La proroga dei bonus edili nella Legge di bilancio 2017

la Legge di bilancio ha prorogato per il 2017 le principali agevolazioni per gli interventi edilizi, seppur con le solite limature e modifiche: il bonus ristrutturazione, le agevolazioni sul risparmio energetico, le regole particolari per il bonus maturato dai condomini, il bonus antisismico, ecco un ottimo riepilogo delle varie opportunità

comm.tel-leggi.bilancio-2La legge di bilancio 2017 ha prorogato le detrazioni Irpef per interventi di ristrutturazione (detrazione 50%) e di risparmio energetico (detrazione 65%) fino al 31.12.2017. Per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di condomini qualora vengano rispettati determinati requisiti la detrazione è prorogata fino al 31.12.2021 ed è prevista nella maggior misura del 70% – 75% su un importo massimo di € 40.000 per il numero di unità che compongono il condominio.

Anche la detrazione per l’adozione di misure antisismiche qualora ricorrano determinate condizioni è prorogata fino al 31.12.2021 ed è prevista nella maggior misura del 70% – 75% – 80% – 85%.

E’ stato prorogato anche i bonus mobili solo, però, per i lavori avviati dopo il 31.12.2015. Al contrario non è stato prorogato il bonus mobili per giovani coppie.

Bonus ristrutturazione

Con Legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998) era stata introdotta un’agevolazione fiscale per i contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una detrazione Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute. Nata come agevolazione di carattere transitorio, ha riscosso negli anni un successo tale da indurre il legislatore a darne costante conferma nel corso degli anni ed infine, a decorrere dal 2012, a confermarla a regime inserendola nell’art. 16 – bis del Tuir.

La norma prevede la detrazione Irpef nella misura del 36% per le spese riguardanti interventi di recupero edilizio su immobili abitativi per una spesa massima di 48.000 €.

La legge di bilancio 2017 all’art.1, comma 2 ha prorogato quanto previsto dall’art. 16 D.L. n. 63/2013 secondo cui la detrazione in questione può essere fruita

  • per una percentuale pari al 50% (al posto del 36%);
  • su un limite massimo di 96.000 € (al posto di 48.000);

per le spese effettuate fino al 31.12.2017.

Gli interventi che godono della detrazione sono:

  • interventi di recupero edilizio di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’articolo 1117, C.c.;
  • interventi di recupero edilizio di cui alle lettere da b) a d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • interventi necessari per la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, etc.) a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • costruzione di box o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi per i soggetti portatori di handicap (articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104) per:
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione;
  • interventi per la realizzazione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi per la cablatura degli edifici ed il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Detti interventi sono ammessi alla detrazione anche se non compresi in opere edilizie a condizione che il contribuente abbia acquisito “…idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Gode della detrazione in questione anche l’acquisto di unità immobiliari site in edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzione o cooperative edilizie che, entro i diciotto mesi successivi alla fine lavori, provvedono alla vendita/assegnazione dell’immobile. In linea generale, la detrazione spetta all’acquirente dell’immobile, nella misura del 50% del 25% del prezzo di acquisto, nel limite massimo complessivo di € 96.000,00… continua…

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