Approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni con facsimili

Tutte le novità che riguardano il bilancio d’esercizio (parliamo delle novità relative agli OIC da applicare al bilancio chiuso al 31/12/2016) possono spingere a prolungare il termine di approvazione del bilancio a giugno.
In questo articolo analizziamo la normativa e la prassi per approvare nei 6 mesi, e proponiamo alcuni utili fac-simili di verbali che danno atto di tale decisione.

Il bilancio può essere approvato dall’assemblea dei soci, ai sensi degli artt. 2364 e 2478-bis, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio soltanto se tale possibilità è prevista dallo statuto, in presenza di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero in caso di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.

Secondo quanto affermato dalla “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” del CNDCEC per il bilancio 2016 i nuovi Oic e la riforma di bilancio, introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015, possono rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione.

 

La proroga dell’approvazione del Bilancio

Le disposizioni civilistiche in tema di approvazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, prevedono l’obbligo di approvazione da parte dell’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Tale termine, tuttavia, può essere differito di 60 giorni (quindi l’approvazione avviene entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio) in presenza di:

  • apposita clausola dello statuto;
  • particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società.

Art. 2364, 2° comma – seconda parte: 

“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della dilazione”.

 

Il legislatore, nell’ambito della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, ha anche individuato più analiticamente le ipotesi in cui si consente alla società di avvalersi del termine più lungo, secondo la nuova formulazione dell’art. 2364; infatti, lo statuto può prevedere un maggior termine solo se:

  • la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  • ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Sul punto, il Decreto Legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004 ha altresì precisato che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell’assemblea ordinaria non devono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.

 

Accertamento della sussistenza delle condizioni per usufruire della proroga

L’organo amministrativo deve, quindi, controllare che sussistano le condizioni per poter prorogare l’approvazione del bilancio.

Innanzitutto si deve verificare se lo statuto prevede tale differimento. Lo statuto non deve necessariamente riportare un’elencazione analitica delle fattispecie che possano allungare il termine per l’approvazione del bilancio (Consiglio Notarile di Milano – Massima n.15 e Consiglio Notarile Tre Venezie – Massima n.3), ma solo un riferimento generico alla possibilità di prolungare il termine qualora si verifichino particolari esigenze riferite alla struttura o all’oggetto sociale.

Massima CN di MI n.15. Termini per l’approvazione del bilancio

La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art. 2364 e per rinvio dall’art. 2478-bis, non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

MOTIVAZIONE. La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l’approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, contenuta nell’art. 2364 (applicabile alle SRL per il rinvio contenuto nell’art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l’accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare nella relazione prevista dall’art. 2428, le ragioni della dilazione.

Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche, ma anche fattispecie straordinarie.
Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell’assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

 

Motivi del differimento

Dopo aver verificato che lo statuto consente la proroga, l’organo amministrativo deve controllare che ricorrano la circostanze, previste dalla legge, che giustificano la dilazione.

Come esposto precedentemente, le ipotesi che giustificano la dilazione del termine entro il quale convocare l’assemblea di bilancio, sono le seguenti:

  1. il caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato (ai sensi dell’art. 25, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127)
    ovvero
  2. quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all’oggetto della società

La prima circostanza opera a prescindere: essendo un obbligo imposto quello della redazione del bilancio consolidato, la dilazione del termine spetta di diritto.

In merito al secondo punto, è da segnalare il fatto che a seguito della Riforma del diritto societario non è più sufficiente la sussistenza di generiche particolari esigenze, ma le stesse devono essere connesse con la struttura e l’oggetto della società.

Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l’approvazione nei 180 giorni possono essere quelli esposti di seguito:

a) esigenze legate alla struttura

  • holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione;
  • società di comodo in attesa di interpello disapplicativo;
  • l’esistenza di sedi operative distaccate (o unità operative, o cantieri), anche all’estero, ciascuna dotata di propria autonomia gestionale e contabile, con conseguente necessità di consolidamento dei risultati che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni;
  • società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa;
  • adesione al consolidato fiscale con necessità di attendere i dati delle diverse società per elaborare il calcolo delle imposte e gli addebiti/accrediti intercompany;
  • il cambiamento dei sistemi e programmi informatici per la rilevazione delle operazioni di gestione e di tenuta della contabilità e amministrazione.

b) esigenze legate all’oggetto. Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un’analisi dell’andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio quali:

  • la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, di una partecipazione valutata con il metodo del patrimonio netto
  • l’esistenza di patrimoni separati
  • necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL) da parte del committente per valutare le rimanenze o le commesse
  • l’esistenza di cause di forza maggiore (ad esempio, calamità naturali, furti, incendi)
  • dimissioni dell’organo amministrativo in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea

Secondo la dottrina anche la rivalutazione dei beni d’impresa può giustificare la proroga per l’approvazione del bilancio. Al riguardo ricordiamo che i commi da 556 a 564 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) hanno riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

Come accennato in occasione della rivalutazione dei beni a valere sul bilancio 2008 (Dl 29.11.2008, n. 185), la dottrina aveva ritenuto tale scelta idonea a giustificare la proroga del termine di approvazione del bilancio.

Più precisamente Assonime con la propria circolare n. 30 del 14 luglio 2009 aveva chiarito che la rivalutazione concretizza una particolare esigenza legata alla struttura ed all’oggetto della società in tutti i casi in cui sia dimostrabile che la rivalutazione, in ragione della particolare struttura del patrimonio dell’impresa (ad esempio la preponderanza o la complessa articolazione di immobili), renda necessaria la predisposizione di laboriose operazioni (perizie di stima, elaborazioni contabili), che richiedano tempi non compatibili con l’ordinario termine di approvazione del bilancio. Un tema importante su cui si è soffermata Assonime riguarda gli effetti del differimento del termine per l’approvazione del bilancio in assenza delle condizioni richieste dal Codice Civile. In linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza (Cassazione 14.8.1997, n. 7623) chiarisce che il differimento ingiustificato non produce invalidità della delibera ma determina una fonte di responsabilità per amministratori e sindaci, nonché giusta causa di revoca dai relativi incarichi. L’unica cautela suggerita ai fini fiscali da in tutti i casi di differimento dubbio è di operare il versamento delle imposte nei termini ordinari, senza avvalersi del maggior termine previsto dall’articolo 17, D.P.R. 435/2001. La permanenza di validità dell’approvazione di bilancio differita anche in assenza delle valide ragioni implica la completa efficacia anche della rivalutazione applicata nello stesso bilancio.

 

Le conseguenze della riforma del bilancio e i nuovi OIC

Il bilancio al 31.12.2016, in presenza dell’apposita clausola statutaria, potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni, anche in considerazione delle difficoltà connesse alla prima applicazione della nuova normativa introdotta dalla riforma del bilancio e dai nuovi OIC.

Sulla possibilità di ricorrere al maggior termine di 180 giorni si è pronunciato anche il CNDCEC, che, con una nota del 16.01.2017, pubblicata sul suo sito internet ha confermato questa tesi, richiamando altresì le difficoltà di prima applicazione della nuova disciplina.

Il CNDCEC ritiene, sul punto, che “la pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili”. Per tali motivi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e, più precisamente, la Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali, ha ritenuto “non improprio” il ricorso al maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio.

Tale elemento è emerso infatti dalla riunione di insediamento della Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal Professor Gianfranco Capodaglio dell’Ordine di Bologna, riunitasi qualche settimane fa a Roma.

“L’utilizzo dei principi contabili nazionali – afferma Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei commercialisti con delega ai principi contabili – incide sia sulla predisposizione del bilancio, sia spesso anche sulla tenuta dei conti. Il termine ravvicinato di completamento del progetto dei principi contabili nazionali – effettuato in buona parte nel corso della seconda metà 2014, ma conclusosi definitivamente a fine gennaio 2015 con l’emanazione dell’OIC 24, Immobilizzazioni immateriali – potrebbe, quindi, richiedere considerazioni contingenti legate alla prima adozione, derivanti dalla contestualizzazione delle norme dell’OIC nonché dalla necessaria rielaborazione delle determinazioni quantitative. Appare, perciò, evidente che l’applicazione dei nuovi principi contabili, qualora ricorrano le condizioni previste per legge e siano seguite le disposizioni in parola, possa portare al differimento dei termini di approvazione”.

In altre parole le criticità che giustificano il differimento possono essere così riassunte:

  • il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio è entrato in vigore a partire dai bilanci decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: le novità trovano quindi applicazione, per la prima volta, nei bilanci al 31.12.2016;
  • i principi contabili nazionali sono stati aggiornati, nella loro versione definitiva, soltanto il 22 dicembre 2016;
  • i dati dei bilanci al 31.12.2015 dovranno essere rielaborati (per garantire la comparabilità dei bilanci);
  • il Legislatore fiscale non ha ancora fornito le necessarie indicazioni per la quantificazioni delle imposte, correnti e differite (le novità trovano applicazione anche in ambito fiscale? Oppure è necessario redigere due bilanci, uno fiscale, seguendo le vecchie regole, e uno civilistico?);
  • si ricorda, a tal proposito, che, ricorrendo i presupposti per il differimento, è in primo luogo necessario (o, quantomeno, consigliabile) che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento.

Si ricorda, a tal proposito, che, ricorrendo i presupposti per il differimento, è in primo luogo necessario (o, quantomeno, consigliabile) che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento.

 

Fac simile di verbale

Si ricorda, a tal proposito, che, ricorrendo i presupposti per il differimento, è in primo luogo necessario (o, quantomeno, consigliabile) che gli amministratori redigano un apposito verbale, nel quale andranno ad indicare i motivi che giustificano il differimento.

 VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
26 gennaio 2017
ORDINE del GIORNO

Punto unico: proposta di differimento del termine di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

Il presidente dà preliminarmente atto che sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci.
Il presidente, passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, sottolinea che, con riferimento al bilancio al 31.12.2016 trovano per la prima volta applicazione le novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015.
In considerazione della modifica normativa, la redazione del bilancio e la rielaborazione dei dati dell’esercizio precedente sono attività particolarmente complesse, e, in molti casi, si è addirittura riscontrata la mancanza di chiarimenti ufficiali.
Si pensi, per tutte, alla mancata emanazione di una disciplina fiscale, e alla conseguente difficoltà a calcolare le imposte correnti e differite alla luce della nuova disciplina di bilancio.
A ciò si aggiunga, inoltre, l’approvazione dei nuovi principi contabili nazionali, avvenuta soltanto in data 22.12.2016.
In forza di quanto precede, il presidente fa presente che si rende necessario differire la data di convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come consente l’art. 2364, co. 2, cod. civ. [Il richiamo proposto è valido per le SpA; per le Srl deve essere richiamato l’articolo 2478-bis cod. civ.]
Il presidente ricorda inoltre che la possibilità della dilazione è consentita dall’art…………… dello statuto sociale.
Sul punto, benché non richiesta dalla legge, il presidente chiede un’opinione al collegio sindacale che, tramite il suo presidente, fa presente di essere a conoscenza della situazione, e di ritenere che nulla osti al rinvio della convocazione, così come proposta e giustificata, tuttavia riservandosi di approfondire la materia in sede opportuna.
Dopo breve discussione il consiglio unanimemente.

DELIBERA

di differire oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio 2016 la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, alle ore….. il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Le motivazioni riportate dovranno inoltre essere oggetto di espressa approvazione da parte dell’assemblea dei soci, prima dell’approvazione del bilancio stesso.

Società XY

Sede
Capitale sociale: €…….
Iscritta al Registro Imprese di al n.
C.F. e P.I…….

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L’anno …. , il giorno …. , del mese di … , alle ore … presso la sede sociale, si è riunita l’assemblea dei soci in forma totalitaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.Approvazione del bilancio al 31.12.2016 e delibere conseguenti;
2.Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’assemblea il Sig. … , il quale constata che sono presenti in proprio tutti i soci rappresentanti l’intero capitale sociale e che è presente l’intero consiglio di amministrazione oltre a tutti i sindaci effettivi.
Dichiara, per l’effetto, l’assemblea validamente costituita come assemblea totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno, e chiama a fungere da segretario il Sig. … .

Prende la parola il Presidente, il quale, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, sottolinea che il bilancio al 31.12.2016, qui presentato, viene approvato nel maggior termine di 180 giorni, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni statutarie, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 in materia di bilancio di esercizio.
Il Presidente dà quindi lettura del bilancio al 31.12.2016 che si chiude con una perdita di esercizio pari ad euro … .
Il Presidente sottopone all’assemblea la proposta di coprire la perdita dell’esercizio con utilizzo degli utili riportati a nuovo dagli anni precedenti, ammontanti ad euro …. , e, quindi, capienti.

L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità di approvare, nel maggior termine di 180 giorni, il bilancio e la proposta dell’organo amministrativo di destinazione del risultato di esercizio.

Al secondo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

 

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Indicazione in nota integrativa o relazione sulla gestione

In caso di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli amministratori sono tenuti ad illustrare le ragioni che giustificano la proroga del suddetto termine nella relazione che accompagna il bilancio.

Nel caso in cui non venga predisposta la relazione sulla gestione (quando cioè si redige il bilancio in forma abbreviata), l’indicazione richiesta nella relazione sulla gestione deve essere riportata nella nota integrativa.

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma determina la responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 Cod. Civ.

Si propone il testo di una motivazione da inserire nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa nell’ipotesi di ricorso al maggior termine.

 

ESEMPIO, Informativa da riportare nella Relazione sulla gestione o in Nota integrativa: 

“Nel rispetto delle disposizioni normative e delle previsioni statutarie, l’assemblea dei soci della società … per l’approvazione del bilancio al 31.12.2016 è stata convocata nel maggior termine di 180 giorni, tenuto conto delle difficoltà connesse alla prima applicazione della nuova normativa di bilancio dettata dal D.Lgs. n. 139/2015”.

Mentre nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, gli amministratori dovranno semplicemente richiamare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa) l’obbligo della sua redazione, qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società sarà necessario indicare nei suddetti documenti la specifica motivazione che ha reso necessario il rinvio. Non si ritiene invece sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge.

Se vi è stato un differimento nei termini di approvazione del bilancio, il collegio sindacale è inoltre tenuto:

  • a verificare se gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione/nota integrativa i motivi che giustificano il rinvio;
  • a valutare la validità delle motivazioni indicate.

Possiamo quindi così riepilogare la procedura da seguire se si intende beneficiare del maggior termine di 180 giorni:

  • verificare se lo statuto prevede il rinvio e se vi sono le condizioni di legge per poter beneficiare del maggior termine di 180 giorni;
  • gli amministratori si riuniranno per deliberare l’eventuale rinvio, predisponendo apposito verbale;
  • gli amministratori indicheranno nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa, nel caso in cui sia redatto il bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione;
  • il collegio sindacale, chiamato ad esprimere un parere sul bilancio, verificherà che i motivi siano stati esplicitati e se questi ultimi consentono la dilazione;
  • in sede di assemblea dei soci le motivazioni del rinvio dovranno essere oggetto di espressa approvazione.

 

Consultazione scritta per l’approvazione del Bilancio nelle Srl

Nelle S.r.l., per l’approvazione del bilancio, oltre al tradizionale metodo assembleare, può essere applicabile, se previsto dallo statuto, la procedura cosiddetta di decisione a distanza (consultazione scritta o consenso espresso per iscritto).
Peraltro, sul punto, come precisato dalla massima I.B.5 del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie, la locuzione “è presentato ai soci” deve essere intesa come “presentazione per l’approvazione”.

Ne consegue che il termine di centoventi (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, nel caso di adozione del metodo assembleare, deve essere interpretato come termine entro il quale deve essere convocata l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la proposta di approvazione del bilancio.

La massima I.B.8, poi, ritiene che la procedura si debba concludere entro trenta giorni, essendo questo un termine congruo per avere una definitiva presa di posizione da parte dei soci.  Ancora è da chiedersi se nel caso del bilancio, si debba azionare il metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto.

Ammesso che il primo metodo consenta ai soci di esprimersi in modo più articolato rispetto a un semplice assenso o dissenso, si ritiene che nel caso dell’approvazione del bilancio, sia preferibile richiedere ai soci l’espressione di un’opinione sintetica, vale a dire appunto, un semplice assenso se si approva, o dissenso se non si approva.

Le diverse risposte pervenute per iscritto dai soci, dovranno essere conservate agli atti della società, e l’organo amministrativo dovrà trascrivere sul verbale delle decisioni dei soci, descrivendolo sinteticamente, il processo mediante il quale si è pervenuti alla decisione.

L’approvazione si dà per intervenuta non quando è arrivata l’ultima risposta, ma quando è arrivata quella che consente di raggiungere il quorum deliberativo.

 

Di seguito un possibile testo di comunicazione per l’innesco della procedura di espressione del consenso per iscritto:

 Società Alfa S.r.l.
Sede in _______ Capitale sociale euro ______ i. v. Registro imprese di ____________
Il sottoscritto amministratore unico della scrivente società, visto l’articolo 8 dello statuto sociale, che prevede la possibilità di assumere le decisioni dei soci con il metodo del consenso espresso per iscritto sottopone ai soci
• Mario Bianchi
• Luigi Rossi
• Tiziano Verdi
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e chiede di esprimersi esplicitamente, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente e della documentazione allegata, apponendo sottoscrizione utilizzando gli spazi a seguire:1. visto ed approvato _____________________________
2. visto e non approvato ___________________________
3. visto ed astenuto ______________________________
L’amministratore unicoAllegati:
1. bilancio al 31 dicembre 2016
2. relazione del collegio sindacale

 

Rinvio approvazione bilancio e versamento imposte

La proroga per l’approvazione del bilancio ha effetti anche relativamente al versamento delle imposte. I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di 120 gg dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

Si ricorda che, in ogni caso, i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001).

I termini per i versamenti delle imposte possono quindi essere così riepilogati.

 Data di approvazione   Termine per il versamento delle imposte   Data di versamento delle imposte
Entro il 30.04
(entro 120 giorni)
Entro l’ultimo giorno del 6° dalla chiusura del periodo d’imposta 30 giugno
30 luglio con magg. 0,40%
Entro il 31.05 Entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione 30 giugno
30 luglio con magg. 0,40%
Entro il 29 giugno
(entro 180 giorni)
Entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione 31 luglio
30 agosto con magg. 0,40%
Oltre il 29 giugno
(oltre 180 giorni)
Entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione 31 luglio
30 agosto con magg. 0,40%

 

Su questo argomento leggi anche Rinvio dell’approvazione del Bilancio a 180 giorni – Vademecum

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