Costo ammortizzato dei crediti commerciali da cessioni di merci con dilazione di pagamento oltre 12 mesi

Il caso di un credito commerciale di durata superiore ai 12 mesi: la valutazione in bilancio col nuovo principio del costo ammortizzato ed un esempio delle conseguenti scritture contabili.

Il costo ammortizzato dei crediti commerciali da cessione di merci con dilazione di pagamento oltre 12 mesi e previsione di interessi attivi espliciti

Con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria 2013/34/UE del 26 giugno 2013 in materia di bilancio d’esercizio, apportando particolari e rilevanti variazioni in tema di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato, oltre a innovare sia le modalità di redazione.

Tra le modifiche apportate si ritiene opportuno porre in rilievo:

  • la riformulazione dell’art. 2426, comma 1, n. 8), del codice civile, stabilendo che “i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”;

  • la regola procedurale dell’attualizzazione che si integra e completa le previsioni riguardanti il costo ammortizzato espressamente prevista dall’art. 2426, n. 8), del codice civile che in sede di rilevazione dei crediti e dei debiti stabilisce la necessità di tenere in considerazione il “fattore temporale”.

 

Per quanto attiene ai “crediti commerciali”, cioè al diritto ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni e/o servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti, come già puntualizzato nella circolare precedente, il principio contabile Oic n. 15, precisa che si deve intendere:

  • per attualizzazione, sotto il profilo finanziario, il processo che consente, tramite l’applicazione di un tasso di sconto, con il quale individuare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future;

  • per costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria, il valore a cui l’attività o la passività finanziaria risulta valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità;

  • per criterio dell’interesse effettivo, il metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo”;

  • per tasso di interesse di mercato, quello che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare con termini e condizioni comparabili con quella oggetto che ha generato il credito;

  • per tasso di interesse effettivo, quello che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria;

  • per tasso di interesse nominale di un credito, quello contrattuale che, applicato al suo valore nominale, permette di individuare i flussi finanziari rappresentati dagli interessi attivi nominali lungo la durata del credito;

  • per valore nominale di un credito, l’importo, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.

 

Per espresso disposto dell’art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile, come accennato, i crediti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, tenendo presente che tale criterio se gli effetti sono ritenuti non rilevanti, come nel caso:

  • del bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile;

  • dei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

  • dei costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

In sede di contabilizzazione di un credito per la prima volta:

  • il valore di iscrizione iniziale deve necessariamente risultare costituito dal valore nominale del medesimo, al netto di tutti:

  • i premi;

  • gli sconti;

  • gli abbuoni;

comprendendo, però, tutti gli eventuali oneri e costi direttamente attribuibili alla transazione oggetto dell’operazione;

  • i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, devono necessariamente risultare compresi nel calcolo del costo ammortizzato, mediante l’utilizzo del criterio dell’interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

Così operando il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi determinati applicando il tasso nominale, in maniera che il tasso di interesse effettivo può rimanere costante lungo la durata del credito il relazione al valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, se applicabili.

Ne deriva, di conseguenza che:

  •  il tasso di interesse effettivo, deve risultare individuato al momento della rilevazione iniziale del credito e, per evidenti ragioni, deve essere successivamente utilizzato per la sua valutazione successiva, in quanto costituisce il riferimento interno di rendimento, costante lungo la durata del credito. In concreto, tende a rendere uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di contabilizzazione iniziale;
  •  i flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo, devono necessariamente essere individuati tenendo presenti i diversi termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi). Detti flussi non devono considerare le eventuali perdite e svalutazioni future dei crediti.

Inoltre, è anche opportuno tenere in considerazione che l’art. 2426, comma 1, n. 8, del codice civile, espressamente prescrive la necessità di considerare anche il cosiddetto “fattore temporale” nella valutazione dei crediti.

Pertanto, in sede di rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo, deve necessariamente risultare confrontato con i tassi di interesse di mercato.

A chiarimento dell’assunto, si fa seguire un’esemplificazione numerica.

 

Caso – Il 2 gennaio 2016, una società a responsabilità limitata cede una partita di merci all’ingrosso per €1.000.000,00 (Iva compresa), senza sostenere costi di transazione.

Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l’incasso dei crediti verso clienti grossisti a “90 giorni fine mese data fattura”.

Per l’operazione in esame, per esigenze finanziarie del cliente, viene accordata la possibilità di dilazione a 24 mesi, con incassi semestrali di € 250.000, con l’applicazione di un interesse di
dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell’1%, quindi:

  •  € 10.000,00 [1% di € 1.000.000,00], per il primo semestre;
  •  € 7.500,00 [1% di € (1.000.000,00 – 250.000,00)], per il secondo semestre;
  •  € 5.000,00 [1% di € (1.000.000,00 – 250.000,00 – 250.000,00)], per il
    terzo semestre;
  •  € 2.500,00 [1% di € (1.000.000,00 – 250.000,00 – 250.000,00 – 250.000,00)], per il quarto e ultimo semestre; tenendo in considerazione che al tasso di mercato è pari al 3% semestrale posticipato.

 

Analisi procedurale per la determinazione del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse effettivo risultasse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di € 1.000.000,00, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.

Il tasso di interesse effettivo è, nel caso in esame, pari al tasso di interesse nominale, costituisce, infatti, il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000.000,00.

 

Soluzione

La determinazione del valore iniziale di iscrizione del credito deve necessariamente risultare dal seguente processo di attualizzazione:

 

processo di attualiazzazione contabile

 

Prospetto riepilogativo

La seguente tabella fornisce i dettagli di riferimento del costo ammortizzato, degli interessi attivi e dei flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

 

riepilogo costo ammortizzato

 

Ai fini contabili, gli interessi attivi devono necessariamente risultare rilevati tra i proventi finanziari di competenza:

  •  del 2016 per € 17.500,00 (€ 10.000,00 + € 7.500,00);
    e:
  •  del 2017 per € 7.500,00 (€ 5.000,00 + 2.500,00).

 

In contabilità generale d’impresa, al momento degli incassi devono risultare eseguite le seguenti registrazioni:

 

riscossione flusso finanziario

 

A cura di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

 

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