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L’art. 6, c. 10, lett. e-bis, prevede espressamente che sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.
Pertanto, se il carico di ruolo riguarda solo una sanzione non fiscale e non contributiva stante il dato positivo, non si può affermare che la rottamazione sia possibile.
Le sanzioni irrogate di cui al decreto Ronchi (Dlgs. n. 22/1997) sono sanzioni di carattere amministrativo e non tributario, tale natura è riconosciuta unicamente alla TIA (art. 49), mentre l’applicazione di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 è dovuto in virtù del rinvio previsto ai sensi dell’art. 55 del decreto stesso.
L’art. 6, c. 11, DL 22 ottobre 2016 n. 193, regola, in ogni caso, una precisa fattispecie e quanto ivi previsto non è estendibile per via analogica.
A causa del rinvio, ad opera dell’art. 6-ter c. 5 del DL 22 ottobre 2016 n. 193, ai commi 10 e 11 dell’articolo 6 del decreto stesso, la sanatoria viene ad essere esclusa per “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”, anche per gli Enti Locali che hanno deciso di ricorrere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale ed hanno scelto di applicare la definizione agevolata.
3 febbraio 2017
Valeria Nicoletti