Polizze vita: benefici fiscali limitati

Un ripasso della tassazione di eventuali pagamenti ricevuti a fronte di polizza assicurative sulla vita, dato che la normativa fiscale ha subito sostanziali modifiche nel corso degli ultimi anni.

La legge di stabilità per il 2015 era intervenuta in materia di tassazione delle polizze miste, operando significative novità non ancora prese in considerazione dell’Agenzia per farle oggetto di chiarimento.

Lo ha fatto ora l’Agenzia con la circolare del 1° aprile 2016, n. 8/E, che ha esaminato queste novità introdotte dall’art. 1 ai commi 658 e 659 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

È stato in sostanza scritto ex novo il quinto comma dell’art. 34 del D.Pr. 29 settembre 1973, n. 601, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, disponendo che l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è limitata ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.

In pratica resta esonerato quel “reddito” che ha per oggetto il solo evento morte e non altre componenti oggetto della polizza.

Prima dell’intervento i capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita erano del tutto esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Era stato precisato che, se l’evento che determinava l’erogazione della prestazione era la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte (quindi comprensivo degli eventuali rendimenti finanziari) non era soggetto a tassazione.

Questo accadeva a prescindere dalla natura finanziaria di parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell’assicurazione sulla vita per il caso di morte dell’assicurato.

I commi 658 e 659 dell’art. 1 della legge di stabilità hanno modificato la precedente disposizione limitando l’esenzione dall’imposta ai capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari e non anche ai relativi rendimenti di natura finanziaria.

È quindi dal 1° gennaio 2015 che funziona questo sistema che in varie sedi non viene con chiarezza rappresentato e sottaciuto dai gestori che propongono queste formule assicurative.

Abbiamo ora realizzata una modifica normativa che determina due diversi regimi fiscali applicati ai capitali erogati in dipendenza di polizze assicurative sulla vita per il caso morte aventi differenti caratteristiche contrattuali, vale a dire quelle di “puro” rischio, quali la cosiddetta “temporanea caso morte”, e polizze di tipo “misto”, caratterizzate anche da una componente finanziaria.

Nel caso di contratti di assicurazione del primo tipo “temporanea caso morte”, i cui premi sono finalizzati interamente alla copertura del rischio demografico, si applica la totale esenzione dall’IRPEF di quanto corrisposto ai beneficiari e nel diverso caso delle c.d. polizze vita “miste”, resta esente dall’IRPEF il capitale erogato a copertura del “rischio demografico”, mentre la parte restante della prestazione corrisposta sarà imponibile in capo ai beneficiari.

Quest’ultimo reddito rientra fra i redditi di capitale di cui alla lettera g-quater) dell’art. 44, co. 1 del TUIR (testo Unico Imposte dei Redditi), che determina ai sensi dell’art. 45, comma 4, dello stesso TUIR che:

“i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”.

Per applicare quanto illustrato nel caso delle polizze vita “miste”, si ritiene che l’ammontare della prestazione imponibile debba corrispondere alla differenza fra il “valore di riscatto”, che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Se le pattuizioni contrattuali stabiliscono un termine specifico per l’erogazione della prestazione, il valore di riscatto è quello determinato a tale data.

In sostanza il valore di riscatto fornisce una approssimazione attendibile del rendimento derivante dalla sola componente finanziaria della polizza in quanto indica quanto sarebbe stato corrisposto ad una certa data per quella stessa polizza se in luogo dell’evento morte fosse stato richiesto il riscatto.

Inoltre, nel caso in cui non vi sia espressamente un termine previsto dalle condizioni di polizza si dovrà fare riferimento alla data del decesso.

Nella ipotesi in cui il valore di riscatto così determinato sia superiore a quanto effettivamente percepito dai beneficiari a seguito dell’evento morte, la tassazione avverrà con riferimento alla differenza fra l’importo globale della prestazione nel caso morte erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall’assicurato riferibili alla componente finanziaria.

Nei casi in cui non sia possibile determinare il valore di riscatto (in particolare nei casi in cui il decesso dell’assicurato si verifichi in un momento in cui il contratto assicurativo non prevede ancora la possibilità di riscatto) si ritiene di poter assumere, in sostituzione di tale dato, la riserva matematica rilevata alla data del decesso.

Tale valore fornisce una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.

A chiarimento di tali criteri, l’Agenzia ha fornito quattro tipi di esempi per meglio chiarire come si operi il conto.

Il reddito, determinato secondo le precedenti indicazioni, è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26- ter del D.Pr. 29 settembre 1973, n. 600, che sui redditi sottoposti a ritenuta si applicherà l’aliquota vigente nei periodi di maturazione degli stessi (cfr. circolare 27 giugno 2014, n. 19/E), in dettaglio:

  • aliquota del 12,5 per cento sulla parte di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2011;
     
  • aliquota del 20 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014;
     
  • e aliquota del 26 per cento sulla parte di rendimento maturata dal 1° luglio 2014.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 la base imponibile del reddito in questione è ridotta di una quota riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del D.Pr. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati che assicurano un adeguato scambio di informazioni e, dal 1° luglio 2014, da enti territoriali degli stessi.

Tale riduzione è operata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011 riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

 

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aprile 2016

Donato Quagliarella