IVA per cassa: attenzione all'opzione in scadenza per il 30 settembre

in attesa delle novità attese e annunciate per la prossima Legge di Bilancio, ricordiamo che insieme al modello Unico 2016 scade anche l’opzione per aderire al regime della liquidazione dell’IVA per cassa: in questo articolo ripassiamo le regole per accedere al regime e segnaliamo i vantaggi dati da tale tipo di liquidazione

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Come noto, a far data dall’anno 2012, è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa (di cui all’art. 32-bis, D.L. n. 83/2012) che consente di rinviare il versamento dell’Iva al momento dell’incasso/pagamento delle fatture del soggetto interessato (la scelta non è poi così semplice in quanto occorre tenere in considerazione i maggiori costi per la tenuta della contabilità e le difficoltà pratiche di gestione).

Nota: l’art. 32-bis del D.L. n. 83-2012 dispone che la norma si applichi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato .

L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione e il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”

IL REGIME IVA PER CASSA IN PRATICA: ANALISI DEGLI ASPETTI PIU’ IMPORTANTI

OPZIONE E REVOCA

Il Contribuente che intende optare per il regime Iva per cassa ex. art. 32–bis, D.L. 83/2012 deve adottare il comportamento concludente e manifestare la relativa opzione nella prima dichiarazione Iva successiva all’esercizio dell’opzione; l’opzione è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d’affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario).

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