Faq rottamazione: le sanzioni del decreto Ronchi rientrano nella sanatoria?

sono tanti i dubbi dei nostri lettori in tema di rottamazione dei ruoli: le sanzioni irrogate da una provincia in forza del decreto Ronchi sono rottamabili?

faq-ctQUESITO

Buongiorno,

abbiamo un dubbio che riguarda ruoli emessi per sanzioni amministrative irrogate da Enti pubblici, nel nostro caso caso specifico trattasi di sanzioni irrogate da una provincia in forza del decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997): dobbiamo valutare la rottamabilità dei ruoli emanati in forza di tale decreto.

Il punto e-bis del comma 10 dell’articolo 6 del DL n. 193/2016 sembra escludere la possibilità di definire tali sanzioni mediante la “rottamazione dei ruoli”. Se ne chiede conferma.

Alle suddette sanzioni sono state applicate le maggiorazioni e interessi di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali maggiorazioni dovrebbero essere definibili , ovvero non versate a seguito della richiesta di rottamazione per quanto previsto al comma 11 dell’articolo 6.

A nostro parere risulterebbe iniquolimitare alle sole sanzioni per violazioni del codice della strada la definizione delle somme aggiuntive ex art. 27 legge 689/81.

 

RISPOSTA

L’art. 6, c. 10, lett. ebis, prevede espressamente che sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti “altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

Pertanto, se il carico di ruolo riguarda solo una sanzione non fiscale e non contributiva stante il dato positivo, non si può affermare che la rottamazione sia possibile.

Le sanzioni irrogate di cui al decreto Ronchi (Dlgs. n. 22/1997) sono sanzioni di carattere amministrativo e non tributario, tale natura è riconosciuta unicamente alla TIA (art. 49), mentre l’applicazione di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 è dovuto in virtù del rinvio previsto ai sensi dell’art. 55 del decreto stesso.

L’art. 6, c. 11, DL 22 ottobre 2016 n. 193, regola, in ogni caso, una precisa fattispecie e quanto ivi previsto non è estendibile per via analogica.

A causa del rinvio, ad opera dell’art. 6-ter c. 5 del DL 22 ottobre 2016 n. 193, ai commi 10 e 11 dell’articolo 6 del decreto stesso, la sanatoria viene ad essere esclusa per “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”, anche per gli Enti Locali che hanno deciso di ricorrere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale ed hanno scelto di applicare la definizione agevolata.

3 febbraio 2017

Valeria Nicoletti