La notifica delle cartelle a mezzo PEC

siamo tutti in fibrillazione sul tema delle cartelle esattoriali: in questo articolo puntiamo il mouse sulle nuove modalità di notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata e sulla riapertura dei termini per una seconda notifica a mezzo PEC delle cartelle già notificate fra l’1 giugno ed il 3 dicembre 2016

cartella2_immagineL’attuale formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, norma che si occupa del procedimento di notifica delle cartelle (in vigore dal 22 ottobre 2015, per effetto delle modifiche operate dall’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015), prevede la notifica della cartella attraverso gli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Inoltre, la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R.n.68/2005, a mezzo PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Viceversa, nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Agente della riscossione e’ consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l’art. 149-bis c.p.c.. Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 DPR 29/09/1973 n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 DPR 29/09/1973 n. 600.

IL D.L. n. 193/2016

Il D.L. n. 193/2016, attraverso l’art.7-quater, inserito in sede emendativa, è intervenuto di nuovo sull’art.26, del D.P.R. n. 602/73, prevedendo adesso (comma 9) che la notifica della cartella possa (facoltativamente) essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La norma transitoria che riapre i termini

Inoltre, lo stesso D.L. n. 193/2016, attraverso il comma 10, dell’articolo 7-quater, inserito in sede di conversione in L. n. 225/2016, al fine di soddisfare l’esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, ha previsto che le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dall’1 giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (3 dicembre 2016) con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, siano rinnovate mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

In pratica, i termini ripartiranno nuovamente dalla seconda notifica.

1 febbraio 2017

Gianfranco Antico