Contabilità semplificate per cassa: istruzioni operative e valutazioni di convenienza

Contabilità semplificate per cassa: le valutazioni di convenienza da effettuare con i clienti per impostare il regime contabile corretto.

contabilità semplificata per la cassaLa norma ormai c’è… Anche le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito per cassa, secondo il novellato art 18 del D.P.R. 600/73.

Inutile farne questioni di opportunità su cosa sarebbe stato meglio o cosa avremmo voluto…. Prendiamone atto ed affrontiamo serenamente le scelte per il 2017. Forse la cosa non è poi così tragica….

Le valutazioni da fare:

Dilemma n. 1 (l’unico, in verità; il resto va di conseguenza)

Restare in Semplificata o passare in Ordinaria?

(In alcuni casi, conviene passare sin dal 1 gennaio 2017 alla contabilità ordinaria.

Si pensi alle immobiliari, per esempio, con beni merce in rimanenza, il cui passaggio alla contabilità ordinaria appare di semplice realizzazione e di indubbio vantaggio per la prosecuzione dell’imposizione di competenza; ma esistono altre casistiche da valutare con attenzione):

  • No, resto in semplificata e… vado avanti
  • Si, passo in ordinaria. Dal 1 gennaio istituisco il Libro Giornale

Mi posso attrezzare, ai fini delle imposte dirette, in tre modi diversi, secondo quanto previsto dal nuovo art 18 del DPR 600/73:

  • Registro degli incassi e pagamenti (RIP)
  • Registri Iva integrati (RII)
  • Registri Iva con opzione comma 5 art 18. (RIc5)

Contabilità semplificata o ordinaria: quale sistema scegliere? 

Non c’è il sistema perfetto che vada bene per tutti; il vestito va adattato al proprio corpo, ma basta prendere bene le misure e poi calza a pennello…

il primo (RIP Registro degli incassi e pagamenti) è quello operativamente più complicato, generalmente da sconsigliare, in quanto presuppone il monitoraggio (durante l’anno) di tutti gli incassi e pagamenti delle fatture, esattamente come se si trattasse di contabilità ordinaria (anche se non è necessario distinguere tra cassa e banca e non vi sono, comunque, complicazioni di antiriciclaggio).

A chi consigliare il Registro degli incassi e pagamenti quindi?

E’ il sistema perfetto per chi ha optato (o intende farlo) per il sistema dell’Iva per cassa (quello dell’art. 32 bis del DL 83/2012, per intenderci). In questo modo, con il medesimo impianto contabile, si realizzano i due obiettivi:

  • si determinano le imposte dirette sulla differenza tra incassi e pagamenti;
  • si versa l’Iva effettivamente incassata dai clienti, al netto di quella effettivamente corrisposta ai fornitori.

A chi altri consigliare questo sistema?

Poche tipologie di imprenditori possono avere un effettivo beneficio da questo tipo di contabilizzazione, che potrebbe rivelarsi ridondante e inutilmente costoso e complicato vista l’esistenza di possibilità alternative più semplici da gestire. Potrebbe essere utile, tuttavia, per coloro che subiscono ritenute d’acconto sull’incasso delle proprie prestazioni (agenti, fornitori di condomini), al fine del monitoraggio delle ritenute scomputabili a fine anno.

Allora, per chi non adotta il Registro Incassi e Pagamenti, come fare?

Nel modo più semplificato possibile, ovvero utilizzare i soli Registri Iva.

Ma per capire qual è il sistema più vantaggioso bisogna esaminare le caratteristiche dell’attività e la dinamica degli incassi e dei pagamenti.

 

Il sistema del Registri Iva Integrati RII

In linea generale, il sistema da prediligere è quello dei REGISTRI IVA INTEGRATI (RII), perché massimizza i vantaggi della tassazione ancorata all’effettiva differenza tra ricavi incassati e costi sostenuti, con il minimo delle scritture contabili necessarie.

Come funziona il sistema del Registri Iva Integrati?

Esattamente come quello previsto per i professionisti sin dal 1996 (introdotto dal D.L 695/96).

Si registrano le fatture emesse e le fatture di acquisto ai fini iva esattamente come avvenuto finora con la contabilità tenuta per competenza (quindi nel rispetto del termine di 15gg per le fatture emesse e nel momento in cui si vuol esercitare la detrazione per quelle di acquisto), oltre a tutti gli altri costi fuori campo iva.

A fine anno, però, invece di apportare le rettifiche di competenza, si annota esclusivamente il dettaglio di quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione (certamente una minima parte rispetto e quelle annotate). Solo di queste.

Non è pertanto necessario monitorare durante l’anno tutti gli incassi e tutti i pagamenti, in quanto l’imputazione dei costi e dei ricavi nel quadro RG della dichiarazione avviene per differenza (scomputando dai totali dei registri iva le sole fatture non incassate/pagate).

In termini operativi, significa dover ottenere dal cliente, alla data del 31/12 (e non durante l’anno) esclusivamente la lista dei documenti ancora aperti, ossia un dato per lui assolutamente noto.

Non è infatti pensabile che un imprenditore non sappia (o abbia difficoltà a determinarlo) quali fatture tra quelle da lui emesse deve ancora riscuotere (di solito lo snocciolano a memoria senza troppa difficoltà facendogli scorrere la lista sotto gli occhi) o quali tra quelle ricevute deve ancora pagare.

Il sistema dei Registri Iva Integrati (RII) va bene sia per i soggetti la cui dinamica dei pagamenti e riscossioni è slegata dal momento della fatturazione, sia per quelli che incassano generalmente all’emissione della fattura. Per i primi la modalità di registrazione consente di ottenere tutti gli effetti benefici della contabilità per cassa (tassando i ricavi all’effettiva percezione); per i secondi non costituisce comunque un aggravio di adempimenti.

Ma, allora, a chi consigliare l’opzione per il comma 5 del nuovo art 18 del DPR 600/73?

Il nuovo articolo che regola gli adempimenti dei contribuenti minori introduce la possibilità di optare, per almeno un triennio, per i soli registri iva, prevedendo una presunzione assoluta a servizio dell’intento di maggior semplificazione:

Comma 5 – “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

A chi può interessare questa opzione?

Ad una precisa categoria di imprenditori: quella che vende al dettaglio, per esempio, incassando sistematicamente al momento della fatturazione (o della realizzazione del corrispettivo), ma che normalmente paga i fornitori a termine (es: 30/60/90).

Per questa categoria torna assolutamente utile, consigliabile e conveniente, in termini di praticità di gestione e di convenienza fiscale, l’opzione triennale per il comma 5, che offre realmente il meglio di sé in termini di reale semplificazione, al verificarsi, congiuntamente delle due condizioni:

  • incassi a pronti e
  • pagamenti a termine

Solo in questa circostanza l’opzione appare realmente utile. In tutti i casi, invece, di incassi differiti rispetto al momento della fatturazione, l’opzione di rivela penalizzante e vanifica i benefici del sistema della tassazione per cassa.

In verità l’opzione permette anche alcuni ulteriori possibilità, segnalate nell’articolo di Filippo Mangiapane ben prima dell’approvazione della norma definitiva, tra cui la registrazione degli acquisti in funzione di una pianificazione fiscale dell’imprenditore. Aderendo all’opzione, per esempio, l’imprenditore che nel 2017 dovesse trovarsi con una perdita in corso di maturazione in ragione dell’impatto delle esistenze iniziali (che nell’anno di transizione rilevano tra i costi, mentre diventano irrilevanti le rimanenze finali), potrebbe deliberatamente differire la registrazione di taluni costi in modo da non rilevare la perdita di esercizio, allo stato non riportabile a nuovo per i soggetti in semplificata ed annotare i documenti di spesa direttamente nell’anno successivo, facendoli concorrere al reddito di tale esercizio.

In sintesi, a seguire, il quadro riepilogativo:

scegliere tra contabilità ordinaria o semplificata

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