Contabilità per cassa: i chiarimenti che mancano

il regime di contabilità per cassa continua a generare dubbi negli operatori: siamo oramai nel mese di marzo ed è necessario un chiarimento sugli aspetti controversi

semplificate-2017Le imprese minori che, dall’1 gennaio 2017, devono determinare il reddito in base al testo novellato dell’art. 66 del TUIR sono obbligate ad istituire i registri degli incassi e pagamenti. La novità è prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. In alternativa, per esigenze di semplificazione è possibile istituire solo i registri Iva senza operare alcuna annotazione degli incassi e dei pagamenti. “In tal caso, … si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Il Legislatore ha previsto, per esigenze di semplificazione, una presunzione assoluta (iuris et de iure), che quindi non ammette la prova contraria. La registrazione delle fatture emesse ai fini Iva equivale all’incasso del ricavo. Analogamente la registrazione ai fini Iva delle fatture ricevute equivale all’avvenuto pagamento. E’ irrilevante che l’incasso o il pagamento siano effettivamente avvenuti nel corso del periodo di imposta e non è possibile fornire la prova contraria.

Deve però osservarsi come in alcuni casi la registrazione ai fini Iva sia completamente irrilevante anche laddove il contribuente si sia avvalso di questo nuovo “sistema” che presuppone l’esercizio dell’opzione (vincolante per tre anni).

E’ necessario considerare che ai sensi del nuovo testo dell’art. 66 del TUIR la determinazione del reddito delle imprese c.d. minori è fondata su un criterio “misto”. Ad esempio le plusvalenze e le minusvalenze assumono rilevanza in base al principio di competenza essendo assolutamente ininfluente l’avvenuto incasso (o pagamento) delle relative fatture.

Ad esempio se l’imprenditore sostituisce un macchinario ed emette la relativa fattura di vendita nel periodo di imposta 2017, è irrilevante che la registrazione effettuata ai fini Iva equivalga all’avvenuto incasso dell’operazione. Infatti, se la consegna del macchinario venduto dovesse essere effettuata nel periodo di imposta successivo (ad esempio il 2018), la plusvalenza si considererà realizzata in coincidenza di tale annualità. Troverebbe appunto applicazione il principio di competenza in luogo di quello di cassa. In pratica gli operatori dovranno tenere conto che la presunzione di incasso o di pagamento risulta superata in quei casi in cui risulta confermata l’applicazione del principio di competenza.

E’ necessario poi comprendere se la medesima presunzione debba essere applicata con riferimento ai costi non documentati da fatture. Ad esempio gli interessi passivi dovrebbero essere deducibili in base al principio generale di cassa. Ciò in quanto l’art. 66 del TUIR non prevede alcuna deroga esplicita in tal senso. A questo punto sembrano possibili due alternative per il contribuente.

In base alla prima la registrazione, nell’osservanza delle disposizioni in rassegna, deve essere effettuata nei libri Iva entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad esempio gli interessi passivi dell’anno 2017 possono essere registrati entro il 30 settembre 2018. Diversamente il contribuente può anticipare la registrazione dei predetti oneri entro il 31 dicembre 2017.

E’ necessario comprendere se il principio previsto dall’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 trovi applicazione in ogni caso, quindi anche per i costi non documentati da fatture. In base ad un’interpretazione letterale della disposizione la soluzione sembra essere positiva. Pertanto nel primo caso gli interessi passivi dovranno essere considerati in deduzione nell’anno 2018. Invece nel secondo caso gli interessi concorreranno in diminuzione del reddito d’impresa nell’anno 2017. La soluzione attribuisce rilevanza (si tratta di una presunzione assoluta) all’avvenuta registrazione nei libri Iva. In pratica ai predetti componenti negativi di reddito viene riservato il medesimo trattamento, per ciò che riguarda la deducibilità, previsto per i costi documentati da fatture. E’ necessaria però un a conferma circa la correttezza della soluzione dall’Agenzia delle entrate.

8 marzo 2017

Nicola Forte