Opposizione al pignoramento di Equitalia per mancata notifica della cartella di pagamento e giudice competente

in caso di opposizione al pignoramento per mancata notifica della cartella di pagamento qual è il giudice competente: quello tributario o quello ordinario?

Principi

L’opposizione al pignoramento per mancata notifica della cartella di pagamento da parte del fisco dev’essere presentata di fronte al giudice tributario. In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposta (ai sensi degli artt. 2, c. 1, per. 2, e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, 57 del DPR n. 602 del 1973 e 617 c.p.c.) davanti al giudice tributario. In buona sostanza, l’impugnazione di un atto dell’esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari), che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla notificazione, integra una opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell’atto espropriativo e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario. In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum.

Rileva, invece, il dedotto vizio dell’atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell’espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.). L’orientamento secondo cui è ammissibile davanti al giudice ordinario l’impugnazione del pignoramento incentrata sulla mancata notifica della cartella di pagamento (o dei suddetti atti assimilabili) si scontra con l’art. 57 del DPR n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. L’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’Ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992Tali principi sono stati precisati dalla Corte di Cassazione, sezioni unite con la recente sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017 .

Orientamento recessivo

E’ ormai recessivo l’orientamento secondo cui l’atto di pignoramento presso terzi non è impugnabile innanzi al giudice tributario, anche se emanato per riscuotere crediti tributari, ovvero per gli atti dell’esecuzione forzata è sempre competente a giudicare il giudice ordinario atteso che:

  • II giudizio avente ad oggetto l’opposizione al pignoramento di un credito del debitore verso terzi, pignoramento avente alla base un credito dell’erario per IVA ed IRAP, è relativo ad atti dell’esecuzione forzata “successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, e come tale è estraneo alla giurisdizione del giudice tributario;

  • La giurisdizione è del giudice ordinario se, con l’opposizione al pignoramento si intende impugnare anche la cartella di pagamento per nullità della sua notificazione, una volta intervenuta la definitività dell’avviso di accertamento e della cartella esattoriale (Corte di Cassazione, SS.UU., con Sent. n. 8618 del 29 aprile 2015);

  • L’opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 57 del DPR n. 602 del 1973 e degli artt. 617 e 9 c.p.c., perché la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto dell’esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto e, quindi, anche quando detto vizio venga indicato nella mancata notificazione della cartella di pagamento: in tale ipotesi, il giudice ordinario dovrà verificare solo se ricorra il denunciato difetto di notifica all’esclusivo fine di pronunciarsi sulla nullità del consequenziale pignoramento basato su crediti tributari (Cass., Sezioni Unite, n. 21690 del 2016 e n. 8618 del 2015; Cass., Sezione terza, n. 24235 e n. 9246 del 2015);

  • l’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 ha attribuito in generale alla commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”.

Conclusioni

La questione risolta dalle Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017, attiene, quindi, all’individuazione del giudice (ordinario o tributario) cui è devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l’inizio dell’espropriazione).

In ordine al riparto di giurisdizione si può puntualizzare che :

  • le cause concernenti il titolo esecutivo (i.e. cartella, accertamento esecutivo) in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, c. 1, per. 2, D.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, c. 2, c.p.c.);

  • le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, c. 2, c.p.c.);

  • le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, c. 2, c.p.c.);

  • al giudice tributario è devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l’inizio dell’espropriazione). Ove il contribuente, di fronte al primo atto dell’esecuzione forzata tributaria (cioè all’atto di pignoramento), deduca di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo (Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012), l’opposizione agli atti esecutivi, riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, si risolve nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria: l’opposizione, pertanto, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt. 2, c. 1, per. 2, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del 1992);

  • qualora la controversia verta, nella sostanza, sulla dedotta inesistenza (o invalidità) delle notificazioni delle cartelle di pagamento poste a base del pignoramento e, quindi, sull’efficacia del titolo esecutivo azionato in tale ipotesi, il pignoramento costituisce il primo atto di manifestazione esterna della pretesa tributaria; pertanto, nella specie, il controllo giudiziale si risolve nel controllo delle cartelle di pagamento, configurabili come atti di riscossione (e non di esecuzione forzata) delle pretese tributarie ad esse sottese;

  • la giurisdizione del giudice tributario include anche la controversia relativa all’opposizione all’esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. Spetta al giudice tributario ,per la controversia relativa all’opposizione all’esecuzione, l’esame delle eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento poste a base del pignoramento e, in particolare, l’accertamento della correttezza della loro notificazione e la dichiarazione della giurisdizione di altro giudice in relazione alle pretese non tributarie in esse contenute.

12 giugno 2017

Isabella Buscema