzare la problematica riguardante tali eventi di disoccupazione, e per risolvere la questione è intervenuta proprio la Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), la quale ha recato “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; in considerazione delle tematiche trattate, nel corpo della Legge è stato previsto anche l’articolo 7, il quale ha disposto un’integrazione dell’articolo 15 del D.Lgs. 22/2015 (istitutivo della Dis-Coll), rendendo stabile l’indennità ed al contempo estendendola anche ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015, come integrato dall’articolo 7 della L. 81/2017, ha visto l’estensione di tale tipologia di indennità oltre che a collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli a progetto) anche agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione a tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data.

Destinatari e requisiti

Sulla base di quanto detto finora, appare opportuno però fare una ricognizione di quelli che sono i soggetti destinatari della Dis-Coll: essi sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e (solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall’1 luglio 2017) anche gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, i quali non devono essere pensionati, devono essere privi di Partita Iva, e devono aver perduto involontariamente la propria occupazione. All’interno di questa categoria rientrano però anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

Requisito essenziale per poter accedere a tale indennità di disoccupazione è, come detto, la mancanza di Partita Iva al momento della presentazione della domanda. Proprio per dissipare gli eventuali dubbi in merito, la Circolare dell’Inps n. 115 del 19 luglio scorso, segnala ancora che in caso di presenza di Partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (cd. silente), al fine della predisposizione e dell’invio della domanda di Dis-Coll, il soggetto sarà tenuto preliminarmente alla chiusura di quella Partita Iva. Inoltre tali soggetti devono essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. L’indennità DIS-COLL è riconosciuta così ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 150/2015 al momento della domanda di prestazione (si considerano “disoccupati” i soggetti privi di impiego i quali dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI: nel caso dei lavoratori autonomi e collaboratori, la richiesta di Dis-Coll equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015);

  • essere in grado di fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dall’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Calcolo dell’indennità e durata

Compresi quali sono i requisiti per ottenere l’indennità Dis-Coll, è necessario capire come si effettua il calcolo dell’indennità spettante e la sua durata nel tempo. Innanzitutto bisogna segnalare che l’indennità è rapportata al reddito imponibile a fini previdenziali come risultante dei versamenti contributivi effettuati nell’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (ovvero frazione di essi) in tal modo ottenendo il reddito medio mensile. Come segnalato anche dall’Inps nella sua ultima circolare sul tema (Circ. n. 115/2017), si segnala che per “mesi di contribuzione o frazioni di essi” si intendono i mesi e le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, per cui il reddito imponibile dovrà essere diviso per un numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata di tali rapporti, nell’anno civile in cui si sia verificato l’evento di cessazione del lavoro e nell’anno civile precedente.

Constatato che l’indennità spetta sulla base dei mesi e dei periodi di versamento contributivo, si segnala anche che l’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui il reddito sia pari o inferiore per l’anno 2017 all’importo di 1195 euro (valore rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo Istat). Qualora invece il reddito mensile medio sia superiore a tale importo la misura della Dis-Coll sarà rapportata al 75% dell’importo di 1195 euro, incrementata però di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di €1195. L’importo massimo erogabile comunque per l’indennità Dis-Coll è di 1300 euro per l’anno 2017.

Facciamo qualche esempio.

  1. Se il reddito medio mensile calcolato e rapportato ai mesi o frazioni di essi è pari a 1082 euro, bisognerà calcolare il 75% di tale valore: 811,50 euro sarà l’ammontare dell’indennità spettante.

  2. Se il reddito medio mensile è invece pari a 1750 euro, non si potrà procedere a stimare il 75% di tale valore ma sarà necessario calcolare il 75% dell’importo di 1195 euro (896,25 euro) e aggiungere il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1195 euro (1750 – 1195 = 555; 25% di 555 = 138,75 euro). Il risultato (896,25 + 138,75) sarà di un’indennità da 1035 euro.

  3. Infine facciamo riferimento al caso in cui il reddito medio mensile sia di 3000 euro. In tal caso al 75% di 1195 euro (896,25 euro) andrà aggiunto il 25% di 1805 euro (421,25 euro), con una somma totale che porta a un importo di 1347,50 euro: considerato il limite massimo erogabile per l’indennità, fissato per il 2017 a 1300 euro, quest’ultimo sarà il valore erogabile al soggetto.

Si ricorda infine che l’importo dell’indennità si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire a partire dal 91esimo giorno di fruizione della prestazione.

Con riferimento infine alla durata, la Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra l’1 gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione vengono tenuti in considerazione solamente i periodi contributivi che non hanno già dato luogo ad erogazione di Dis-Coll. La durata massima dell’indennità è comunque di 6 mesi di fruizione.

Presentazione della domanda e termini di decadenza

Con riguardo infine alla presentazione della domanda e alla relativa decorrenza, si segnala che i lavoratori con un contratto di collaborazione, assegno di ricerca ovvero dottorato di ricerca con borsa di studio, così come previsto all’interno degli artt. 15, comma 1, e 15-bis del richiamato D.Lgs. n. 22/2015, devono presentare domanda all’Inps in via telematica entro il termine previsto a pena di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, assegno di ricerca ovvero dottorato di ricerca con borsa di studio.

L’indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno, mentre se la domanda è presentata in un momento successivo a questa data la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Qualora intervengano casi di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili durante il rapporto di collaborazione, successivamente cessato, il termine di 68 giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Qualora invece intervengano periodi di maternità o degenza ospedaliera intercorsi entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro il termine per la presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere per la parte residua al termine di tale evento.

L’Inps ha previsto però anche un periodo transitorio con riferimento alle cessazioni di collaborazioni intervenute tra il 1° luglio e la data di pubblicazione della Circolare n. 115/2017, risalente al 19 luglio scorso: in considerazione del fatto che le specifiche modalità per la richiesta dell’indennità non erano ancora state pubblicate, l’Istituto previdenziale ha previsto che le cessazioni intercorse tra l’1 luglio e il 19 luglio 2017 vedranno decorrere il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda a partire dalla data di pubblicazione della Circolare n. 115/2017, cioè a partire dal 19 luglio.

26 luglio 2017

Antonella Madia