Per l'IVA non versata risponde chi è in carica alla scadenza

l’amministratore che è in carica alla scadenza del termine ultimo per il versamento è colui che risponde del reato di omesso versamento IVA della società; una recentissima sentenza della Cassazione mette a rischio la posizione di amministratori eventualmente entrati in carica solo in prossimità del termine per il versamento dell’IVA

Secondo la Corte di Cassazione risponde del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 l’amministratore che è in carica alla scadenza del termine ultimo per il versamento.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017, III sezione penale.

Per la Corte, “l’assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto con l’assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.

Nel caso di specie, “risulta, per tabulas, dalla mera lettura del provvedimento impugnato, che il ricorrente, che al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2009) era il legale rappresentante, circostanza questa non contestata, ben poteva avere contezza, dalla semplice lettura della dichiarazione annuale IVA del 30 settembre 2009, del debito tributario della società, debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento della relativa somma al 27 dicembre 2009, data nella quale egli era il soggetto tenuto, in ragione della carica ricoperta, al versamento.

A nulla rileva, infatti, che il soggetto che aveva materialmente redatto la dichiarazione Iva fosse diverso dal soggetto (A. G.) che era il legale rappresentante, al momento del termine ultimo per il versamento, soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria, in presenza di debito tributario ben esposto nella relativa dichiarazione. Del resto, che il ricorrente non possa fondatamente sostenere di non essere stato a conoscenza del debito, posto in evidenza nella dichiarazione Iva, è ben argomentato nella sentenza impugnata che ha dato atto che il A. G., era stato amministratore, con diversi ruoli/ nella società V.W. spa, sin dal 2004, avendo ricoperto, per quanto qui di rilievo, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 17/04/2008 fino al marzo 2009, momento nel quale la società era amministrata da un Amministratore Unico, fino al 26/09/2009 momento nel quale l’esercizio della gestione era nuovamente passato in capo ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal A. G., fino al 30/12/2009, allorchè la società era stata posta in liquidazione e il medesimo A. G. era stato nominato liquidatore. Dunque è totalmente smentita l’affermazione difensiva secondo cui il ricorrente non poteva essere a conoscenza del debito tributario non evincibile dalla dichiarazione sottoscritta da altri non avendo alcuna carica sociale al momento della sua compilazione”.

La sentenza è sostanzialmente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per il caso in cui l’omesso versamento del debito Iva riguardi società di capitali. “In tema la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente affermato che la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.

Inoltre, “nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 39687 del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390), e ciò sul rilievo dell’assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale. E ciò tanto più in quei casi, come quello in esame, in cui il debito fiscale non era remoto e/o occulto, perché esposto nella dichiarazione presentata al 30 settembre 2009, poiché si trattava dell’Iva dovuta sulla base dell’ultima dichiarazione e, quindi, era sufficiente, prima di assumere la carica di amministratore (pochi giorni dopo), di chiedere in visione la dichiarazione e l’attestato di versamento all’erario dell’iva a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell’obbligazione tributaria”.

Né, come peraltro già affermato in precedenti pronunce, alcun rilievo può riconnettersi alla crisi finanziaria quale elemento per escludere il dolo del reato. “L’imputato ben può invocare la situazione di crisi economica che determina l’impossibilità di adempimento dell’obbligazione, quale causa di esclusione della responsabilità penale, purché assolva agli oneri di allegazione riguardanti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014, Zanchi, Rv. 259190).

In altri termini l’indagato deve allegare la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013, Mercutello, Rv. 258055)”.

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