Dichiarazione integrativa a favore e nuovo quadro DI

la dichiarazione integrativa a favore può essere inviata entro i termini previsti per l’accertamento: cosa comporta questa norma? Come si predispone tale dichiarazione? Quando diventa disponibile il credito a favore del contribuente? Proponiamo un articolo di 10 pagine arricchito di esempi pratici di compilazione del quadro DI

ivaIl D.L. 193/2016 ha previsto che la dichiarazione integrativa a favore possa ora essere inviata entro i termini previsti per l’accertamento; pertanto, la regola generale è che ci si può attivare entro il 31.12 del 5’ anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (affetta da errore). Il termine è stato così uniformato a quello previsto per la trasmissione delle dichiarazioni integrative “a sfavore”.

Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa. Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzo in compensazione senza limiti per i casi di correzione di errori contabili di competenza.

A tal fine nel modello Redditi 2017 periodo d’imposta 2016 è stato introdotto il quadro DI che permette di creare un collegamento tra la dichiarazione, integrativa e quella dell’anno in corso al momento della rettifica. Non è necessario, quindi, integrare a cascata le dichiarazioni successive rispetto a quella oggetto di rettifica per creare un continuum.

Dichiarazione integrativa

L’art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. con modif. L. 225/2016 ha modificato l’art. 2, cc. 8 e 8-bis, DPR n. 322/98 e ha previsto, in relazione alle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta, che è possibile presentare la dichiarazione integrativa “a favore” entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.

E’ possibile quindi correggere errori/omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior/minor imponibile o, comunque, un maggior/minor debito d’imposta o un maggior/minor credito entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

Di fatto viene eliminato il precedente disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).

Il nuovo comma 8 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 non distingue più tra dichiarazione “a favore” del contribuente e dichiarazione “a sfavore“. Il termine di presentazione, unico in entrambi i casi, coincide con il termine per l’accertamento.

L’effetto riflesso di tale importante equiparazione tra integrativa a favore e integrativa a sfavore è l’allungamento dei termini per porre rimedio a errori od omissioni che hanno determinato il versamento di maggiori imposte o l’emersione di minori crediti.

Prima della modifica normativa, il contribuente, per porre rimedio a errori o dimenticanze a proprio sfavore riferite a dichiarazioni presentate, aveva a disposizione due strade:

  • integrare, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la dichiarazione originaria facendo emergere quindi un minor debito (o un maggior credito) da utilizzare in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998);
  • presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento del saldo della dichiarazione(articolo 38 del Dpr 602/73).

Dopo l’entrata in vigore del Dl 193/2016, l’articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998, prevede che le dichiarazioni possono essere integrate, entro i termini per l’accertamento, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore debito o di un minore credito (è il caso delle integrative a favore).

Quindi, non più solo integrazioni pro-fisco ma anche a favore del contribuente.

Termine unificato

Ricordiamo dunque quali sono i termini per l’accertamento in caso di dichiarazione presentata. Il riferimento è all’articolo 43 del Dpr 600/1973, oggetto di recente revisione da parte della legge 208/2015.

L’attuale formulazione normativa prevede che

  • Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione“.

La precedente, valida per i controlli fino al periodo d’imposta 2015, imponeva la notifica dell’accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Considerato che il limite dei 48 mesi previsto dal DPR 602/73 è rimasto immutato, il contribuente ha oggi più tempo per correggere errori e omissioni.

In sostanza con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta:

  • 2015 e precedenti, il termine di decadenza per effettuare l’accertamento è fissato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • 2016 e successivi, il termine di decadenza per effettuare l’accertamento è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

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