Guida alle fasi del processo esecutivo

le fasi del processo esecutivo ad uso dei consulenti che possono essere incaricati alle vendite o che possono dover assistere i loro clienti che partecipano ad un acquisto da una procedura esecutiva, esaminiamo la fase del pignoramento, della liquidazione dell’attivo e della distribuzione forzata

Il processo di esecuzione forzata si svolge in un unico grado e consiste in una serie coordinata di atti finalizzati a conseguire il risultato della soddisfazione coattiva del diritto fatto valere dal creditore–attore. Tale processo si articola in una serie di fasi funzionalmente collegate.

Il procedimento esecutivo si articola necessariamente in tre fasi:

. pignoramento: atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;

. la liquidazione dell’attivo, quando i beni sottoposti a pignoramento vengono trasformati in denaro;

. la distribuzione forzata di quanto ricavato dalla vendita, ai creditori.

Premessa

Il processo di esecuzione forzata si svolge in un unico grado e consiste in una serie coordinata di atti finalizzati a conseguire il risultato della soddisfazione coattiva del diritto fatto valere dal creditore – attore.

Tale processo si articola in una serie di fasi funzionalmente collegate. Secondo la Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 27 ottobre 1995 n. 11178, il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale secondo lo schema proprio del processo di cognizione bensì come una successione di sub procedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi.

Fase preparatoria: titolo esecutivo e precetto

La fase preparatoria del processo esecutivo prevede:

  • La notificazione del titolo esecutivo: consegna della copia autentica del titolo spedito in forma esecutiva da parte dell’ufficiale giudiziario, nei confronti della parte, personalmente;

  • La notificazione del precetto: intimazione fatta al debitore ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo, in un periodo non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.

L’art. 13, comma 1, lett. a) d.l. n. 83/2015, convertito in l. n. 132, ha modificato l’art. 480 c.p.c., aggiungendo un’ulteriore requisito formale all’atto di precetto. Il creditore è infatti oggi chiamato, giusto il nuovo disposto normativo, ad inserire nel precetto l’avvertimento al debitore sulla possibilità, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, di concludere col creditore un accordo di composizione della crisi o di proporre un piano del consumatore, ponendo così rimedio alla situazione di sovraindebitamento.

Alla fase introduttiva del processo esecutivo segue la cosidetta istruttoria che si concretizza nel compimento di una serie di attività finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo finale

Il pignoramento

L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato, i beni che vi si assoggettano e i frutti di esso.

Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed avente ad oggetto i beni pignorati.

Nell’esecuzione del pignoramento immobiliare si distinguono due diversi momenti processuali:

  • La notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore nel quale si indicano i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione;

  • La trascrizione dell’atto nei registri immobiliari a cura dell’ufficiale giudiziario.

Il quadro di riferimento è parzialmente mutato con il d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162 che ha introdotto nel codice di rito l’art. 492 bis c.p.c. la cui rubrica reca “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

La ricerca dei beni diviene strumento funzionale ad individuare il possibile oggetto della espropriazione da promuovere e prelude ad una espropriazione che si svolge ad iniziativa dell’ufficiale giudiziario e richiede una cooperazione solo eventuale del creditore istante.

L’istanza presentata dal creditore e finalizzata alla ricerca dei beni si trasforma, quindi, in una domanda giudiziale di tutela esecutiva che darà luogo ad una espropriazione se, all’esito della ricerca, sarà possibile individuare beni mobili o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione.

Tale domanda, quindi, oltre a costituire una assoluta novità nel sistema del processo esecutivo, è caratterizzata dall’avere un contenuto indeterminato poiché si traduce in una richiesta con cui il creditore invoca l’avvio del processo esecutivo a condizione che tale avvio sia possibile grazie alla individuazione del compendio da pignorare, all’ìesito delle ricerche autorizzate dal Presidente del Tribunale.

Il pignoramento diviene inefficace trascorsi 45 giorni senza che siano stati compiuti atti esecutivi.

La riforma del 2015 ha novellato, quanto alla disciplina dell’esecuzione forzata in generale, in particolare: la conversione del pignoramento.

La conversione del pignoramento consiste nella possibilità per il debitore, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. La conversione del pignoramento, quindi, opera una modificazione dell’oggetto dello stesso.

La novità introdotta dal d.l. 83/2015 alla disciplina della conversione del pignoramento incide, innanzitutto, sulla possibilità per il giudice di disporre che il debitore versi la somma per la conversione del pignoramento, invece che in un’unica soluzione, a rate. In particolare: le rateizzazione mensili devono essere ricomprese nel termine massimo di trentasei mesi, e non più di diciotto. La novità introdotta dal d.l. 83/2015 alla disciplina della conversione del pignoramento incide, innanzitutto, sulla possibilità per il giudice di disporre che il debitore versi la somma per la conversione del pignoramento, invece che in un’unica soluzione, a rate. In particolare: le rateizzazione mensili devono essere ricomprese nel termine massimo di trentasei mesi, e non più di diciotto; la rateizzazione è possibile non solo qualora le cose immobili, ma anche se di tratta di cose mobili.

Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore, in tal caso l’avviso di pignoramento è notificato anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore

Vendita senza incanto e vendita all’incanto

Per la realizzazione concreta del credito, il creditore procedente (o qualunque altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo) deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in denaro.

Egli ha due possibilità:

  1. Fare istanza per la vendita dei beni pignorati;

  2. Fare istanza per la loro assegnazione in pagamento;

La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido.

La riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell’ordinanza di vendita l’indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale. Lo stesso giudice deve indicare l’offerta minima.

La riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito. L’offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568 (prima dell’entrata in vigore della riforma secondo il Decreto 132/2015 era richiesto che l’offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell’immobile).

Se invece l’offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto; se vi sono invece più offerte, si consente la vendita a favore del migliore offerente solo se il giudice ritiene che con una nuova vendita non sia possibile conseguire un prezzo più alto e non sono state presentate istanze di assegnazione.

In caso di presentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudice procede all’assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al valore dell’immobile.

Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione, ma il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce inadempimento dell’aggiudicatario.

Se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell’esecuzione può procedere con l’incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore determinato a norma dell’art.568.

Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio

La vendita all’incanto viene considerata una scelta residua. Il giudice provvede alla vendita con incanto (ai sensi dell’art. 576 c.p.c.) solo quando ritiene probabile che la vendita possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene. Offerte di acquisto pari al valore dell’immobile vengono subito accettate. A parità di prezzo offerto, viene accolta l’offerta depositata per prima. L’offerta inferiore al prezzo di stima ma non di un quarto verrà accettata, in mancanza di altre offerte, se il giudice ritiene che una nuova vendita non possa portare a maggiore vantaggio. Se non raggiunto il prezzo di stima e in presenza di più offerte, il giudice se ritiene che una nuova asta non possa portare al migliore offerente. E è solo il prezzo a determinare la migliore offerta.

La nuova normativa prescrive, infatti, “ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.

In presenza di giustificati motivi, il giudice può disporre che il versamento del prezzo avvenga ratealmente ed entro un termine non superiore a 12 mesi.

A partire dal 27 giugno 215, il giudice può disporre che la presentazione dell’offerta d’acquisto, la prestazione della cauzione possano avvenire con sistemi telematici di pagamento o con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancari e postale.

La prestazione della cauzione è consentita anche mediante fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice, con l’ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fidejussione a norma del periodo precedente.

La fidejussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l’offerente comunichi, a mezzo pec, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dalla norma sulle offerte di acquisto.

La distribuzione della somma ricavata

Il Giudice dell’esecuzione o il professionista delegato alla vendita entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinchè possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per la loro audizione.

Se vi è una pluralità di creditori, il giudice deve distribuire il ricavato in favore dei creditori muniti di titolo esecutivo. Per i creditori privi di titolo possono verificarsi due ipotesi:

  1. Se il debitore ha riconosciuto il credito , in tutto o in parte, il giudice dell’esecuzione deve disporre l’assegnazione anche in loro favore;

  2. Se il debitore ha contestato l’esistenza dei crediti, in tutto o in parte, il creditore deve iniziare il giudizio diretto ad ottenere il titolo esecutivo e in sede di distribuzione del ricavato, il giudice dell’esecuzione deve disporre l’accantonamento delle somme spettanti a questo creditore.

L’art. 510 c.p.c. stabilisce che l’accantonamento è disposto per il tempo necessario, affinchè i creditori sine titulo possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni. Decorso il termine di sospensione, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice dell’esecuzione dispone la comparizione del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti. A questo punto, dovranno essere distribuite tutte le somme residue; i creditori che non hanno ottenuto il titolo esecutivo saranno esclusi da riparto. La disposizione appare irragionevole e di dubbia legittimità costituzionale. Il creditore privo di titolo, infatti potrebbe essere stato senza colpa nella impossibilità di ottenere il titolo esecutivo e potrebbe vedere pregiudicati diritti reali di garanzia sui beni oggetto dell’esecuzione,senza alcuna valida ragione. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata può essere disposta anche prima che sia decorso il termine fissato dal giudice, su istanza di parte, se tutti i creditori originariamente intervenuti hanno ottenuto il titolo esecutivo. In ogni caso il residuo sarà consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

La fase satisfattiva, in taluni casi, potrebbe non avere luogo quando il processo si chiuda per una vicenda anomala che ne anticipa l’epilogo rispetto al suo naturale sbocco. Tale ultima evenienza si verifica nel caso di sospensione o di estinzione in uno degli incidenti cognitivi previsti dall’ordinamento, che la procedura esecutiva sia stata illegittimamente introdotta.

Sebbene la fase satisfattiva costituisca l’epilogo dell’esecuzione forzata va, tuttavia, puntualizzato che il processo potrà dirsi chiuso in modo definitivo ed incontrovertibile solo nel momento in cui siano decorsi i termini per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto che ne segna il momento conclusivo (la distribuzione per i processi di espropriazione mobiliare presso il debitore o immobiliare, il provvedimento di assegnazione per l’espropriazione presso terzi, il rilascio o la consegna coattivi nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, il compimento della attività ordinata dal giudice nel caso di esecuzione per obblighi di fare o di non fare) ovvero per proporre reclamo avverso il provvedimento di estinzione.

29 gennaio 2016

Maria Benedetto