Mancata approvazione del bilancio, quali adempimenti

ogni volta che sorgono problemi in tema di mancata approvazione del bilancio, ci si chiede anche come ci si debba comportare nell’assolvere agli adempimenti connessi al versamento delle imposte e al deposito del bilancio; dato che siamo al 20 maggio diamo qualche indicazione a chi non ha ancora approvato il bilancio 2015

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domanda-ctOgni volta che sorgono problemi in tema di mancata approvazione del bilancio, ci si chiede anche come ci si debba comportare nell’assolvere agli adempimenti connessi al versamento delle imposte e al deposito del bilancio.

L’argomento più volte oggetto di approfondimento, è oggi chiarito per quanto concerne il pagamento delle imposte scaturenti dai dati contenuti in bilancio e rilevate in dichiarazione dei redditi.

Infatti, indipendentemente dall’approvazione del bilancio ad opera dell’Assemblea dei soci, le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi dovranno necessariamente essere versate: l’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, disciplina per le società di capitali il versamento dell’IRES.

Se l’approvazione del bilancio cade nel termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le imposte devono essere versate entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello chiusura dell’esercizio.

Se ci sono le condizioni per approvare il bilancio nel termine più lungo dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento delle imposte deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi dovrebbe essere l’approvazione del bilancio:

  • approvazione entro il 31 maggio –→ versamento entro il 16 giugno;

  • approvazione entro il 30 giugno –→ versamento entro il 16 luglio;

  • approvazione oltre il termine stabilito ––> versamento entro il giorno 16 del mese successivo quello stabilito per l’approvazione (16 luglio).

Secondo aspetto rilevante in tema di mancata approvazione del bilancio, è il comportamento da tenere ai fini dell’assolvimento degli adempimenti nei confronti del Registro Imprese.

In particolare il dubbio riguarda il fatto se il bilancio debba essere comunque depositato anche in mancanza di approvazione dello stesso oppure, proprio per la mancata approvazione l’adempimento vada a decadere.

L’articolo 2435 del Codice Civile disciplina quanto segue: “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del collegio sindacale e dal Verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese …”.

Da una lettura attenta di quanto enunciato dall’articolo 2435 del Codice Civile, si deduce che l’obbligo di deposito sussista solo quando, il bilancio sia stato precedentemente approvato.

Questa deduzione potrebbe trovare riscontro anche in una mancanza di interesse da parte di terzi nel visionare un bilancio privo di approvazione da parte dei soci.

Da ciò ne deriva conseguentemente che vengono meno anche quelle che sono le sanzioni in capo agli amministratori che individualmente, hanno il compito di procedere al deposito del bilancio.

Lo scrivente ritiene che in mancanza di approvazione del bilancio, non siano dovuti né il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, né le sanzioni in capo agli amministratori: vero è che, depositare comunque un progetto di bilancio con il verbale contenente le informazioni della mancata approvazione, per andare a assolvere alla finalità ultima e cioè di informare i terzi, sia comunque un comportamento più che responsabile, sempre ammesso che il Registro delle Imprese del caso sia disposto a recepirlo.

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18 aprile 2016

Gianfranco Costa