La mancata registrazione di una fattura di acquisto, oppure la registrazione con un’annotazione effettuata a matita non preclude, al verificarsi di determinati presupposti, l’esercizio del diritto alla detrazione ai fini Iva. E’ questo l’orientamento che va consolidandosi nel tempo sostenuto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
La lettura e l’interpretazione letterale dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, unitamente all’art. 19, sembrerebbero precludere l’esercizio di tale diritto nell’ipotesi delle predette irregolarità, ma i giudici comunitari e nazionali si sono pronunciati in senso opposto.
L’art. 25 citato prevede che il contribuente debba annotare le fatture “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella qu