La notifica dell’appello a tutte le parti costituite: alcune doverose “attenzioni” da porre nella notificazione dell’impugnazione diretta a più destinatari

la presenza di più parti nel contraddittorio del processo tributario è fatto frequente; segnaliamo alcune doverose attenzioni che la parte processuale deve porre nella notificazione dell’impugnazione dell’appello nell’ipotesi in cui il gravame sia diretto a più destinatari

La presenza di più parti, sia “private” che “pubbliche”, nel contraddittorio del processo tributario è ipotesi, in vero, frequente.

Si intende qui riepilogare, senza alcun intento esaustivo, alcune doverose “attenzioni” che la parte processuale deve porre nella notificazione dell’impugnazione dell’appello nell’ipotesi in cui il gravame sia diretto a più destinatari.

Il caso delle parti assistite da un unico difensore

La notifica dell’atto di appello, così come di ogni altro atto processuale, deve essere fatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, nel domicilio eletto da controparte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

L’ ufficio impositore o l’agente della riscossione notificano, secondo questa regola, l’atto di appello a tutte le parti e quindi nel domicilio eletto da ciascuna di esse.

Diverso è il (frequente) caso in cui un unico difensore sia il patrocinante di più parti costituite in giudizio.

Per tale fattispecie, è valida, tanto nel processo civile quanto nel processo tributario, secondo quanto indicato dal giudice di legittimità (Cass. civ. Sez. V, 21-11-2014, n. 24801 ), la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensore costituito in rappresentanza di più parti (si pensi , ad esempio, al ricorso in appello proposto dai vari eredi, difesi da un unico soggetto, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione).

In tema di notifica dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, l’orientamento giurisprudenziale descritto si è affermato a seguito delle Sezioni Unite n. 29290 del 2008, per il quale detta notifica è valida ed efficace; in precedenza, tale modalità di notificazione era considerata nulla poiché la posizione del giudice di legittimità era all’epoca consolidata nell’opinione accolta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9859 del 10 ottobre 1997, secondo cui “la notificazione dell’atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto è destinato, non è inesistente, ma nulla” (cfr. Cass. Civ. nn. 1574/2007 e 7818/2006).

Da notare che il revirement scatenato dall’arresto n. 29290/2008 non ha recato pregiudizio ai destinatari della notifica di una sola copia dell’atto di appello che (prima di detto intervento, per aver ritenuto inoperante la decadenza per inosservanza del termine di proposizione dell’appello incidentale) avevano spiegato appello autonomo successivamente alla scadenza del termine; tali soggetti, pur coinvolti in liti non ancora definite, non potevano, in effetti, restare pregiudicati dal mutamento ermeneutico, versandosi in ipotesi di overruling, sicché – per tale fattispecie – non poteva non trovare applicazione il principio di effettività dei mezzi di azione e difesa a tutela della parte che aveva fatto incolpevole affidamento sull’interpretazione corrente al momento del comportamento rivelatosi, ex post, difforme dalla corretta regola processuale (Cass. civ. Sez. III, 17-12-2014, n. 26541)

Il caso della notificazione dell’appello all’ufficio impositore e all’Agente della Riscossione

Capita, altrettanto frequentemente, che sia invece la parte contribuente a dover provvedere alla proposizione del gravame avverso una sentenza favorevole all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione.

Può porsi il dubbio sugli effetti della mancata notificazione ad uno di tali enti.

A tal proposito, va segnalato che , per quel che riguarda l’indirizzo del giudice di legittimità , ancora di recente è stato ribadito che, in tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. civ. Sez. VI – 5, 02-09-2015, n. 17497); la stessa Corte, in altro responso (Cass. Civ., 5 settembre 2012, n.14904), aveva rappresentato come (applicandosi l’art. 331 c.p.c.) il principio appena indicato e il dovere di disporre l’integrazione dei contraddittorio siano validi qualunque sia la posizione processuale che la parte pretermessa in appello riveste nel giudizio di primo grado (ricorrente, resistente, chiamato, interventore principale, interventore adesivo autonomo, interventore adesivo dipendente o, infine, interventore ex art. 111 c.p.c.).

Quest’ultima precisazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di merito in un caso in cui Equitalia aveva notificato l’appello, relativo ad una sentenza afferente questioni sul ruolo e sui presunti vizi di una cartella, all’ufficio impositore e non al contribuente. Nel caso di specie, la Ctr Piemonte (sent. n. 93/26/13 del 19 settembre 2013) ha prima disposto l’integrazione del contraddittorio e, dopo la costituzione del contribuente-appellato, ha riformato la sentenza di prime cure accogliendo l’appello dei rappresentanti dell’Erario. Detta conclusione ha finito con il disattendere un precedente indirizzo della stessa Ctr Piemonte (Sez. II, Sent., 14/03/2011, n. 50), intesa ad affermare l’inammissibilità del gravame poichè la mancata notificazione o comunicazione dell’appello ad Equitalia (e il conseguente impedimento di quest’ultima alla costituzione in appello) non poteva non comportare l’inammissibilità dell’appello avanzato dall’ufficio. Né poteva invocarsi, secondo il superato insegnamento di tale giudice di merito, l’applicazione dell’art. 332 c.pc., vale a dire la notifica dell’impugnazione anche nei confronti dei soggetti nei confronti dei quali non era stata proposta l’impugnazione anche perché , nella fattispecie, non si era al cospetto di cause scindibili per cui potesse valere la norma che dispone l’integrazione del contraddittorio, sia perché, anche volendosi ammettere una ipotesi di scindibilità, la norma appariva non traslabile nel processo tributario ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 in quanto espressamente derogata dall’art. 53, c. 1, stesso decreto.

In vero, sempre nell’ambito della giurisprudenza di merito, si registra ancora qualche decisione discordante; ne è un esempio la Ctr Lombardia Milano (Sez. XXVIII, Sent., 05/02/2014, n. 650) che ha affermato che l’appello proposto e notificato nei confronti di alcune soltanto delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi, secondo il collegio lombardo, si è in presenza di vizio radicale e, cioè, di vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che, pertanto, non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art.156 c.p.c. prevista per i soli casi di nullità dell’atto” (cfr Ctr Lazio Sez. 22, Sent. n. 00157 del 28/02/2007). Fa da contraltare la decisione assunta da altra sezione (XXXVIII) , secondo cui la previsione che l’appello debba essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili; pertanto, ove l’appello abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la sua mancata proposizione nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti (Ctr Lombardia Milano 15-10-2015).

6 giugno 2016

Antonino Russo