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La nuova deducibilità fiscale dei leasing: il caso della novazione contrattuale, che può portare
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23 marzo 2011
Il nuovo regime dei leasing immobiliari
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Nella ricerca di strumenti giuridici che contribuiscono ad uscire dalla grave crisi in cui versa il settore immobiliare da anni, la legge di stabilità 2016 ha disciplinato un nuovo tipo di contratto di leasing finanziario: il c.d. leasing abitativo.
Nel leasing abitativo la società di leasing/conduttore (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare o far costruire, secondo le indicazioni dettate dal cliente/utilizzatore (persona fisica), l’immobile abitativo oggetto di finanziamento, in cambio del pagamento, di canoni periodici (mensili, trimestrali...) e con la possibilità, a scadenza del contratto, che l’utilizzatore diventi proprietario del bene attraverso il pagamento di un prezzo prestabilito (riscatto).
A parte i requisiti necessari per accedere all’agevolazione, è opportuno analizzare sia i rischi che i benefici in capo all’utilizzatore.
In particolar modo, il Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 38-2016/C evidenzia come nel leasing abitativo, l’utilizzatore (che al pari del conduttore ha il godimento dell’immobile), vista la causa del contratto quale forma di finanziamento, dovrà far fronte sia alle spese di manutenzione ordinarie che straordinarie.
Oltretutto, è necessario considerare eventuali conseguenze negative che possono gravare sull’utilizzatore del bene, nel caso in cui quest’ultimo, per le ragioni più svariate, non sia più in grado ad adempiere alle proprie obbligazioni.
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