Il falso valutativo in bilancio resta reato per le Sezioni Unite

il tema del falso valutativo in bilancio è molto sentito dagli operatori: analizziamone le problematiche…

SEDE CONSOB TARGA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA'E LA BORSA

Premessa

Il tema del falso valutativo in bilancio ha nella prima parte dell’anno 2016, in particolare durante a campagna bilanci 2016, arricchito un consistente dibattito, che ha visto contrapposte due tesi: una a favore della rilevanza penale del falso valutativo e l’altra contraria alla rilevanza penale dello stesso.

Il punto di partenza dell’analisi è la modifica apportata all’art. 2621 del codice civile rubricato «False comunicazioni sociali» dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015. Il legislatore, con la nuova norma, ha modificato la disciplina penale relativa alle false comunicazioni sociali (c.d. “falso in bilancio”), intervenendo sulle disposizioni frutto della precedente riforma di cui al D.Lgs. n. 61 dell’11 aprile 2002, disciplinante gli illeciti penali e amministrativi delle società commerciali.

Con particolare riferimento alle false comunicazioni sociali nelle società non quotate l’art. 9, comma 1, della legge di riforma, prevede ora la pena della reclusione da uno a cinque anni per “gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori” che, con dolo specifico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmenteespongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, “in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”.

Il nodo centrale dell’interpretazione della presente disposizione che ha generato contrasto giurisprudenziale è rappresentato dalla riconducibilità entro l’attuale fattispecie dei falsi c.d. valutativi e, quindi, della eventuale rilevanza penale delle valutazioni scorrette inserite nelle scritture obbligatorie.

Invero, mentre la riforma del 2002 aveva modificato il testo dell’art. 2621 c.c., attribuendo rilevanza penale ai “fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni” prevedendo, altresì, una particolare soglia di punibilità per le “valutazioni estimative”, la riforma del 2015, eliminando l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, nonché le soglie di punibilità ha aperto la strada alla rilevanza penale dei falsi valutativi contenuti nel bilancio e negli allegati.

Gli interpreti, analizzando la riforma del 2015, si sono domandati se, con riferimento al “falso valutativo”, fosse intervenuta una abolitio criminis, con effetti retroattivi relativi anche al giudicato penale ex art. 2, comma 2, c.p., oppure se si fosse trattato di una mera riformulazione lessicale tale da lasciare inalterata la tipicità della norma.

Il contrasto giurisprudenziale è stato creato da due note sentenze della Suprema Corte:

La sentenza n. 33774 del 16 giugno 2015 (sentenza Crespi che si pone a favore dell’abrogazione del falso valutativo) con la quale la Corte di Cassazione, in attuazione dei canoni generali d’interpretazione di cui all’art. 12 delle preleggi, ha inizialmente ritenuto che l’intervento espuntivo relativo all’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” fosse da leggere come abrogazione del fatto materiale relativo alle false valutazioni.

Seguiva, a distanza di alcuni mesi, la sentenza n. 890 del 12 gennaio 2016 (sentenza Giovagnoli che invece si poneva contraria all’abrogazione del falso valutativo), con la quale la stessa Corte ha operato un netto revirement, argomentando che il sopracitato inciso, avendo “finalità ancillare, meramente esplicativa e chiarificatrice del nucleo sostanziale della proposizione principale”, nulla aggiungesse al concetto di “fatto materiale” e che pertanto tale soppressione non avesse alcun effetto abrogativo. Così facendo, i “fatti materiali rilevanti” previsti dall’art. 2621 c.c. comprenderebbero anche quelli oggetto di valutazione, sicché le valutazioni medesime rientrerebbero entro il perimetro della tipicità della fattispecie.

La posizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

Ne è seguito l’intervento risolutivo, a cura delle SS. UU. della Cassazione, che con la sentenza 27 maggio 2016, n. 22474 ha stabilito la seguente massima: «Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Cosa ha voluto dire la Cassazione con la sentenza sopra citata? Per la Suprema Corte la valutazione in sede di bilancio dà luogo a un falso quando si discosta dai criteri legali o da quelli tecnici introdotti dai soggetti certificatori come l’Oic (Organismo Italiano di Contabilità) e a livello sovranazionale, dall’Ifrs (International Financial Reporting Standard).

In particolare, i giudici di legittimità, fanno riferimento ad una visione dell’intera materia societaria in tema di bilancio e al sottosistema delle norme penali poste a tutela della corretta redazione del documento ponendo come presupposto che l’oggetto della tutela penale è da individuarsi nella trasparenza societaria.

Secondo i giudici di legittimità, il legislatore non si è limitato a formulare la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio, ma ha anche dettato i criteri di redazione dello stesso stabilendo i criteri di valutazione e disponendo circa il contenuto della nota integrativa. Ne consegue che il bilancio, nelle sue componenti rappresentate dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, è un documento «dal contenuto essenzialmente valutativo; un documento in cui confluiscono dati certi (es. il costo di acquisto di un bene), dati stimati (es. il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (es. le quote di ammortamento)».

Si tratta di documento composito e complesso, che presuppone per la sua redazione una specifica preparazione circa i criteri di valutazione, legali e tecnici da adottare. Tali principi sono in gran parte imposti dal Legislatore nazionale, dalle direttive europee ovvero sono il risultato di elaborazioni dottrinali in materia.

Inoltre, a conferma della natura prevalentemente e quasi esclusivamente valutativa del bilancio, si pone l’obbligo di derogare ai criteri legali quando l’utilizzazione degli stessi non consente una rappresentazione chiara e veritiera (fair and true view) della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, delegando alla nota integrativa la funzione di supporto esplicativo delle deroghe valutative adottate.

Nella sentenza i giudici affermano che ogni tentativo volto ad depurare il bilancio d’esercizio del suo contenuto valutativo, significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura.

Per cui, risulta errata l’interpretazione della normativa che contrappone i fatti materiali da esporre in bilancio alle valutazioni posto che nel bilancio non vi sono fatti, ma esposizioni di quei fatti.

D’altronde, le misurazioni oggettive attengono solo ai valori patrimoniali che sono già espressi in termini numerari (es. le disponibilità liquide); mentre qualunque valore di bilancio che attiene ai beni materiali o immateriali ovvero ai crediti richiede sempre una valutazione.

Allora, la tesi che abroga la rilevanza penale del falso valutativo presuppone che i fatti materiali siano sinonimi di fatti oggettivi e comunque di fatti che non richiedono una valutazione. Tale presupposto non ha peraltro ragione d’essere, stante la natura quasi esclusivamente valutativa del bilancio stesso.

La conferma della rilevanza penale del falso valutativo basata sull’art. 2638 c.c.

La tesi che continua a dare rilevanza penale al falso valutativo, è, per la Cassazione, confermata anche in un’altra norma del Codice civile, che, diversamente dagli artt. 2621 e 2622 non ha subito modifiche dalla L. 69/2015. Si tratta dell’art. 2638, c.c. che disciplina il reato di «Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza» e che prevede, quale condotta attiva, proprio quella di esporre «fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, omiss…».

E’ evidente che la modifica normativa non può determinare l’irrilevanza penale del falso valutativo, sebbene espunto dall’art. 2621, perché per altro versante l’art. 2638 punisce penalmente qualunque comportamento volto ad ostacolare l’attività di controllo sui bilanci svolta dagli Organismi di vigilanza, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero. Tertium non datur: o le valutazioni di bilancio, in quanto caratterizzate da un certo grado di discrezionalità, non possono mai considerate dal legislatore penalmente rilevanti se non rispondenti a verità oppure lo sono sempre perché l’esigenza di una rappresentazione trasparente dei risultati gestionali è un bene tutelato in modo rigoroso dal legislatore.

Anche le rappresentazioni qualitativamente errate innescano il reato 

Conseguentemente, è compito del giudice stabilire se le circostanze di fatto adottate configurino il reato in discorso. A tal fine, occorre che la falsità riguardi dati informativi fondamentali, capaci di fuorviare i destinatari delle informazioni bilancistiche. Tale rischio può nascere dall’esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene esistente ovvero ancora dalla falsa valutazione di un bene che è pur presente nel patrimonio sociale.

Alla medesima conclusione si perviene anche quando l’alterazione dei dati assuma una rilevanza qualitativa (ad es. errate appostazioni di bilancio dei crediti o dei debiti relativamente ai tempi di esigibilità). Se un credito verso clienti di 100.000 euro è prescritto o esistono insormontabili difficoltà di riscossione e gli amministratori continuano ad esporlo nei crediti a breve termine, si fornisce ai finanziatori o ai soci un’informazione sulla solvibilità della società (un’informazione qualitativa) assolutamente fuorviante, semplicemente “falsa” che innescherà le norme sul falso in bilancio.

Conclusioni

In definitiva, per la Suprema Corte a Sezioni Unite, ogni rappresentazione del bilancio, che per la sua rilevanza, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo, è idonea a determinare una rappresentazione fuorviante della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società rende applicabile il reato di falso in bilancio. E ciò in virtù del diritto degli stakeholders ad ottenere un’informativa societaria trasparente e corretta, Il diritto ad una rappresentazione chiara e veritiera dello “stato dei conti” della società non ammette mediazioni ed ogni violazione, se rilevante, può essere sanzionata penalmente.

6 settembre 2016

Enrico Larocca