Gli adempimenti per il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria

un riassunto degli adempimenti contabili che vanno seguiti per la gestione del passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria: si tratta di un adempimento tutt’altro che banale, che nel 2017 potrebbe interessare molti contribuenti date le novità relative ai regimi contabili (contabilità semplificata per cassa e opzione per l’IRI) che diventano operative da quest’anno

ivaGeneralità Nel mentre si discute delle varie opzioni possibili per il nuovo regime di contabilità semplificata per cassa previsto dal nuovo art. 18 del DPR 600/73, si introduce l’imposta sul reddito d’impresa (in sigla IRI), con aliquota fissa del 24% sugli utili trattenuti presso l’impresa, rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso.
Legge di Bilancio 2017 Con la legge 232/2016 (più nota come Legge di Bilancio 2017), si dà il via ad nuova flat tax opzionale per le imprese Irpef. Dal 1° gennaio 2017, il nuovo articolo 55-bis del T.U.I.R., prevede un regime opzionale di tassazione separata con aliquota 24% degli utili delle imprese Irpef in contabilità ordinaria.
Gli utili distribuiti Gli utili distribuiti ai soci verranno tassati nel modello Unico e la società potrà sottrarre il relativo importo dall’imponibile.
Opzione “a consuntivo” L’opzione per la nuova flat tax delle imprese individuali e delle società di persone, sarà fatta “a consuntivo”. Il regime opzionale per il reddito di impresa dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria, previsto dal 2017, comporterà l’assoggettamento ad un imposta del 24% degli utili che rimangono in azienda
Una misura che favorisce l’autofinanziamento

 

Si tratta, di una misura fiscale che mira ad assicurare una detassazione per gli utili non distribuiti, quindi di una misura volta a favorire l’autofinanziamento delle imprese.
Modello fiscale in cui operare la scelta I contribuenti potranno esercitare la scelta, che avrà un vincolo di 5 anni, a posteriori, nel modello di dichiarazione riferito all’anno da cui decorre il regime (per il 2017 nel modello Unico Persone Fisiche o Unico Societa’ Di Persone 2018).
Procedura da osservare Le modalità formali di accesso al regime di contabilità ordinaria sono state ridisegnate con il D.P.R. 126/2003, rubricato (Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica) che all’art. 1, intitolato: Prospetto delle attività e passività, così recita: Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Il problema della raccolta delle informazioni patrimoniali La necessità di predisposizione di un inventario iniziale che riporti:

·         immobilizzazioni

·         crediti

·         magazzino

·         liquidità

·         fondi di accantonamento,

·         debiti per TFRL

·         altri debiti

·         ratei e risconti

·         patrimonio netto

pone il problema di stabilire con quali valori di carico, le attività e le passività dell’inventario iniziale vanno assunti. In soccorso, giunge il D.P.R. 23/12/1974 n. 689 che fissa i criteri di valutazione ed iscrizione delle poste patrimoniali nel prospetto delle attività e passività da redigere.

Una lista di controllo dei valori da iscrivere nel prospetto delle attività e passività Il DPR 689/1974 (che potrebbe porre dei problemi nella correlazione con le valutazione indicate dal TUIR) prevede voce per voce di bilancio come a quale valore iscrivere le singole partite secondo questi criteri:

 

·         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: vanno iscritti al costo fiscale riconosciuto ai fini delle imposte dirette con esclusione dei beni completamente ammortizzati e di quelli di importo inferiore a Euro 516,45;

·         IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: stesse regole delle immobilizzazioni immateriali (art. 4 e 5 del DPR 689/74;

·         TITOLI, PARTECIPAZIONI ED OBBLIGAZIONI: occorre continuare la valutazione precedente basata generalmente per i titoli quotati sulla media dei prezzi di compenso, avendo riguardo però alle regole di valutazione indicate nell’art. 94 TUIR (art. 7 del DPR 689/74);

·         MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI E MERCI: occorre continuare nella valutazione precedente avendo riguardo alle regole poste dall’art. 92 del TUIR (art. 6 del DPR 689/74);

·         PRODOTTI FINITI: occorre continuare la valutazione precedente avendo riguardo alle regole fissate dall’art. 92 del TUIR;

·         OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE: continuità dei valori, avendo riguardo alle regole dell’art. 93 del TUIR;

·         CREDITI COMMERCIALI E ALTRI: iscrizione al valore nominale per in crediti in Euro; iscrizione al tasso di conversione EUR/VAL al 31/12 dell’anno precedente il passaggio in contabilità ordinaria per i crediti in valuta estera (art. 8 del DPR 689/74);

·         BANCHE E CONTI CORRENTI: iscrizione del saldo di conto al 31/12 dell’anno precedente il passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria;

·         RATEI E RISCONTI: iscritti per il valore di competenza al 31/12 precedente;

·         FONDI DI AMMORTAMENTO: secondo il valore risultante dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli acquisti, previa verifica della regolarità del processo di ammortamento pregresso, avendo riguardo alle regole fissate dagli artt. 102-103 del TUIR;

·         FONDI DI ACCANTONAMENTO: secondo i valori risultanti dalle scritture contabili elementari in possesso;

·         DEBITI PER TFR: secondo i valori risultanti dal libro unico del lavoro al 31/12 precedente;

·         DEBITI VERSO BANCHE: secondo il saldo risultante al 31/12 precedente;

·         ALTRI DEBITI: da iscrivere al valore nominale;

·         PATRIMONIO NETTO: nelle ditte individuali rappresenta la posta di bilanciamento della differenza tra le attività e le passività del prospetto; nelle società di persone, occorrerà anche sulla scorta dei dati risultanti dalle scritture elementari rilevare il Capitale sociale e le riserve di utili non distribuiti.

Suggerimenti sul momento del passaggio La scelta di passare in contabilità ordinaria già dal 2017 o sperimentare per il 2017 la nuova semplificata per cassa per poi scegliere se optare dal 2018 per l’ordinaria, dovrà essere guidata dal principio secondo il quale le valutazioni in sede di transito da un regime di misto cassa e di competenza, ad un regime di competenza (specie per il magazzino) comportano una serie di complicazioni che è bene dirimere da subito.

Certo, in alcune fattispecie, caratterizzate dalla compresenza di redditi tassati separatamente in base ad IRI e redditi tassati secondo criteri ordinari, appare utile effettuare calcoli di arbitraggio che potrebbero smascherare le presunte opportunità della nuova flat tax. In linea di principio, la nuova IRI converrà solo in presenza di imprese o società che tendono a reinvestire gran parte degli utili prodotti; mentre per le imprese e società che distribuiscono gran parte dei propri utili, non si rileverà molto opportuna l’adozione del regime IRI che comporta il monitoraggio per 5 anni delle proprie riserve.

E’ per questo motivo che si impone alle imprese in regime IRI di tenere la contabilità ordinaria. Quindi il regime IRI comporta la sospensione per un quinquennio del regime di trasparenza fiscale; ma la distribuzione degli utili a imprenditore e soci comporterà la tassazione ordinaria in base alle aliquote progressive in capo a questi ultimi, fatto del tutto analogo alle imprese o società che non sceglieranno l’IRI. Quindi, in definitiva, il regime IRI, sarà utile solo se gli utili resteranno trattenuti nella società, perché solo in questo caso si potrà beneficiare dell’aliquota fissa del 24%.

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16 gennaio 2017

Enrico Larocca