Attenzione al canale utilizzato per la presentazione del modello F24

spesso i nostri lettori ci chiedono se viene irrogata una sanzione qualora si paghi attraverso un modello F24 cartaceo invece di usare il canale telematico (nei casi in cui è obbligatorio tale canale); ad oggi il Fisco ha applicato le sanzioni solamente nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno presentato i modelli F24 tramite procedura telematica bancaria e non tramite Entratel – Fisconline utilizzando tributi a credito che nell’esercizio hanno superato euro 5.000

F24_immagineRecentemente il D.L. n. 193/2016 ha rimesso mano agli obblighi di presentazione telematica dei modelli di pagamento F24.

Come noto, a decorrere dall’1.10.2014, per effetto di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, D.L. n. 66/2014, è stata prevista l’estensione dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti dell’IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, contributi previdenziali/assistenziali, nonché dell’IMU, TASI e TARI, da effettuare tramite il modello F24 anche con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA.

Il D.L. n. 193/2016 ha eliminato l’obbligo di ricorrere al canale telematico per la presentazione dei modelli di pagamento con saldo superiore a euro 1.000 da parte delle persone fisiche non titolari di partita IVA.

Pertanto, i contribuenti non titolari di partita IVA che si trovassero a dover versare imposte senza utilizzare crediti in compensazione, potranno servirsi del modello cartaceo recandosi direttamente in banca o all’ufficio postale, indipendentemente dall’importo del versamento.

Cosa succede, invece, se non viene rispettata la modalità di presentazione prevista per legge?

Può accadere che i privati presentino dei modelli di versamento F24 in maniera cartacea in presenza di importi utilizzati in compensazione o prima del 2017 con saldi a debito maggiori di euro 1.000.

Può accadere che i soggetti titolari di partita IVA presentino modelli di versamento F24 in maniera cartacea oppure, presentino modelli F24 utilizzando in compensazione crediti trimestrali o annuali di importo annuo superiore a euro 5.000 servendosi dei canali telematici internet banking o remote banking e non Entratel o Fisconline come previsto per legge.

Sino ad ora l’Agenzia delle Entrate non ha quasi mai applicato sanzioni nei casi di mancato rispetto della legge nelle modalità di presentazione dei modelli di versamento F24.

Il pensiero di chi scrive e non solo, è che giustamente non si debbano applicare sanzioni perché tali violazioni sono riconducibili a errori formali e l’articolo 6, comma 5-bis del D.lgs. n. 472/1997 recita: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.

Un’altra corrente di pensiero, sposata in alcuni casi anche dall’Agenzia delle Entrate, è dell’opinione che in questi casi si applichi la sanzione fissa di euro 250 per ciascun modello F24 presentato in violazione della norma: si tiene conto in questo caso dell’eventuale cumulo giuridico e della riduzione in caso di definizione dell’atto di contestazione.

Ad oggi l’Amministrazione ha applicato le sanzioni solamente nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno presentato i modelli F24 tramite procedura telematica bancaria e non tramite Entratel – Fisconline utilizzando tributi a credito che nell’esercizio hanno superato euro 5.000.

[blox_button text=”QUESTO ARTICOLO E’ TRATTO DALLA NOSTRA CIRCOLARE SETTIMANALE” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/circolari-settimanali.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

30 gennaio 2017

Gianfranco Costa e Francesco Burzacchi