Controlli formali: ecco come funzionerà la sospensione dei termini

con un atto di buon senso il recente Decreto fiscale di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017 propone una sospensione feriale dei termini nel mese di agosto, anche per i contribuenti che hanno ricevuto una comunicazione di controllo formale: in particolare sono sospesi i pagamenti ed i termini di risposta nel periodo 1 agosto – 4 settembre

comm.tel-leggi.bilancio-2Introdotta la sospensione, dall’1 agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Sono queste le prime conclusioni che si traggono dalla lettura del D.L. n. 193/2016 art. 7-quater,. 17, inserito in sede di conversione in legge n. 225 dell’1 dicembre 2016.

La norma

Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”.

Brevi riflessioni

Attraverso l’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e l’art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/72, è permesso al Fisco di procedere alla liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni.

Infatti, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

L’art. 36-ter, del citato D.P.R. n. 600/1973, disciplina, invece, il controllo formale vero e proprio (riscontro dei dati coi documenti) limitatamente a quelle dichiarazioni individuate sulla base di criteri selettivi annualmente fissati.

Resta fermo che le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli artt.36-bis, del D.P.R.n.600/73, 54-bis, del D.P.R.n.633/72, e 36ter, del D.P.R.n.600/73, risultano dovute, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista.

In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (10%).

Ricordiamo che l’art. 2, c. 1, e l’art. 15, c. 2, del D.Lgs. n. 159/2015, sono intervenuti sulla rateizzazione degli avvisi bonari, mentre l’art. 3 e l’art. 15, c. 4, hanno regolato gli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute.

Per effetto delle modifiche operate dall’art.2, comma 1, del D.Lgs.n.159/2015, l’art.3-bis, del D.Lgs.n.462/97, adesso prevede che le Inizio modulo somme dovute per gli avvisi bonari di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R.n.600/73, possono essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tali disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 1, c. 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 15, c. 2, del D.Lgs.n.159/2015, le nuove regole di cui all’art. 2, c. 1, Inizio modulosi applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

  1. al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 462/97 (36-bis);

  2. al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 462/97 (36-ter);

  3. al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, c. 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art. 17 del T.U. n. 917/86, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo T.U., per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Ricordiamo ancora che il legislatore ha introdotto, nell’ambito del D.P.R.n.602/73, l’art. 15-ter. In particolare, viene previsto, che nel caso di rateazione ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/97, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, in misura piena.

Inoltre, il Legislatore delegato, per la prima volta, ha normato il lieve inadempimento.

Il comma 3, dell’articolo 15-ter, del D.P.R. n. 602/73, esclude la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Tale norma si applica (per quel che qui ci interessa) anche con riguardo al versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, e dell’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 462/97.

Il comma 5, del nuovo articolo 15-ter dispone, altresì, che, nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Le disposizioni relativi agli inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute si applicano (art. 15, c. 4, del D.Lgs. n. 159/2015) per le rateazioni di cui all’art. 3-bis, del D.Lgs. n. 462/97, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:

  1. al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 462/97 (36-bis);

  2. al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.Lgs.n.462/97 ( 36 ter);

  3. al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell’art. 1, c. 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi di cui all’art.17 del T.U. n. 917/86, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all’art. 21 del medesimo T.U., per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

5 dicembre 2016

Gianfranco Antico