Rottamazione dei ruoli: il problema delle rateazioni

uno degli aspetti che più il contribuente deve approfondire prima di scegliere la “rottamazione” è quello in cui vi è già in corso una rateazione con Equitalia: occore valutare bene la scelta e quale comportamento tenere; vediamo anche quali sono i punti oscuri della normativa…

La Legge n. 225, di conversione del DL 193/2016, ci ha consegnato il testo definitivo dell’articolo 6 che disciplina la sanatoria dei carichi affidati al concessionario della riscossione tra il 2000 e il 2016.

L’impianto normativo da una prima lettura impone un attento esame delle mosse che deve porre in essere il contribuente che intende presentare la domanda ma che non è sicuro della copertura finanziaria degli importi che dovrà corrispondere per ottenere il perfezionamento della sanatoria.

Il comma 4 dell’articolo 6 del DL 193/2016 prevede, infatti, che, in caso di mancato ovvero insufficiente versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è dilazionato il pagamento delle somme dovute in sanatoria, la definizione non produce effetti e quindi si ha per non avvenuta. In tal caso i versamenti eventualmente effettuati non estinguono il debito il residuo, debito che non può essere più rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/73 ma vengono considerati acconti.

Necessario, quindi, che il debitore faccia bene i suoi calcoli per evitare di trovarsi nell’assurda situazione di dover far fronte all’intero carico affidato al concessionario della riscossione in un’unica soluzione e senza possibilità di rateazione.

LE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI – LA SANATORIA IN SINTESI

L’articolo 6 del D.L. 193/2016 prevede che, il debitore possa sanare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 pagando unicamente:

  • Le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • Le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio calcolato sulle somme dovute e di cui al precedente punto (l’aggio quindi in sede di definizione dovrà essere ricalcolato perché dovrà essere commisurato unicamente sulle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi);
  • Le somme dovute a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle suddette somme, potrà essere dilazionato fino a 5 rate sulle quali sono dovuti gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2017.

A prescindere dalla rateazione scelta, il 70% delle somme dovute dovrà essere corrisposto nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

Formulata la domanda da parte del contribuente entro il termine del 31 marzo 2017, nell’ambito della quale si dovranno indicare analiticamente i carichi per i quali si “intende” fruire della definizione, il numero delle rate e la rinuncia ad eventuali giudizi pendenti, la palla passa al concessionario che, entro il termine del 31 maggio 2017 dovrà fornire i conti al contribuente e le somme dovute ripartite nel numero di rate scelte dal contribuente.

Per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;

Per l’anno 2018 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

In ogni caso l’AdR dovrà mettere a disposizione i dati necessari per individuare i carichi definibili direttamente presso i propri sportelli o via web nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Entro il 28 febbraio 2017 l’AdR dovrà fornire anche i dati relativi ai carici affidati nell’anno 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non risulta ancora notificata la cartella o l’informazione relativa alla presa in carico delle somme richieste mediante atto di accertamento (art. 28 c. 1 lett. b) del DLR 78/2010). Ciò significa che tali debiti potranno essere oggetto di sanatoria.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per comprendere bene le strategie adottabili in sede di sanatoria, il debitore deve tenere ben presente quali sono gli effetti derivanti delle varie attività che lo stesso può ed è tenuto a porre in essere.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione per la richiesta della sanatoria, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della istanza ma soprattutto l’AdR con riferimento a tali carichi, laddove definibili:

  • Non può avviare nuove azioni esecutive e cautelari/conservative; in particolare non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate con eccezione per quelle che si trovano nella fase finale di esecuzione.

Se al momento della presentazione della domanda di sanatoria i carichi definibili sono oggetto di rateazione vivente, allora la proposizione della stessa determina l’ulteriore effetto della sospensione del pagamento di tutte le rate a decorrere da quelle successive alla data del 31 dicembre 2016 e fino alla data di scadenza della prima o unica rata di pagamento delle somme dovute in sanatoria. Si deve ricordare che, il comma 8 dell’articolo 6 del DL 193/2016, prescrive, per i carichi in rateazione, l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel periodo tra ottobre e dicembre 2016.

ATTENZIONE: La presentazione della domanda di per sé non determina la revoca dell’eventuale rateazione già concessa dal concessionario ma unicamente la sospensione del pagamento delle rate da 1° gennaio 2017 fino alla data di scadenza del pagamento della prima o unica rata della sanatoria.

Ciò è confermato dal comma 8 lettera c) dell’articolo 6 laddove è prescritto che il pagamento della prima o unica rata determina l’ulteriore effetto della revoca della rateazione in essere alla data di presentazione della dichiarazione in sanatoria.

Il che vuol dire che, laddove il debitore formuli la dichiarazione di richiesta della sanatoria per carichi in rateazione, potrà godere della sospensione del pagamento delle rate, nei termini sopra esposti, e laddove non effettui il pagamento della prima o unica rata, potrà riprendere il pagamento dell’intero debito dovuto secondo i termini della rateazione originaria.

Si precisa che l’articolo 19 del DPR 602/73 prevede che, gli omessi pagamenti delle rate, per effetto di sospensioni accordate, non determina mai il presupposto della decadenza dalla rateazione e le rate non pagate non concorrono nel computo del numero di rate omesse ai fini della decadenza (5 rate anche non consecutive).

Va infine detto che laddove il contribuente proponga una domanda di definizione per carichi non in rateazione, perché la rateazione non è mai stata richiesta o perché il debitore risulta decaduto da precedenti piani di dilazione, potrà beneficiare della sospensione di ogni attività cautelare ed esecutiva con eccezione, per quest’ultime di quelle già in fase finale.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE E GLI EFFFETI DERIVANTI

Il comma 4 dell’articolo 6 del DL 193/2016 prevede, implicitamente, che la definizione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione o a rate.

Quindi, se il debitore opta per il pagamento in 5 rate, la definizione si perfeziona con il pagamento regolarmente effettuato di tutte le rate.

Solo a quel punto tutto il debito residuo è discaricato.

L’EFFETTO DELL’OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO IN SANATORIA

Il comma 4 DELL’ARTICOLO 6, al primo periodo, prevede che, il mancato ovvero insufficiente versamento, dell’unica rata o di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento delle somme dovute in sanatoria, determina il non perfezionamento della sanatoria.

Nel secondo periodo del comma 4 è previsto che, nel caso di cui sopra, vale a dire nel caso di omesso o carente versamento, i versamenti effettuati, sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’AdR, prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/73.

Si tratta di una norma la cui comprensione non è affatto serena, in particolare, con riferimento alla preclusione della rateazione quale effetto del non corretto adempimento agli impegni assunti in materia di sanatoria.

Dal tenore letterale e dal combinato esposto del primo periodo e del secondo periodo del comma 4 si ritiene si possa addivenire al seguente itinerario interpretativo:

EFFETTI DEGLI OMESSI PAGAMENTI DEL DEBITO DOVUTO PER EFFETTO DELLA SANATORIA

1 – Se il debitore dopo avere formulato la domanda di sanatoria non effettua il pagamento o effettua il pagamento parziale delle somme dovute, nei termini prescritti dal legislatore e definiti dal contribuente e il concessionario, la sanatoria non si perfeziona e il contribuente è tenuto al pagamento delle intere somme originarie;

2 – Se il contribuente dopo aver formulato la domanda di sanatoria ha effettuato il pagamento parziale dell’unica rata o il pagamento parziale delle rate in cui è diluito il debito rideterminato in sanatoria, allora quanto versato è computato in acconto delle somme di cui al precedente punto 1 e il debito residuo, così determinato, non può essere rateizzato;

3 – Se il contribuente dopo aver presentato la domanda in sanatoria non effettua alcun pagamento, si verifica l’effetto di cui al precedente punto 1 ma non si determina l’effetto di cui al punto 2 e pertanto il contribuente potrà rateizzare il debito dovuto per il quale non ha dato attuazione alla sanatoria.

In altri termini si deve concludere che, la domanda di sanatoria produce l’effetto di attivare la procedura di definizione ma solo il comportamento concludente del contribuente attuato mediante il pagamento delle somme dovute produce gli effetti della sanatoria, e se in tal contesto il contribuente è inadempiente si generano gli effetti prescritti dal comma 4 e vale a dire:

  • Non perfezionamento della sanatoria;
  • Preclusione alla rateazione del debito residuo.

Va poi detto che il comma 4 bis afferma che la preclusione della rateazione in caso di inadempimento del debitore, non opera per i carichi per i quali al momento di presentazione dell’istanza erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento o dell’avviso di addebito INPS e sempre che i carichi in argomento non siano inclusi in piani di rateazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La norma, in sostanza, prevede che, anche se il contribuente risulti inadempimenti nel pagamento delle somme dovute per effetto della sanatoria relativa a carichi non oggetto di dilazione ordinaria alla data di conversione in legge e relativi ad atti comunicati meno di 60 giorni prima della formulazione della domanda di definizione, la preclusione della rateazione non opera. Infatti, la presentazione della domanda di sanatoria sospende tutte le procedure e i termini della riscossione ivi inclusi quelli per presentare istanza di rateazione (60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di addebito INPS). Così la norma consente, laddove il contribuente sia inadempiente nel pagamento delle dovute per effetto della definizione, di formulare comunque la istanza di rateazione con riferimento ai carichi per i quali al momento della domanda non esisteva rateazione e i termini per la richiesta della dilazione ordinaria (art. 19 del DPR 602/73) non risultano ancora spirati.

Se questa è la finalità della norma non si comprende il riferimento, fatto dalla norma, alle notifiche degli atti di accertamento poiché al momento della notifica dell’atto di accertamento il contribuente non può formulare istanza di rateazione, istanza che potrà essere formulata solo dopo che il concessionario, ai sensi della lettera b) del primo comma dell’articolo 29 del DL 78/2010, effettua la comunicazione di presa in carico delle somme richieste con l’atto di accertamento, momento sempre ulteriore al termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impositivo.

Sarebbe, quindi, stato più opportuno prevedere che la preclusione della rateazione non opera se alla data di presentazione della domanda di sanatoria, risultano non trascorsi 60 giorni dalla data di comunicazione di presa in carico da parte del concessionario delle somme richieste con l’atto di accertamento.

Solo così è uniformato il criterio per concedere la rateazione ordinaria ex art. 19 del DPR 602/73 quando il contribuente è inadempiente al pagamento delle somme dovute per effetto della sanatoria.

SINTESI DELLE SITUAZIONI E PRECLUSIONE DELLA RATEAZIONE SUCCESSIVA ALLA SANATORIA.

Quindi e in altri termini ecco gli scenari ipotizzabili:

1 – Prima della istanza di rateazione IL DEBITORE HA OTTENUTO UNA rateazione con riferimento ai carichi oggetto di sanatoria:

  1. Dalla domanda della sanatoria e fino al pagamento della prima rata di rateazione tutto è sospeso (anche le azioni cautelari ed esecutive), fatta eccezione per il pagamento dovuto con riferimento alle rate da ottobre a dicembre;
  1. Se il debitore non paga la prima rata della sanatoria la sospensione non opera più ma la rateazione non è revocata e quindi potrà riprendere la stessa e continuare a pagare a rate;
  1. Se effettua il pagamento della prima rata in modo esatto e non paga le rate successive, la sospensione non opera più, la dilazione originaria è revocata, gli effetti della sanatoria non si verificano e il debito residuo non è più rateizzabile;

2 – Al momento dell’istanza non c’è rateazione:

  1. In tal caso con la domanda sono sospese tutte le azioni cautelari e conservative.
  1. Se il debitore non paga nulla, la definizione non si perfeziona e il debito riconducibile all’intero carico affidato al concessionario è ancora rateizzabile secondo le disposizioni ordinarie di cui all’articolo 19 del DPR 602/73;
  1. Se il debitore invece paga parzialmente le somme dovute o le paga in modo non puntuale la sanatoria non si perfeziona e il debito residuo non è più rateizzabile.

3 – Al momento della conversione in legge non c’è rateazione e gli atti del concessionario sono stati notificati meno di 60 giorni prima della presentazione della domanda di definizione:

  1. In tal caso con la domanda sono sospese tutte le azioni cautelari e conservative.
  1. Se il debitore non paga nulla, la definizione non si perfeziona e il debito riconducibile all’intero carico affidato al concessionario è ancora rateizzabile secondo le disposizioni ordinarie di cui all’articolo 19 del DPR 602/73;
  1. Se il debitore invece paga parzialmente le somme dovute o le paga in modo non puntuale la sanatoria non si perfeziona e il debito residuo E’ ANCORA rateizzabile.

Si tratta di CONCLUSIONI che necessitano di rapidi chiarimenti da parte dell’amministrazione e da parte del concessionario della riscossione.

14 dicembre 2016

Mario Agostinelli