Registri contabili: assolvimento imposta di bollo

ripasso della corretta prassi da seguire per stampa e apposizione dell’imposta di bollo sui registri contabili; ricordiamo che i registri relativi al 2014 devono essere stampati entro il prossimo 31 dicembre 2015

Bollatura Registri contabili – Scadenze e termini

Entro il prossimo 30 Dicembre 2015 scade il termine per procedere alla stampa dei libri contabili meccanografici riferiti all’esercizio precedente (anno 2014) da parte delle imprese e lavoratori autonomi. L’obbligo di stampa riguarda sia i registri fiscali (registri Iva) che quelli tenuti ed imposti da disposizioni civilistiche (libro giornale e il libro inventari). L’unica eccezione riguarda il registro dei beni ammortizzabili, il cui termine per la stampa è scaduto lo scorso 30 Settembre 2015.

Gli stessi termini sopraindicati valgono anche per i soggetti che intendono conservare le scritture contabili in modo elettronico, ai sensi del DM 17/06/2014 (conservazione sostitutiva).

 

Come si applica l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo è determinata con criteri diversi a seconda che la contabilità sia tenuta in modalità cartacea o informatica: si applica limitatamente al libro giornale e libro inventari, mentre ne restando esclusi i registri Iva e gli altri registri (beni ammortizzabili, schede partitari…).

Se la contabilità è tenuta in modo cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta nella seguenti misure:

  • SOCIETÀ DI CAPITALI tenute al versamento della Tassa di Concessione Governativa: euro 16,00 per ogni 100 pagine o frazione;
  • PERSONE FISICHE SOCIETÀ DI PERSONE: euro 32,00 ogni 100 pagine o frazioni.

 

L’imposta di bollo va assolta solo sulle pagine effettivamente utilizzate. In pratica, chi utilizza i libri o i registri assolve l’imposta di bollo ogni 100 pagine (o frazione) effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva. Solo dopo aver utilizzato il primo blocco di 100 pagine si deve riassolvere l’obbligo tributario per l’uso delle successive cento (RM 85/2002 e CM 64/2002).

Esempio: se il libro giornale relativo al periodo d’imposta 2014 termina alla pagina numero 2014/65, l’imposta di bollo, versata a mezzo contrassegno applicato sulla pagina 2014/1, si ritiene assolta anche per le prime 35 pagine del 2015. Il nuovo contrassegno va apposto sulla pagina 2015/36, cioè la 101′ pagina del registro. Si ricorda che, l’imposta di bollo va assolta prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento, alternativamente o con i contrassegni telematici applicando le marche da bollo o in modo virtuale mediante versamento con il modello F23, codice tributo. 458T. In entrambi i casi le marche da bollo o gli estremi di versamento (se si è optato per l’assolvimento “virtuale”) vanno apposti, alternativamente:

a) sulla prima pagina numerata del libro (o sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100);
b) o sull’ultima pagina, purché prima che il libro sia posto in uso (RM 85/2002).

 

Per approfondire leggi anche: Registri contabili: numerazione delle pagine e imposta di bollo


Ravvedimento operoso

I contrassegni telematici (cioè le care vecchie marche da bollo) riportano la data di loro emissione che coincide con l’acquisto. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta di bollo (i.e. acquisto tardivo della marca) è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

In tal caso, la sanzione del 100% sarà ridotta a: 1/10 (10%) nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (su € 16 è di € 1,60) o a 1/8 (12,5%) in caso di ravvedimento successivo i 30 giorni ma entro 1 anno dalla scadenza ordinaria (su €. 16 è € 2) La sanzione si versa con il modello F23 con il codice tributo 675T. L’imposta, invece, viene assolta con l’apposizione della marca. Si ricorda che, entro il medesimo termine, dovranno essere versati anche gli interessi calcolati “per giorno” nella misura del tasso legale con il codice tributo 731T.

 

Contabilità con sistemi informatici

Ai sensi dell’art. 6 DM 17/06/2014, l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è dovuta ogni 2.500 registrazioni (o frazioni) nelle misure su indicate (ossia € 16 o € 32). Per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate (RM 161/2007).
LIBRI GIORNALI SEZIONALI

Con la RM 371/2008 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dell’imposta di bollo su un particolare caso di tenuta del libro giornale su supporto informatico. Qualora il libro giornale sia tenuto mediante utilizzazione di più sezionali, ai fini della determinazione dell’imposta di bollo, rilevano sia le registrazioni effettuate nel libro giornale sia quelle effettuate nei sezionali che siano parte integrante del libro giornale. L’imposta di bollo in tal caso può essere pagata solo con modalità telematica, mediante F24 on line in unica soluzione  entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 aprile).

 

vedi anche: Stampa dei registri contabili: qual è il corretto termine per il 2017?

 

24 dicembre 2015

Giovanna Greco