La richiesta di indennità Dis-Coll dall’1 luglio 2017
Come noto la Dis-Coll (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) è stata introdotta dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015 il quale, per l'anno 2015, istituiva in via sperimentale l'indennità di disoccupazione mensile, per quegli eventi di disoccupazione occorsi a partire dall’1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
In seguito, il D.L. 244/2016, convertito con modificazioni in L. 19/2017, con l'articolo 3 comma 3-octies, ha previsto l'estensione della tutela di indennità Dis-Coll per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e dall’1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Di conseguenza, il regime instaurato da parte delle passate modifiche legislative ha previsto una tutela per i collaboratori fino al 30 giugno 2017, creando in sostanza un’assenza di tutela a partire dall’1 luglio 2017, colmato però dall’emanazione della L. n. 81/2017 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), che ha recato anche disposizioni sul tema in esame.
L’integrazione del Jobs Act lavoro autonomo
Proprio per via di tale “vuoto normativo”, sono state avanzate numerose richieste (anche da parte dei sindacati) proprio per capire come gestire gli eventi occorsi a partire dall’1 luglio 2017. Così, è stato necessario per il Legislatore provvedere ad analizzare la problematica riguardante tali eventi di disoccupazione, e per risolvere la questione è intervenuta proprio la Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd. Jobs Act del lavoro autonomo), la quale ha recato “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; in considerazione delle temat