Il nuovo spesometro fa il pieno di dati

lo spesometro semestrale (e poi trimestrale) è ormai realtà dal 2017: iniziamo a verificare quali sono i dati che andranno comunicati infrannualmente al Fisco tramite spesometro; l’adempimento (a differenza di quanto dichiarato dalla dott.ssa Orlandi) appare estremamente invasivo nella mole di dati richiesta

comm.tel-leggi.bilancio-2Il decreto legge n. 193/2016, di accompagnamento della Legge di bilancio 2017, ha sostituito integralmente l’art. 21 del D.L. n. 78/2010. La nuova disposizione prevede per i contribuenti soggetti passivi ai fini Iva l’obbligo di presentazione di un elenco contenente i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. In base ad una prima analisi del decreto l’adempimento sembra ben più oneroso rispetto a quello comunemente conosciuto come spesometro (ora abrogato) per diverse ragioni.

La disposizione in commento non indica espressamente quale sia il presupposto soggettivo che fa scattare il nuovo obbligo. Non sono indicati espressamente le categorie di contribuenti esonerate. Pertanto, i soggetti obbligati devono essere individuati indirettamente sulla base di un’interpretazione sistematica della nuova norma.

Il nuovo obbligo riguarda tutti i contribuenti che hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. I predetti soggetti devono comunicare i dati di tutte le fatture emesse “nel trimestre di riferimento”. Inoltre devono essere comunicate i dati di “quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25” del decreto Iva. Rientrano nel predetto obbligo anche la comunicazione delle bollette doganali, nonché i dati delle note di variazione.

In base ad un’interpretazione letterale della predetta norma risulta evidente che, affinché sorga l’obbligo di comunicazione, non è sufficiente il possesso della soggettività passiva ai fini Iva. E’ altresì necessario che sussista l’obbligo di registrazione contabile delle fatture attive e passive.

Sono di fatto esclusi dall’adempimento i contribuenti che non hanno obblighi contabili essendo esonerati dalla registrazione delle fatture attive e passive. L’esclusione riguarda, ad esempio, i contribuenti che si avvalgono, fino ad esaurimento dei relativi effetti, del regime dei minimi, o i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014. Sono parimenti esclusi i contribuenti agricoli che si avvalgono del regime di esonero previsto dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. L’esclusione riguarda anche gli enti associativi che determinano l’Iva ed il reddito in base ai criteri forfetari di cui alla legge n. 398/1991.

In tutti questi casi le fatture passive ricevute non devono essere registrate, come pure le fatture attive emesse. Gli unici obblighi di registrazione sono a carico dei predetti enti associativi limitatamente ai corrispettivi. La registrazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, ma anche in questo caso l’esonero dall’obbligo di comunicazione sarà completo.

I contribuenti obbligati all’adempimento dovrebbero poter conservare, per le ragioni precedentemente illustrate, le semplificazioni in vigore. Ad esempio se il contribuente si avvale della semplificazione che lo dispensa dall’obbligo di registrazione nel libro degli acquisti delle fatture con Iva integralmente indetraibile, i relativi dati non dovranno essere oggetto di comunicazione. Il riferimento alle fatture “ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25” dovrebbe essere interpretato in questo senso. Pertanto sarà possibile registrare il costo documentato dalla fattura esclusivamente sul libro giornale. La mancata registrazione nei registri Iva darà luogo all’esonero dall’obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda le operazioni da includere nel file di trasmissione devono essere esclusi i corrispettivi non documentati da fatture. Anche in questo caso la soluzione si desume in base ad un’interpretazione letterale della nuova disposizione che fa riferimento esclusivamente alle fatture emesse e ricevute. La soluzione interessa gli esercenti le attività di commercio al dettaglio ed assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. L’unica eccezione riguarda il caso in cui i predetti soggetti siano stati destinatari della richiesta di rilascio della fattura. Questi dati dovranno quindi essere compresi nell’elenco.

L’adempimento riguarda tutte le predette operazioni indipendentemente dal relativo importo e deve essere osservato anche da coloro che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti da Iva e per questa ragione non sono obbligati alla presentazione della fattura.

Le operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva, se documentate con l’emissione della fattura, devono essere comunicate. Invece l’adempimento non interessa i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36–bis. Ciò in quanto ai sensi della disposizione citata non sono obbligati ad effettuare le registrazioni ai fini Iva.

30 novembre 2016

Nicola Forte