Modello 730 rettificativo: focus pratico su scadenza del 10 novembre e compilazione

per gli intermediari abilitati il prossimo 10 novembre è la data ultima per l’invio del modello 730 rettificativo: tale modello si invia in caso di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, per evitare le maggiori sanzioni connesse alla violazione del visto di conformità apposto sul 730

cronometroCome noto in data 22 luglio 2016 è scaduto il termine ultimo entro il quale poter spedire via internet o per il tramite di un intermediario abilitato (CAF e/o professionista) il modello 730 riferito all’annualità 2015.

Si ricorda inoltre che è appena scaduto il termine del 25 ottobre 2016 per la presentazione del modello 730 integrativo a favore secondo il quale il contribuente che ha inviato un modello 730/2016 e che, oltre i termini di presentazione ordinari, si accorge di aver commesso errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria (il modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre 2016, ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta).

Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare le modalità pratico-operative che il Contribuente può adottare al fine di porre rimedio ad eventuali errori commessi nella compilazione della dichiarazione in oggetto anche nel caso in cui le omissioni commesse diano origine ad un minor credito ovvero ad un maggior debito d’imposta.

Il Modello 730 rettificativo

Nel caso in cui il contribuente rileva la presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve informarlo il prima possibile al fine di poter predisporre un modello 730 rettificativo che può essere inviato entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa (per il periodo 2015 la data è quella del 10 novembre 2016).

Nota: in presenza pertanto di errore da parte del CAF/Professionista nell’indicare un ipotetico onere detraibile il contribuente deve chiedere il reinvio di un modello 730 rettificativo al fine di sistemare la posizione.

L’invio del modello 730 rettificativo può anche essere effettuato dietro libera scelta dello stesso CAF/Professionista che, dopo aver appurato l’errore, procede all’inoltro del modello (il CAF/Professionista potrebbe agire con o senza il consenso del Contribuente).

Nota: i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (oneri deducibili, detrazioni d’imposta, ritenute, importi dovuti a titolo di saldo o di acconto…) e, a tal fine, rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.

Pertanto gli errori contenuti nel modello possono anche derivare dall’apposizione di un visto di conformità infedele che hanno influito sulla liquidazione dell’imposta dovuta.

Nel caso in cui il Caf/professionista appone un visto di conformità infedele è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma di: imposta, interessi di mora e relativa sanzione, che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito dei controlli di cui all’art. 36-ter DPR 600/73 fatto salvo che l’infedeltà non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In materia di modello 730 rettificativo si rammenta quanto segue :

a) in presenza di un modello 730 rettificativo presentato entro la data del 10 novembre, la responsabilità del CAF o professionista abilitato viene limitata al versamento della sola sanzione prevista dall’art. 13, c. 1, lett. b, del D.Lgs. n. 472/1997 che può essere ridotta, attraverso la procedura del ravvedimento operoso, ad 1/9 del minimo (3,33% ovvero 1/9 del 30%) se il versamento della stessa viene effettuato entro la medesima data ;

b) è il contribuente che deve provvedere al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi che derivano dalle correzioni poste in essere con il modello rettificativo;

c) il CAF / professionista, ai fini dell’invio del 730 rettificativo, deve inoltrare un nuovo modello completo che sostituisce la dichiarazione originaria (nel riquadro 730-3 e 730-4 deve essere compilata l’apposita casella destinata al Mod. 730 rettificativo con i relativi codici identificativi);

Nota: il modello 730 rettificativo non deve essere confuso con il modello 730 integrativo (il modello integrativo si deve presentare se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati da indicare nella dichiarazione).

Come già detto invece il modello rettificato va presentato se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale ovvero se il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale si accorge che sono stati commessi degli errori nella compilazione della dichiarazione.

d) la casella relativa ad un modello rettificativo deve essere valorizzata al fine di identificare se la rettifica è attinente ad una dichiarazione sulla quale è stato apposto un visto infedele ovvero se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

In pratica la compilazione è la seguente:

Codice 1, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;

Codice 2, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;

Codice 3, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele e sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;

e) Modello F24 e sanzioni: il versamento della sanzione dovuta dal CAF/professionista abilitato deve essere effettuata tramite F24 nel quale vanno riportati:

i dati anagrafici del CAF/professionista abilitato;

il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;

– il “Codice identificativo” “73” e il codice tributo 8925 (circolare n.26-e 2015 Agenzia delle Entrate).

Nota: si immagini , ad esempio, che il modello 730 originario ha dato luogo ad un rimborso di euro 2.000 (regolarmente avvenuto con la busta paga del mese di luglio) viziato da un errore commesso dal CAF nell’indicazione delle spese mediche e che, dopo l’invio del modello 730 rettificativo, il contribuente ha diritto ad un credito inferiore per euro 500 .

Al fine di sanare la posizione occorre:

a) il contribuente deve pagare la somma di euro 500 con modello F24 entro la data del 10 novembre 2016;

b) il professionista abilitato/CAF deve provvedere al pagamento della sanzione ridotta entro la medesima data del 10 novembre a mezzo F24 pari ad euro 16,66.

Con la Circ. n. 11/E del 23 marzo 2015 è stato chiarito che se il CAF o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (dal 2016 1/9 del minimo edittale, cioè del 30% = 3,33%), se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Pertanto, il CAF o il professionista è tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenta un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre.

Trascorso il termine del 10 novembre il ravvedimento non è più fattibile e pertanto, nei confronti del professionista/CAF risulta, risulta applicabile il controllo formale con la responsabilità di imposte, interessi e sanzioni .

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO AD INTEGRAZIONE DEL MODELLO 730

La presente casistica riguarda il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione modello 730 e l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito.

Al fine di sanare l’errore il contribuente deve:

a) presentare entro il 30 settembre 2016 una dichiarazione modello Unico correttiva nei termini: in presenza di un importo a debito il contribuente deve procedere al pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera ovvero della sanzione in misura ridotta (ravvedimento operoso);

b) presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione del Modello UNICO relativo all’anno successivo: se dall’integrazione emerge un importo a debito il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;

c) presentare una dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa avvalendosi della procedura del ravvedimento operoso come previsto dalla legge n.190-2014.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la presentazione della dichiarazione integrativa occorre fare riferimento alle sanzioni applicabili come stabilito nella recente circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E dell’agenzia delle Entrate.

Nota: la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Modello 730.

IL CASO DEL 730 INTEGRATIVO: LA REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI ERRORE

Si rammenta che se il contribuente non ha fornito tutti i dati per la compilazione del 730 e la correzione, l’integrazione e/o la rettifica comportano un “maggior credito e/o un minor debito “ può in via alternativa :

1) presentare entro il 25 ottobre un nuovo Modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella 730 integrativo presente nel frontespizio (il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un CAF o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto o direttamente dall’agenzia delle entrate oppure tramite invio autonomo via web del contribuente).

Il soggetto che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al CAF o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata;

2) inviare un modello UNICO Persone fisiche 2016 utilizzando l’eventuale differenza a credito a rimborso (in questo caso la data di presentazione è il 30 settembre 2016 – correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del Modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Nota: in buona sostanza il modello 730 integrativo entro la data del 25 ottobre può essere presentato dal contribuente che ha inviato un modello 730 e che, oltre i termini di presentazione ordinari, si accorge di aver commesso errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione.

Il modello 730 integrativo non può essere presentato in caso di minori importi a credito o di maggiori debiti in quanto, in tal caso, deve essere presentato il modello UNICO integrativo, con relativo versamento delle imposte dovute.

Si rammenta pertanto che il modello 730 integrativo può essere inviato nei seguenti casi:

a) modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario (codice 1 casella 730 integrativo);

b) modifica e/o integrazione di dati presenti nel Mod. 730 originario che riguardano esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (codice 2 casella 730 integrativo); in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale.

c) modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel Mod. 730 originario relativi sia al sostituto d’imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (codice 3 casella 730 integrativo); in tal caso l’errata indicazione dei dati relativi al sostituto d’imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell’assistenza fiscale.

4 novembre 2016

Celeste Vivenzi