Secondo la Corte di Cassazione risponde del reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 l’amministratore che è in carica alla scadenza del termine ultimo per il versamento.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18834 del 19 aprile 2017, III sezione penale.
Per la Corte, “l’assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta, in quanto con l’assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.
Nel caso di specie, “risulta, per tabulas, dalla mera lettura del provvedimento impugnato, che il ricorrente, che al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (27/12/2009) era il legale rappresentante, circostanza questa non contestata, ben poteva avere contezza, dalla semplice lettura della dichiarazione annuale IVA del 30 settembre 2009, del debito tributa