Rottamazione delle cartelle: i punti critici da analizzare prima di aderire alla sanatoria.
Uno dei temi di maggiore interesse in questo periodo è rappresentato dalla c.d. “rottamazione” dei ruoli prevista dal decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (G.U. del 24 ottobre 2016). Il predetto decreto, collegato alla legge di bilancio del 2017, prevede la possibilità di versare il debito del tributo risultante dalla cartelle ed i relativi interessi, unitamente alle eventuali spese della procedura, l’aggio e i diritti di notifica senza pagare, invece, le sanzioni e gli interessi di mora.
Il provvedimento in rassegna prevede che i contribuenti interessati alla definizione presentino un’apposita istanza. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del decreto, Equitalia pubblicherà sul proprio sito la modulistica per accedere alla “sanatoria”. L’istanza dovrà essere presentata dai contribuenti entro il 23 gennaio 2017 (entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge).
In questa fase l’esame della novità non riguarderà l’intera disciplina, ma saranno approfondite alcune criticità relative alla procedura di definizione.
Il primo profilo riguarda l’individuazione delle cartelle non dal punto di vista oggettivo, ma temporale. Rientrano nella disciplina del decreto legge in commento i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Pertanto è irrilevante la data di notifica della cartella. Ad esempio un contribuente potrebbe aver ricevuto la cartella il 10 gennaio 2016, ma il concessionario potrebbe aver preso in carico il ruolo nell’anno 2015. In questo caso la cartella ricevuta potrà essere inclusa nella sanatoria. In molti casi i contribuenti saranno obbligati a chiedere le informazioni necessarie all’agente della riscossione. Ciò in quanto dalla cartella emessa non risulta indicata la data di presa in carico (di affidamento) del ruolo.
In alcuni casi, però, come ad esempio la città di Torino, il concessionario della riscossione non è Equitalia. E’ sorto quindi il dubbio se anche in questo caso sia possibile fruire della “rottamazione” dei ruoli. In base ad un’interpretazione letterale del decreto legge la soluzione sembra essere positiva.
L’art. 6, c. 1, del decreto fa genericamente riferimento ai “carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione”. L’utilizzo dell’espressione generica “agenti della riscossione” induce l’interprete ad una soluzione positiva. Potranno essere definiti i debiti tributari i cui ruoli sono stati affidati per la riscossione ad agenti diversi da Equitalia.
Dal punto di vista oggettivo il decreto legge non contiene alcun riferimento ai tributi erariali. Pertanto, in base ad un’interpretazione letterale, l’ambito applicativo della sanatoria sembra riguardare anche i tributi locali, quali IMU, TASI, ICI, TARI…
Le somme iscritte a ruolo per le quali non è possibile beneficiare della definizione sono indicate espressamente dall’art. 6, c. 10. Si tratta, ad esempio, delle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Non sono menzionati espressamente, come ricordato, i tributi locali. Pertanto, pur auspicando un chiarimento sul punto, la soluzione dovrebbe essere positiva.
Le infrazioni relative al Codice della strada possono essere definite limitatamente alla parte degli interessi. Diversamente, se il legislatore avesse previsto anche la cancellazione delle sanzioni sarebbe venuto meno l’intero importo iscritto a ruolo.
2 novembre 2016
Nicola Forte