Enti Non Commerciali: la nuova normativa
Gli Enti Non Commerciali e quindi le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che, in quanto tali, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c. o di altre attività d’impresa dirette alla prestazione di servizi non previste dall’art. 2195 c.c., sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) solo per le attività commerciali, cioè di impresa, eventualmente svolte (artt. 1 e 4, quest’ultimo al 1°, 3° e 4° comma, del DPR 633/1972).
Quando si rientra nell'esercizio di "attività commerciale"
In particolare, ai sensi del 4° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972:
“Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali [cioè previste dallo statuto] da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona [quindi, da quasi tutte le associazioni] anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
Ovviamente, i redditi generati da queste attività sono redditi di impresa che entrano nel calcolo del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, cioè l’IRES.
Questa norma si applica a condizione che gli statuti e gli atti costitutivi delle associazioni interessate, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata contengano le clausole previste dal 7° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972 e che sono identiche a quelle contenute nel comma 8° dell’art. 148 del TUIR (vedi nota 1 e nota 2).
Le attività considerate sempre commerciali
Il primo periodo del 5° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972 prevede, però, che:
“[...] sono considerate in ogni caso commerciali [e quindi soggette all’IVA], ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- trasporto e deposito di merci;
- trasporto di persone;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- servizi portuali e aeroportuali;
- pubblicità commerciale;
l. telecomunicaz