Il nuovo regime fiscale e contabile per cassa dei soggetti in semplificata

uno degli aspetti che più spaventa i professionisti per l’anno entrante 217 è il regime di contabilità per cassa per le piccole imprese: le nuove modalità di determinazione del reddito, il problema delle rimanenze, il regime transitorio, la tenuta della contabilità e dei registri

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Premessa

Il prossimo 1 gennaio del 2017 decreterà per la modalità di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, la fine di un’era: quella del principio di competenza, al cui posto, come vedremo di seguito, viene previsto un principio di cassa.

Viene dunque modificato l’articolo 66 del Tuir, e tale principio risulterà valido anche per la determinazione della base imponibile Irap, a seguito della introduzione del nuovo comma 1-bis nell’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997.

La svolta epocale viene ancora più rimarcata dal fatto che il nuovo regime di cassa costituisce l’unico possibile; pertanto, la sola alternativa ai soggetti che oggi utilizzano tale regime semplificato, sarà quello di passare al regime della contabilità ordinaria al fine di poter continuare a determinare il reddito con il criterio di competenza. Tale scelta avrà durata vincolante triennale.

Si sottolinea, anche a costo di sembrare banali, come la nuova norma riguarda solo le imposte dirette; nulla è cambiato in tema di Iva.

Determinazione del reddito per cassa

In base dunque alla nuova formulazione normativa, il reddito sarà il frutto della seguente somma algebrica: ricavi e proventi percepiti – spese sostenute + valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art. 57 Tuir), + proventi derivanti dagli immobili “patrimonio” (art. 90 co 1 Tuir), + plusvalenze realizzate (art. 86 Tuir) e sopravvenienze (art. 88 Tuir) – minusvalenze (art. 101 Tuir)- sopravvenienze passive (art. 101 Tuir) – ammortamenti – accantonamenti – perdite di beni e crediti.

Come si vede, dunque, si tratta di un criterio di cassa “sporco”, in quanto alla mera somma algebrica tra ricavi e costi, occorre aggiungere altri componenti di reddito “non monetari”, quali gli ammortamenti, il tfr, e gli accantonamenti deducibili. Infatti, considerata la conferma di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del vigente articolo 66, sarà possibile dedurre: 1) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, 2) le perdite di beni strumentali e su crediti, 3) l’accantonamento TFR. Sono altresì riconosciute le deduzioni forfetarie per gli intermediari e rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.

Andranno invece dedotte, se ed in quanto pagate, spese quali: i costi di acquisto delle materie prime e/o merci, le spese riguardanti il costo per il personale dipendente e assimilato; le spese per prestazioni di lavoro autonomo, i canoni di leasing, affitto e noleggio, le spese riguardanti le utenze.

Il “problema” delle rimanenze

Per i soggetti in semplificata nel 2017, che possedevano rimanenze finali 2016, uno degli aspetti che deve essere valutato sin da subito riguarda la disposizione secondo cui il reddito del primo periodo d’imposta in cui si applica il nuovo regime di cassa è diminuito dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso alla formazione del reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Come si ricorderà, tale meccanismo si applica già anche nel transito dal regime ordinario a quello dei forfettari o in quello (precedente) dei minimi, poiché anche in tale ipotesi l’impresa passa da un regime di competenza ad un regime di cassa.

E’ evidente che l’impatto delle rimanenze iniziali quale componente negativo per il periodo d’imposta 2017 potrà essere significativo; addirittura potrebbe portare a una perdita nel primo periodo 2017, che come noto può essere utilizzata solo in diminuzione di altri redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta, sicchè in assenza di altri redditi essa sarebbe definitivamente persa.

Si ritiene verosimile, sul punto, una integrazione normativa che contribuisca a rendere meno “problematica” la situazione dei soggetti che hanno un importante volume di rimanenze.

Diritto transitorio

Molto opportunamente la norma disciplina anche fattispecie transitorie, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione. Viene infatti stabilito che, nel caso di passaggio da un periodo d’imposta in cui vale il principio di “competenza” a un periodo d’imposta in cui vale il principio di “cassa”, o viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che sono già state dedotte o tassate non assumono rilevanza negli anni successivi.

In sostanza, se il ricavo o costo è stato tassato o dedotto nell’anno X, non potrà averla anche nell’anno X+1.

Contabilità e registri

A fronte di questa novità, viene rivisto anche l’articolo 18 del Dpr 600/73, norma che stabilisce gli obblighi contabili dei “semplificati”.

Sono previste adesso tre possibilità.

1. Registri cronologici nei quali annotare ciascun incasso e ciascun pagamento.

2. Registri Iva integrati con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini, comprensivi delle annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti effettuati nell’esercizio

3. Registri Iva non integrati, con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (la scelta per tale opzione è vincolante però per almeno un triennio).

La convenienza tra le tre possibilità dipende ovviamente dalle caratteristiche dell’attività svolta (puntualità degli incassi o dei pagamenti, tipologia di clienti, ecc.), sicchè non è possibile stabilire i pro e i contro di ciascuno di essi.

Quale opzione?

Ad inizio di anno, dunque, l’unica opzione da fare sarà quella di valutare la contabilità ordinaria, per restare nel principio della “competenza”.

L’opzione di cui al punto 3 del precedente capoverso dovrà essere infatti formalizzata solo in sede di Unico18, valendo, come previsto dal Dpr n. 442/97 (disciplina delle opzioni), il comportamento concludente.

23/12/2016

Danilo Sciuto