La mediazione tributaria è costituzionalmente valida

la mediazione tributaria costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi); deve escludersi che un tale procedimento conciliativo, non riconducibile alla mediazione, preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge

EbookLa Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 38 del 15 febbraio 2017 (ud. dell’11 gennaio 2017), ha ritenuto:

  • inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis, c. 2, del D.Lgs.n.546/92, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n.147/2013, sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost.;

  • inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L.egge n. 147 del 2013, nella parte in cui precluderebbe ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.;

  • inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento all’art. 111, c. 2 Cost.,

  • infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n. 147/2013, nella parte in cui prevede l’obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.;

  • infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che la mediazione sia svolta da un terzo, sollevata, in riferimento all’art. 111 Cost..

Per la Corte, il reclamo e la mediazione tributaria, “col favorire la definizione delle controversie (che rientrino nel menzionato àmbito di applicazione dei due istituti) nella fase pregiurisdizionale introdotta con il reclamo, tendono a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando un più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie, con vantaggio sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria; dall’altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi ed un più attento esame di quelli residui (che, nell’àmbito di quelli promossi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti)”.

Brevi note

Come è noto, l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, norma introdotta dall’art. 39, c. 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha istituzionalizzato il cd. reclamo mediazione.

L’art. 1, comma 611, lett.a), della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 – cd. Legge di stabilità 2014 – ha inciso sull’art. 17-bis, del D.Lgs.n.546/92.

Le novità introdotte, che trovano applicazione agli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, sono state lette dall’Agenzia delle Entrate, che ha diramato la circolare n.1/E il 12 febbraio 2014.

In sintesi, indichiamo le modifiche apportate dalla Legge n.147/2013:

In pillole

La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere da una istanza di parte

Si applicano le disposizioni sui termini processuali

La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi

Le modifiche si applicano agli atti notificati dal 2 marzo 2014

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Successivamente, il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 ha riscritto l’istituto del reclamo e mediazione, dando così attuazione alla delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23).

Il D.Lgs.n.156/2015 ha introdotto (come rilevato dalla circolare n.38/E del 29 dicembre 2015) una serie di importanti novità:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione e ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché alle controversie in materia catastale;

  • la semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento;

  • la quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente;

  • le regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione;

  • l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale;

  • le previsioni in materia di spese di giudizio, trasfuse, per esigenze di sistematicità, nel comma 2-septies dell’articolo 15, del D.lgs.n.546/92.

La Corte Costituzionale, nell’ordinanza che si annota, nel ritenere legittimo l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 147/2013, e quindi non ammissibile un ricorso non introdotto con il reclamo per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con i quali viene richiesto il pagamento di un importo inferiore a 20.000 euro, ha fra l’altro ritenuto manifestamente non fondata la dedotta violazione dell’art. 111 Cost., in relazione al principio della terzietà del giudice, per aver la norma censurata attribuito il compito di mediatore a una delle parti della controversia.

Infatti, la mediazione tributaria costituisce “una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull’intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l’ausilio di terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità; che dunque deve escludersi che un tale procedimento conciliativo, non riconducibile alla mediazione, preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa, il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

23 marzo 2017

Gianfranco Antico