Il bonus mobili per le giovani coppie

la Legge di stabilità 2016 ha previsto una detrazione “rinforzata” per l’acquisto da parte di giovani coppie di mobili destinati ad arredo dell’abitazione principale, tale possibilità tuttavia è soggetta a regole dipendenti da diverse variabili, vediamole…

La Legge di stabilità del 2016 ha previsto una detrazione “rinforzata” per l’acquisto di mobili effettuati dalle giovani coppie destinati ad arredo dell’abitazione principale. La finalità della disposizione è sicuramente condivisibile, ma l’applicazione della detrazione è condizionata da un numero eccessivo di variabili che limiteranno considerevolmente il beneficio.

Si tratta di una novità che in parte ricalca, sia pure con delle differenze, la detrazione dell’acquisto dei mobili destinati ad arredare gli immobili oggetto di ristrutturazione. Anche in questo caso la legge di Stabilità del 2016 ha previsto la proroga del beneficio fino al 31 dicembre 2016, tuttavia l’ammontare della detrazione è inferiore. Le due disposizioni (le due detrazioni) operano, però, su piani ben distinti.

L’ultima novità riguarda esclusivamente, come ricordato, le giovani coppie “in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni”. Non è necessaria la ristrutturazione dell’immobile, ma i mobili devono essere destinati ad arredare l’abitazione principale oggetto di acquisto. In buona sostanza per applicare il bonus devono coesistere due condizioni: deve essere acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale e devono essere acquistati i relativi mobili. Se la giovane coppia è già proprietaria dell’abitazione e si limita ad acquistare i mobili non sarà possibile fruire di alcuna detrazione. Sotto questo profilo le condizioni sono più penalizzanti rispetto all’altra detrazione, ancora oggi applicabile, che richiede la ristrutturazione dell’immobile già posseduto.

In realtà la disposizione prevede ancora una condizione per applicare la nuova detrazione. In particolare, il nucleo familiare deve essere costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo familiare da almeno tre anni.

La formulazione letterale della disposizione presenta notevoli margini di incertezza e non è chiaro se il requisito della convivenza di tre anni faccia riferimento anche ai coniugi. La risposta dovrebbe essere ragionevolmente negativa altrimenti resterebbero esclusi dall’applicazione della detrazione i coniugi che si sono sposati senza convivere in precedenza qualora non siano decorsi almeno tre anni dal matrimonio. Se l’interpretazione della novità fosse restrittiva le coppie che hanno contratto matrimonio (senza una precedente convivenza) dal 1° gennaio 2014 in avanti non si troverebbero nelle condizioni per fruire della detrazione. Infatti, alla data del 1 gennaio 2016 sarebbero passati solo due anni (o anche meno) dalla data del matrimonio. Invece potrebbero fruire della detrazione le coppie che hanno contratto il matrimonio il 1 gennaio 2013 o in precedenza in quanto alla data di entrata in vigore della novità sarebbero sicuramente decorsi i tre anni di convivenza richiesti dalla disposizione.

Un’interpretazione più ragionevole consisterebbe nel riferire la condizione rappresentata dalla durata minima della convivenza alle sole coppie di conviventi more uxorio. In tale ipotesi il legislatore avrebbe riconosciuto il beneficio della detrazione subordinandolo ad una durata minima della convivenza. In buona sostanza, in mancanza del vincolo matrimoniale, il legislatore avrebbe inteso riconoscere il diritto di detrazione solo in presenza di un nucleo familiare sufficientemente stabile (la cui convivenza dura da almeno tre anni). Viceversa il vincolo matrimoniale dovrebbe di per sé rappresentare una idonea garanzia della stabilità del nucleo familiare e per tale ragione non dovrebbe essere richiesta la convivenza minima triennale. L’interpretazione dovrà però essere confermata dall’Agenzia delle entrate.

Rispetto alla detrazione delle spese per l’acquisto dei mobili destinati ad arredare gli immobili oggetto di ristrutturazione l’agevolazione sembra avere un ambito applicativo più limitato. Infatti, in base ad un’interpretazione letterale della disposizione il beneficio non dovrebbe riguardare l’acquisto di elettrodomestici aventi classe energetica A+ (per i forni A).

In ogni caso, a parte questa differenza, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento della spesa che non può in ogni caso essere considerata in misura superiore a 16.000 euro. Gli acquisti devono essere effettuati dal 1 gennaio al 31dicembre 2016. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e non può essere cumulata con il beneficio previsto per l’acquisto dei mobili destinati ad arredare gli immobili oggetto di ristrutturazione.

16 gennaio 2016

Nicola Forte