La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 38 del 15 febbraio 2017 (ud. dell’11 gennaio 2017), ha ritenuto:
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inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis, c. 2, del D.Lgs.n.546/92, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n.147/2013, sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost.;
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inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L.egge n. 147 del 2013, nella parte in cui precluderebbe ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.;
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inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento all’art. 111, c. 2 Cost.,
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infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni apportate dall’art. 1, c. 611, lett. a, n. 1, L. n. 147/2013, nella parte in cui prevede l’obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall’Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo, sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.;
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infondata la questione di legittimità