Analisi delle pronunce giurisprudenziali che hanno anticipato le novità legislative in tema di condanna alle spese processuali: la compensazione delle spese viene ristretta a precise ipotesi che richiedono motivazioni pertinenti, non riconducibili a formule di stile: questo vale tanto per il contribuente quanto per l’agente della riscossione e gli altri enti impositori
Dal 1 gennaio 2016 son entrate in vigore le modifiche apportate all’art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dall’art. 9, DLgs. 24 settembre 2015 n. 156, che disciplina le spese di giudizio nel processo tributario.
La normativa, innovativa in tema di condanna alle spese processuali in sede cautelare1, appare, giustamente rigorosa per quanto concerne la compensazione delle spese che potrà ora avvenire
“soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”,
essendo venuto meno ogni riferimento all’art. 92 c.p.c..
Il comma 2-bis dell’art. 15, DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il Giudice possa condannare la parte soccombente a somme aggiuntive rispetto alle spese processuali, rinviando all’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
Su quest’ultimo punto, il Legislatore con questo intervento, fuga ogni dubbio sull’applicazione in ambito tributario della c.d. “responsabilità aggravata”, nonché della condanna a somme determinate secondo equità.
A queste conclusioni era giunta da tempo la Giurisprudenza2 che aveva ritenuto applicabile la responsabilità ex art. 96 c.p.c. anche all’Agenzia delle Entrate nel contenzioso fiscale, nonché all’agente della riscossione sia in ambito civile (fallimentare nello specifico) che tributario.
Con la recente sentenza n. 25852 del 22 dicembre 2015, resa in tema di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., la Suprema Corte ha affermato un importante principio:
“l’agente alla riscossione agisce in giudizio in proprio, sia pure in virtù del sottostante rapporto di mandato intercorrente con l’ente impositore, cosicché spetta ad esso, e non al mandante, la scelta se rinunciare o meno all’azione: ne consegue che, al pari di ogni altro soggetto dotato di legittimazione, anche l’agente soggiace alla sanzione processuale derivante dall’aver agito con colpa grave”.
L’agente della riscossione non può ritenersi esonerato dalla responsabilità aggravata, della quale risponde verso la controparte processuale, in ragione della responsabilità assunta nei confronti dell’ente impositore: premesso che, per sottrarsi alla responsabilità derivante dal rapporto di mandato, il mandatario (Equitalia) può chiedere di essere autorizzato a chiamare in giudizio l’Amministrazione mandante, poiché spetta esclusivamente all’agente decidere se, a fronte dell’ipotetico rischio di essere chiamato a rispondere del mancato riconoscimento dei credito da parte dell’ente impositore, sia per lui più conveniente iniziare o proseguire un’azione che, per la sua palese pretestuosità, potrebbe comportare l’irrogazione di una sanzione ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Nel caso di specie, Equitalia aveva non solo riproposto una domanda avente ad oggetto un credito già in precedenza accertato, ma insistito per ottenerne l’accoglimento persino dopo aver usufruito, a sua richiesta, di un apposito termine per verificare i documenti di cui era in possesso od assumere le necessarie informazioni presso il mandante.
Sul versante tributario, la CTR di Firenze, già nel 2011, con la sentenza n. 257/01/11 del 3 giugno 2011, aveva condannato d’ufficio l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 96, c. 3, c.p.c per aver aggredito i beni personali degli eredi nonostante questi avessero accettato l’eredità con beneficio di inventario.
I Giudici sottolineavano che
“Equitalia non è un computer nè un automa che esegue gli ordini senza coscienza e scienza, bensì un ente preposto all’incasso dei crediti in base alle leggi e dei regolamenti cioè previo esame della regolarità dell’ordine impartito dagli Enti pubblici richiedenti” (CTR Firenze, sez. 1, sentenza 3 giugno 2011, n. 257);
pertanto, la negligenza agire ne aveva comportato la condanna d’ufficio ad una somma equitativamente determinata in base all’art. 96, c. 3, c.p.c..
Dalla CTR di Roma (sez. 14, sentenza 14 aprile 2010, n. 179) nel 2010 veniva ritenuta altresì sussistente la responsabilità per lite temeraria dell’Agenzia delle Entrate per aver coltivato il contenzioso di primo grado nonostante l’adesione al condono ex art. 12 Legge 27 dicembre 2002, n. 2893.
Ancor più eclatante il caso esaminato dalla CTP di Udine4 nel 2012 dove Equitalia, pur avendo perso il contenzioso di primo grado, aveva ugualmente reiterato la notifica delle intimazioni di pagamento, costringendo il contribuente ad nuovo contenzioso, oltre al giudizio di appello sulle originarie intimazioni. Di qui la condanna ex art. 96 c.p.c..
In tempi più recenti, la CTR di Milano5, in un caso di diniego di rimborso, avendo ritenuto il diniego pretestuoso, poiché basato sulla presunta inesistenza della sede legale della società – circostanza smentita dal fatto che lo stesso atto di diniego era poi stato notificato in detto luogo – aveva condannato l’Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata.
In fattispecie simili, come specifica la Commissione in sentenza, sono applicabile tanto il primo (danno da lite temeraria) quanto il terzo (somma equitativamente determinata) comma dell’art. 96 c.p.c.
“atteso che il diniego di rimborso ha operato sia come causa efficiente della necessità di instaurazione del processo, alla stregua di una colpa grave, sia come presupposto effettuale ed oggettivo del prodursi di un danno da ritardato rimborso” (CTR Milano, sez. 38, sentenza 19 maggio 2015, n. 2088).
L’esplicita previsione della normativa di cui all’art. 96, cc. 1 e 3, c.p.c. nell’art. 15, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 rientra sicuramente in un’ottica di deflazione del contenzioso, dove la compensazione delle spese viene ristretta a precise ipotesi che richiedono motivazioni pertinenti, non riconducibili a formule di stile: questo vale tanto per il contribuente quanto per l’agente della riscossione e gli Enti impositori.
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20 febbraio 2016
Valeria Nicoletti
1 Sulla condanna alle spese in fase cautelare dell’Agenzia delle Entrate CTP Lecce, sez. 5, ordinanza 15 gennaio 2016, n. 42, mentre per la condanna di Equitalia sud, CTP Isernia, sez. 2, ordinanza 13 gennaio 2016, n. 16.
2 Sul punto vedasi Cass, SS.UU., sentenza 3 giugno 2013, n. 13899
3 Sulla condanna alle spese dell’Agenzia delle Entrate per aver indebitamente cumulato il raddoppio dei termini ex art. 43, D.P.R. 600/73 e la proroga biennale prevista dall’art. 10 della L n. 289/2002, si veda CtP Milano, sez. 15, sentenza 23 ottobre 2015, n. 8502.
4 CTP Udine, sez. 3, sentenza 9 marzo 2012, n. 26.
5 CTR Milano, sez. 38, sentenza 19 maggio 2015, n. 2088.