Regime di cassa e problema delle rimanenze iniziali

la contabilità semplificata per cassa rischia di rendere problematico l’anno 2017 ed i successivi a causa del cattivo coordinamento della norma di gestione delle rimanenze iniziali e della mancata possibilità di riportare le perdite fiscali

SpesometroLa Legge di Bilancio n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, in sostituzione del criterio di competenza economica.

In particolare, i soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.

La nuova disposizione consente alle imprese di determinare il proprio reddito imponibile ai fini delle imposte dirette tenendo conto unicamente dei ricavi effettivamente incassati e dei costi effettivamente sostenuti, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Ricordiamo che l’attuale regime di contabilità semplificata si applica, a prescindere dall’attività svolta, alle imprese individuali e quelle esercitate sotto forma di società di persone e assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti (art. 18, DPR n. 600/1973):

– € 400.000, nel caso di attività di prestazione di servizi;

– € 700.000, negli altri casi.

I soggetti che esercitano attività miste, di produzione di servizi e di beni, devono confrontare i suddetti limiti coi ricavi derivanti dall’attività prevalente. In caso di mancata annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata è sicuramente la disposizione normativa che impatta maggiormente nella gestione contabile e fiscale delle piccole imprese. È importante puntualizzare che in presenza dei requisiti dimensionali sopra citati il nuovo regime di cassa costituisce quello applicabile naturalmente, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza.

Sostanzialmente, il principio di cassa può essere derogato tramite l’opzione prevista dal comma 5, scegliendo un regime che – con una finzione giuridica – presume che la data di registrazione delle fatture coincida con quella dell’incasso o il pagamento. In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva.

Il nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali al 31/12/2016 nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa (2017). E’ infatti previsto che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Si andranno così ad azzerare, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze.

Per i contribuenti semplificati che dall’1 gennaio 2017 sono transitati dall’applicazione del principio di competenza a quello di cassa, una grossa novità consiste proprio nel non dover più tener conto, nella determinazione del reddito, delle rimanenze di magazzino. Infatti, le rimanenze non solo non rilevano più ai fini della determinazione del reddito ma solo nel primo anno di applicazione delle nuove regole, l’ammontare delle rimanenze iniziali andrà a ridurre il risultato finale determinando, in alcuni casi, la chiusura dell’esercizio 2017 in perdita (in particolare quelle attività imprenditoriali che gestiscono un magazzino importante rispetto al fatturato espresso).

La norma non è di poco conto tant’è che essa, se letta insieme ad altre particolarità del regime semplificato (tra cui l’impossibilità di poter riportare in avanti le perdite negli anni successivi), rischia di avere effetti esplosivi e devastanti, al momento non ben prevedibili.

La mancata previsione del riporto delle perdite in anni successivi può comportare gravi conseguenze alle imprese con rimanenze finali di ammontare elevato.

Gli effetti che ne derivano potrebbero comportare:

– un rilevante risultato negativo nel primo anno di passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa;

– rilevanti redditi d’impresa negli anni successivi.

In buona sostanza al 31/12/2017 si potrebbe determinare la seguente situazione: per tante imprese, in particolare quelle che operano nel commercio, l’imputazione delle rimanenze iniziali quale componente negativo nella determinazione del reddito 2017 potrà generare un risultato negativo e tale perdita, allo stato normativo attuale, non potrà essere riportata negli esercizi successivi. L’iniquità della norma è palese: la perdita del primo anno, in ragione del fatto che non sia riportabile negli esercizi seguenti, determina negli anni successivi al primo, redditi tassabili per intero quando si andranno a vendere le merci che erano in rimanenza. Pertanto, appare necessario correggere la disarmonia che viene generata dalla mancata previsione di riportare le perdite del primo anno negli anni successivi, in combinazione con la rilevanza reddituale che si determina dalla vendita delle rimanenze di magazzino.

3 marzo 2017

Giovanna Greco