In tema di parametri o studi di settore la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi solo con lo scostamento dai parametri ma devono emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata su tali parametri.
Quanto sopra è contenuto nella recente sent. n. 8033/2017 della Corte di Cassazione da cui emerge che la motivazione deve tener conto delle deduzioni fornite dal contribuente e da quanto emerso in sede di contraddittorio.
Si evidenzia preliminarmente che l’art. 42 del Dpr n. 600/1973 stabilisce al secondo comma che l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione di precisi elementi quali l’imponibile, le aliquote applicate, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta e “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato”. L’accertamento, pertanto, è nullo se non reca la sottoscrizione, le indicazione e la motivazione.
Prima di entrare nello specifico del caso prospettato, si ritiene opportuno tracciare la posizione recente della giurisprudenza sul tema del contraddittorio e della motivazione dell’accerta