La variazione del domicilio processuale: attenzione alle notifiche

analizziamo il (non raro) caso di variazione del domicilio processuale in corso di causa tributaria: come vanno effettuate le notifiche?

giudice2-immagineLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16189 del 3.8.2016, ha chiarito quali sono i presupposti di legittimità della notifica di atti processuali in caso di variazione di domicilio, anche endoprocessuale, non comunicata alla controparte.

Il caso

Nel caso di specie, con atto notificato tramite il servizio postale all’Agenzia delle Entrate, la società contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso una cartella di pagamento con la quale, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del dpr. n. 600/73, veniva richiesto il pagamento della somma di £ 366.870,51, comprensiva di sanzioni e accessori a titolo di recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2001, di cui all’art. 8 della L. n. 388/2000, in quanto la società non aveva prodotto la prescritta comunicazione entro la data dell’08 .07.2002.

La ricorrente eccepiva l’illegittimità della cartella impugnata, della quale chiedeva l’annullamento, atteso che, avendo utilizzato il credito prima dell’anzidetta data, non aveva l’obbligo di produrre il mod. CVS, avendo provveduto peraltro ad esporre nel quadro RU del modello unico/2002 il credito maturato.

L’Ufficio si costituiva in giudizio per eccepire preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente, ribadire nel merito la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto del gravame con la condanna alle spese.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso e disponeva la compensazione delle spese.

L’Agenzia delle Entrate, con atto spedito al difensore del contribuente, proponeva appello avverso l’anzidetta sentenza, reclamando l’omissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo perché presentato oltre il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella e, nel merito, insistendo nelle difese svolte in primo grado.

La contribuente non si costituiva in giudizio e restava contumace.

La Commissione Tributaria regionale rilevava dall’esame preliminare del fascicolo processuale che l’Ufficio non aveva fornito la dimostrazione dell’avvenuta notifica dell’appello al contribuente.

Alla copia depositata nel fascicolo processuale risultava, infatti, allegata la fotocopia dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato inviato l’atto d’appello che non risultava consegnata per irreperibilità del destinatario.

Il giudice di secondo grado dichiarava quindi l’inammissibilità dell’appello.

Avverso la detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva infine per cassazione, sostenendo che nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci, nei confronti della segreteria della Commissione e delle controparti costituite, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.

Ne Conseguiva pertanto che, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche se la variazione del domicilio sia di tipo endoprocessuale, atteso che l’univocità del testo dell’art. 17 citato non autorizza alcuna distinzione tra questa tipologia di variazioni e quelle che avvengono al di fuori del processo (cfr Sez. 5, Sentenza n. 19324 del 22/09/2011).

Correttamente quindi l’Agenzia aveva notificato l’appello, a norma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/92, nel luogo ove la società aveva eletto domicilio risultante dal ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, presso lo studio del difensore.

Constatata la mancata notifica dell’atto di appello nel luogo innanzi indicato, perché il destinatario risultava trasferito, il giudice d’appello avrebbe quindi semmai dovuto disporre il rinnovo della notificazione dell’atto di appello, invece che dichiarare inammissibile il gravame.

Tale motivo di impugnazione, secondo la Suprema Corte, era fondato.

Il pensiero della Cassazione

La Corte sottolinea infatti di aver già avuto occasione di affermare, in altre sentenze, che nel processo tributario le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma primo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione.

Irrilevante era quindi il fatto che, nel corso del giudizio di appello, il contribuente avesse nominato un nuovo codifensore, eleggendolo anche proprio domiciliatario (cfr Cass. nn. 19324/11 e 7938/16).

La Commissione Tributaria regionale pertanto, rilevato che comunque la notifica dell’appello non aveva raggiunto il destinatario, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della stessa al fine di garantire il contraddittorio.

Sul tema c’è da rilevare un orientamento in parte diverso (e su differente fattispecie) della medesima Corte, con la sentenza n. 4594 del 09.03.2016.

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione.

Il ricorso era stato infatti inviato alla notificazione, da effettuarsi a mezzo posta presso il domicilio del Procuratore, ma il plico era stato poi restituito dall’amministrazione postale con la dicitura “trasferito” e la successiva notifica, presso il nuovo domicilio di detto procuratore, era stata attivata oltre il termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso doveva ritenersi tardivo.

Il principio di giurisprudenza

I giudici di legittimità hanno dunque in quel caso (modifica del domicilio del difensore originario e non modifica del domicilio presso nuovo difensore, come nella fattispecie sopra indicata) evidenziato che sulla questione delle modalità di notifica dell’impugnazione presso il procuratore le SS.UU. hanno affermato che, poiché l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario, nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore, esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale”, o della “sede dell’ufficio” del procuratore, il cui l’accertamento, in quanto essenziale all’efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare a carico del notificante.

Tale adempimento, conclude la Corte, deve quindi essere necessariamente soddisfatto con il previo riscontro presso l’albo professionale, che rappresenta la sola fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

Né un tale onere può essere escluso in forza di un preteso dovere del procuratore di dichiarare in giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, in quanto le norme professionali prevedono l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione.

2 marzo 2017

Giovambattista Palumbo