in caso di accertamento contro una società a ristretta base proprietaria con conseguente estensione ai soci, se si sospende il processo in capo alla società, sarà sospeso anche il processo in capo al socio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24572 del 2 dicembre 2015, che richiama la sentenza n. 2214/2011, ha confermato che “l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili – costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992″.
In ordine alla seconda questione relativa alla sospensione dell’atto presupposto, annotiamo una serie di precedenti, fra cui l’ordinanza n. 18062 del 14 settembre 2015, con cui la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento recentemente assunto, secondo cui l‘accertamento nei confronti di una società di capitali a base ristretta costituisce un indispensabile antecedente logico- giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, con la conseguenza che il processo relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso. E quindi costituendo l’accertamento societario atto presupposto per l’accertamento nei confronti del socio, il giudice, ai sensi dell’art. 295 del C.p.c., deve disporre la cd. sospensione necessaria.
Rileviamo che con la sentenza n. 8763 del 30 aprile 2015 (ud.18 marzo 2015 – in senso conforme la sentenza n.8764 del 30 aprile 2015, ud. 18 marzo 2015) la Suprema Corte di Cassazione ha ancora confermato che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta base, “costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci”. Pertanto, la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili opera a condizione che “sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, costituendo lo stesso l’indispensabile presupposto per un valido accertamento, in ordine ai dividendi, a carico dei soci (Cass. n. 2214/2011, n.9519/2009)”.
Ma la questione sostanzialmente continuava ad essere aperta.
Il D.Lgs. 156/2015
L’art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, prevede che il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
Dopo il comma 1, l’articolo 9, del D.Lgs. 156 del 24 settembre 2015, ha inserito il comma 1-bis, in forza del quale “La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Rileviamo che il legislatore ha introdotto pure il comma 1-ter, che dispone, altresì, la sospensione del processo tributario, “su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990”.
Sicuramente merita di essere sottolineata la norma di cui al comma 1-bis, dell’art.39, del D.Lgs. n.546/92, che (a partire dall’1 gennaio 2016) pone fine ad una serie di querelle, come quella relativa ai rapporti fra l’accertamento in capo alla società e l’accertamento nei confronti del socio, nelle compagini a ristretta base azionaria.
In tutte queste ipotesi il processo a carico del socio sarà sospeso, in attesa della definizione del procedimento nei confronti della società.
11 gennaio 2016
Roberto Pasquini e Davide Pazzini