In questo articolo analizziamo la questione relativa alle polizze vita a favore di un beneficiario terzo. Si vedrà come costituiscano donazione indiretta, e siano soggette alla collazione, ricorrendone i presupposti.
Rimane in ogni caso l’esenzione dall’imposta sulle successioni.
Polizze di assicurazione sulla vita verso beneficiario terzo: valgono come donazioni indirette
Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con beneficiario un terzo sono considerate donazioni indirette.
Così è stato più volte confermato dalla Cassazione (da ultimo, sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016).
Precedentemente, nello stesso senso, tra le varie, Cassazione n. 7683/2015 così massimata:
“Nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a titolo di liberalità e costituisce una donazione indiretta; ne consegue che, se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.”
Tra le altre sentenze si possono citare la n. 21449/2015, 3134/2012 e 5333/2004.
Tassazione della donazione indiretta
Tutte e due le sentenze sopra riportate si riferivano alla questione della incapacità a stipulare, ma q