La legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28.12.2015, ha riproposto la possibilità di rivalutare i terreni (agricoli, edificabili e lottizzati) e le partecipazioni (non quotate) posseduti all'1 gennaio 2016 al di fuori dell'attività d’impresa, attraverso l’applicazione di un’aliquota unica nella misura dell’8%.
ANALISI DEGLI ASPETTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO
La normativa riapre di fatto i termini per rideterminare il costo dei terreni (agricoli o edificabili) e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti alla data del 01/01/2016 al di fuori del regime d’impresa.
I soggetti interessati devono, entro il termine del 30/06/2016, provvedere all'asseverazione di una perizia giurata e al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura unica dell'8% sia per i terreni che per le partecipazioni qualificate che non qualificate ( l versamento può avvenire in unica soluzione o in 3 rate annuali alle seguenti scadenze: 30 giugno 2016, 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018).
Nota: i soggetti interessati sono le persone fisiche ovvero le società semplic,i gli enti non commerciali, le associazioni professionali e i soggetti non residenti che possiedono partecipazioni in società residenti.
Nota: i beni devono essere detenuti alla data dell'1 gennaio 2016 e sono rivalutabili i seguenti diritti: proprietà, usufrutto o nuda proprietà e diritto di superficie.
Come detto in precedenza è necessaria una perizia di stima che deve essere redatta da tecnici abilitati ad asseverata entro la data del 30 giugno 2016.
LA PERIZIA
a) per i terreni i tecnici abilitati sono: ingegneri,architetti,geometri,dottori agronomi,agrotecnici,periti agrari e periti industriali edili;
b) per le partecipazioni i tecnici abilitati sono: dottori commercialisti e ragionieri ed esperti contabili,revisori dei conti e soggetti esperti tributaristi iscritti presso la CCIAA alla data del 30 settembre 1993.
La perizia può essere presentata per l’asseverazione presso la cancelleria del tribunale o presso l’ufficio di un giudice di pace o presso un notaio.
TERRENI
Si segnala che se la perizia di stima è asseverata in data successiva all’atto di compravendita del terreno oggetto di rivalutazione non vi è alcuna decadenza.
PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
La perizia va asseverata anche successivamente alla cessione della partecipa