2017: vecchio bonus mobili 50% con nuovi limiti: i lavori devono essere iniziati dopo una certa data

il bonus mobili è uno sconto molto gradito sia dalle imprese del settore che dai contribuenti destinatari della detrazione IRPEF: vediamo il funzionamento del bonus dopo le modifiche della Legge di bilancio per il 2017

Santi_di_Tito,_Fabbrica_del_Tempio_di_Salomone,_dett._03La legge di Bilancio del 2017 ha prorogato il c.d. bonus mobili, ma a condizioni parzialmente diverse rispetto al passato. Gli acquisti di mobili ed elettrodomestici (avventi classe energetica A+ o A) devono essere finalizzati ad arredare immobili oggetto di manutenzione e ristrutturazione. In buona sostanza il contribuente deve aver realizzato un intervento che gli attribuisca il diritto a fruire delle detrazioni previste dall’art. 16–bis del TUIR. Tuttavia è necessario che l’intervento realizzato sull’immobile non sia troppo “remoto”. Infatti, i lavori di manutenzione/ristrutturazione devono essere iniziati a partire dall’1 gennaio 2016. Si pone così un problema di prova.

Il contribuente può dimostrare con diverse modalità che i predetti lavori siano iniziati successivamente alla predetta data. Se si tratta di un intervento che richiede il rilascio di un titolo abilitativo (ad esempio la DIA, SCIA, CILA…), la dimostrazione della data di inizio dei lavori sarà agevolmente desumibile dal titolo stesso. Viceversa se si tratta di un intervento che non necessita del rilascio di un titolo abilitativo (ad esempio intervento cosiddetti a “edilizia libera”) il contribuente potrà dimostrare che i lavori sull’immobile sono iniziati dopo l’1 gennaio 2016 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

A parte questo profilo temporale concernente i lavori di ristrutturazione, le regole non sono cambiate rispetto al passato. La detrazione spetta nella misura del 50% ed il limite massimo di spesa è di 10.000 euro. La detrazione potrà essere fatta valere in dieci anni, in quote di eguale importo.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento non sono ritenuti validi, ai fini della detrazione, quelli effettuati in contanti o con assegno. Invece, come precisato dall’Agenzia delle entrate non è più necessario il bonifico parlante, ma è sufficiente quello normale (cfr Circ. n. 7/E del 2016). Inoltre sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati con bancomat o carta di credito.

Secondo le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non è sufficiente fruire di una delle detrazioni di cui al citato art. 16–bis per fruire anche della detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. E’ necessario, secondo l’Amministrazione finanziaria, che il contribuente abbia realizzato sull’immobile interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi (cfr la risposta fornita in occasione del Telefisco 2014). Ad esempio non consente di fruire del bonus mobili, la semplice sostituzione della porta blindata o l’installazione di un impianto di allarme. Ciò anche laddove le predette spese attribuiscono al contribuente il diritto a fruire della detrazione prevista dall’art. 16–bis del TUIR.

L’interpretazione restrittiva è stata successivamente confermata dalle circolari n. 10/E del 14 maggio 2014 e 11/E del 21 maggio 2014 (cfr rispettivamente le risposte nn. 7.1 e 5.1).

Anche l’avvenuta proroga non brilla per chiarezza. Dovrà essere precisato se siano o meno compresi negli interventi che consentono di fruire del bonus relativo all’acquisto dei mobili anche le ricostruzioni o i ripristini di immobili danneggiati da eventi calamitosi e gli acquisti di abitazioni facenti parte di fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Invece la proroga non ha interessato l’acquisto di mobili o elettrodomestici da parte di giovani coppie destinatati ad arredo di immobili oggetto di acquisto.

5 aprile 2017

Nicola Forte