l’applicazione del regime per cassa può avere alcuni particolari effetti fiscali: in particolare può determinare, in alcuni casi, la detassazione integrale, sia pure temporanea, degli utili incassati dall’imprenditore individuale, o da società di persone, provenienti da società di persone
L’applicazione obbligatoria del nuovo regime di cassa, entrato in vigore dall’1 gennaio 2017 e riguardante le imprese minori, può determinare, in alcuni casi, la detassazione integrale, sia pure temporanea, dei dividendi provenienti da società di persone.
Il caso riguarda gli imprenditori individuali o le società di persone (in contabilità semplificata) che detengono una partecipazione in una società di persone. Fino al 31 dicembre 2016 ha trovato applicazione il principio di competenza. Pertanto il reddito prodotto dalla società partecipata doveva essere imputato per trasparenza al socio imprenditore individuale o a sua volta società di persone.
In questo caso la società partecipata non è in possesso della soggettività passiva ai fini IRPEF; invece tale soggettività è rinvenibile in capo al socio imprenditore individuale. Se il reddito prodotto non è oggetto di distribuzione, fino lo scorso anno i soci imprenditori individuali o società di persone dovevano apportare, in sede di determinazione del reddito (di impresa), una variazione in aumento che rappresentava un componente positivo del reddito di impresa. Tale fattispecie troverà ancora rappresentazione nel Modello Unico 2017 relativo al periodo di imposta 2016. Invece dall’1 gennaio 2017 troverà applicazione unicamente il regime di cassa. Pertanto l’imputazione del predetto reddito in base al principio di trasparenza risulterà irrilevante fin quando non si verificherà l’effettiva distribuzione.
Il nuovo testo dell’art. 66, c. 1, del TUIR, come modificato dalla Legge di Bilancio del 2017 prevede che il reddito delle imprese c.d. minori, che applicano il regime di contabilità semplificata, “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa”.
Il legislatore ha sostituito l’espressione “conseguiti” con “percepiti”, vale a dire i predetti componenti reddituali assumono rilevanza esclusivamente nel momento in cui si verifica il relativo incasso.
Dall’1 gennaio 2017 non è più applicabile la regola (art. 89 c. 1 del TUIR) secondo cui per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell’art. 5 del TUIR, in base alla quale i redditi delle predette società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La novità riguarda, però, i soli dividendi relativi a quote di partecipazione comprese nell’attivo dell’impresa individuale. Pertanto i dividendi provenienti da società di persone, le cui quote sono detenute dall’imprenditore a titolo personale, cioè al di fuori dell’attività d’impresa, continueranno ad essere sottoposti ad imposizione secondo la disciplina ordinaria dell’art. 5 del TUIR.
Con riferimento alle quote di partecipazione detenute in regime d’impresa, fin quando non si verificherà l’effettiva distribuzione dei dividendi gli utili prodotti dalla società di persone non saranno tassabili né in capo alla predetta società, né in capo al socio imprenditore individuale o società di persone. Sarà necessario attendere l’effettivo incasso (all’atto della distribuzione) affinché i predetti dividendi concorrano alla formazione del reddito d’impresa prodotto dal socio titolare della quota di partecipazione.
26 gennaio 2017
Nicola Forte