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Premessa generale
Come noto la Legge di stabilità 2016, Legge n. 280/2015, ha introdotto una agevolazione fiscale cui possono accedere le imprese e i lavoratori autonomi.
L’incentivo è legato all’acquisto in proprietà o in leasing (non in locazione operativa) di beni strumentali nuovi, effettuato durante il periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, che permette di dedurre una quota extra di ammortamenti determinata nella misura del 40% rispetto alla normale quota deducibile a titolo di ammortamenti normali ovvero della quota capitale del canone di locazione finanziaria.
Analisi dei punti principali
La disposizione si applica in via generale a tutti gli investimenti in beni nuovi (sono comprese le autovetture) ma con esclusione dei beni immobili.
L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei titolari di reddito di impresa e dei lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile (contabilità ordinaria o semplificata) e dall’anno di inizio attività (la norma dovrebbe trovare applicazione anche per il regime dei minimi mentre non è applicabile al regime forfetario).
La disposizione agevolativa riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi anche per quelli di importo inferiori a 516,46 euro (anche in leasing).
Sono invece esclusi i seguenti beni:
a) beni immateriali (propri o costi pluriennali): brevetti, licenze, spese di ricerca...;
b) beni acquisiti in noleggio/comodato (la maggiorazione opera in capo al noleggiatore/comodante);
c) beni non strumentali;
d) fabbricati;
e) beni ai quali si applica un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
d) beni ricompresi nei seguenti gruppi: Gr. V, Gr. XVII, Gr. XVIII ovvero: - Gruppo V, Specie 19 (imbottigliamento acque minerali): condutture, ammortizzabili all’8%; - Gruppo XVII, Specie 2/b (produzione e distribuzione gas naturale): condutture per usi civili (reti urbane), ammortizzabili all’8%; condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione,ammortizzabili al 10%; condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso-acquiferi e condotte di derivazione e allacciamento, ammortizzabili al 12%; - Gruppo XVII, Specie 4/b (stabilimenti termali ed idrotermali): condutture, ammortizzabili all’8%; --Gruppo XVIII, Specie 4 e 5 (ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante, tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori): materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici, ammortizzabili al 7,5%; - Gruppo XVIII, Specie 1, 2 e 3 (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari): aerei complet