Il problema della condanna accessoria alla sopportazione delle spese legali assume, come è noto, estrema rilevanza per le parti del processo tributario in ordine all’avvio o alla coltivazione del contenzioso per la tutela dei propri interessi.
Uno dei problemi più ricorrenti è quello della ripartizione delle spese processuali in caso di vittoria parziale, ma in misura decisamente larga o decisamente esigua, di uno dei contraddittori.
La ripartizione delle spese processuali in caso di vittoria parziale
Volendo fare riferimento alla giurisprudenza più recente in tema di liquidazione delle spese processuali in caso di vittoria parziale di un contraddittorio, deve tenersi conto, ad avviso di chi scrive, di una sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione (n. 37155/2021) e di una ordinanza (di carattere interlocutorio), quest’ultima fornita sempre dal giudice di legittimità a seguito di un processo civile (n. 28048/2021).
I due provvedimenti richiamati si incentrano (l’uno) sull’aspetto della compensazione e (l’altro) sulla condanna alle spese alla parte attrice dopo una vittoria di poco rilievo economico.
Atteso che la complementarità della questioni è chiaramente mutuabile in un unico contesto, deve poi sottolinearsi – in riferimento al secondo dei due arresti citati – che l’individuazione della parte attrice nel processo tributario è, almeno in linea di massima, riferibile alla figura del contribuente nelle liti da riscossione e da rimborso ed, invece, a quella dell’Amministrazione finanziaria nei contenziosi su accertamento, visto che quest’ultima assume la posizione di parte attrice in senso sostanziale (Corte Costituzionale n. 109/2007), seppur sia destinataria del ricorso giudiziale (quindi convenuta formale).
Altra premessa importante è che la lettura del responso originato da causa civile assume interesse anche per gli operatori del processo tributario poiché, oltre le riflessioni pratiche appena brevemente accennate, devono essere svolte le debite considerazioni normative in ordine ad una certa comunanza tra l’art. 92 c.p.c. e l’art. 15, comma 2, D.Lgs n. 546/92,
A tal proposito va ricordato che la riforma del processo civile del 2006 ha introdotto l’obbligo di motivazione sulla compensazione; poi la L. n.69/2009 ha poi sos