Job act delle professioni: cosa cambierà sulle spese di formazione e aggiornamento professionale?

nel Job Act delle professioni (in corso di approvazione parlamentare): è stata prevista la deducibilità integrale per le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi; l’unico limite previsto è il plafond di 10.000 euro annui

immagine_fiscus_fotoGli articoli 7 e 8 del Job act delle professioni, licenziato dalla Camera ed ora all’attenzione del Senato, prevede una serie di novità riguardanti i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR).

Una modifica attesa da tempo dagli operatori riguarda la deducibilità dei costi di formazione professionale. La disposizione attualmente in vigore (art. 54, c. 5 del TUIR) prevede la deducibilità limitata nella misura del 50% delle “spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno”.

La falcidia riguarda, quindi, non solo l’importo che un professionista paga per iscriversi ad un corso di aggiornamento professionale, ma anche le spese sostenute per raggiungere il luogo dell’evento (biglietto del treno, dell’aereo…), oltre alle spese sostenute per il ristorante e la struttura alberghiera. A ben vedere, però, la percentuale di deducibilità risulta ancora inferiore in quanto le spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%. In questi casi si applica, quindi, la “doppia” limitazione essendo irrilevante, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, che i predetti oneri siano di fatto collegati all’attività di formazione.

L’art. 8 del disegno di legge in rassegna, una volta ottenuto anche il consenso del Senato, diventerà definitivo e l’eliminazione delle predette limitazioni sarà efficace dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale (art. 22 del disegno di legge).

Il legislatore è intervenuto apportando contestualmente due diverse modifiche. La prima ha di fatto previsto una diversa tipologia di limite. In particolare, è stata prevista la deducibilità integrale per “le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi”. Il nuovo limite si sostanzia nell’indicazione di un plafond di 10.000 euro. In buona sostanza entro tale soglia gli oneri sostenuti potranno essere considerati in deduzione integralmente e non più nella misura ridotta del 50%. Diversamente, una volta superato tale limite l’indeducibilità risulterà assoluta e non potrà mai essere derogata neppure fornendo la prova dell’inerenza della spesa.

Il testo della nuova disposizione non fornisce alcuna indicazione specifica con riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno anche se sostenute in collegamento con l’evento formativo. In questo caso i predetti oneri saranno in futuro considerati in deduzione secondo le regole ordinarie poste a fondamento ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 del Tuir).

Nel caso specifico, trattandosi di oneri non riconducibili ad un’attività svolta specificamente nei confronti della clientela, non potranno costituire oggetto di specifico addebito in fattura. Conseguentemente troveranno applicazione le limitazioni ordinarie disciplinate dall’art. 54, c. 5, del Tuir.

Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande potranno essere considerate in deduzione (come avviene oggi) nella misura del 75% del costo. L’importo così rideterminato dovrà essere però sottoposto ad un’ulteriore verifica dovendo trovare capienza nel limite dell’importo massimo pari al 2% dei compensi. L’importo eventualmente superiore al predetto limite massimo sarà comunque indeducibile non essendo possibile, neppure in questo caso, fornire all’Amministrazione finanziaria la prova dell’inerenza delle spese.

Il nuovo “sistema” di deducibilità è sicuramente più semplice distinguendo gli oneri sostenuti direttamente ai fini dell’attività formativa, dalle altre spese. Non sarà così più necessario, in futuro, distinguere ad esempio le spese alberghiere sostenute per una trasferta presso la sede del cliente rispetto ai medesimi oneri sostenuti per la partecipazione ad un convegno. Il trattamento fiscale sarà perfettamente equivalente.

15 Marzo 2017

Nicola Forte